Gli assegni non giustificati da documentazione commerciale sono ricavi in nero


Presunzioni bancarie: l’accertamento è valido se non c’è contabilità che giustifichi il titolo ricevuto.
È legittimo l’accertamento induttivo sulla società basato sull’emissione di assegni da parte dell’amministratore non giustificati da documentazione commerciale.
Lo ha sancito la Cassazione con una recente sentenza [1]. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate presentato contro una società sospettata di aver fatto operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni.
Con questa sentenza la Suprema corte rafforza la validità degli accertamenti fondati sulle presunzioni bancarie.
In particolare per il Collegio di legittimità l’emissione di assegni da parte dell’amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa infatti legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni, potendosi partire dalla presunzione prevista dalla legge [2], per la quale i prelevamenti annotati nei conti correnti bancari, se il contribuente non ne indica il beneficiario, sono considerati relativi ad acquisti.
Secondo la Cassazione, gli organi di controllo fiscale sono giustamente partiti dal dato presunto che tutti i prelevamenti dai conti dell’imprenditore sono serviti per acquistare merci relative alla produzione e commercio della società.
note
[1] Cass. sent. n. 19555 del 17.09.2014.
[2] Prevista dall’art. 51 comma 2 del Dpr n. 633/72.
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