Ordini di protezione contro gli abusi familiari: ultime sentenze


La funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata e di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare.
Indice
- 1 L’onere probatorio
- 2 Le spese del procedimento
- 3 La condotta pregiudizievole dei genitori
- 4 A chi appartiene l’iniziativa del procedimento?
- 5 Ordini di protezione contro gli abusi familiari: la funzione
- 6 Ordini di protezione contro gli abusi familiari: competenza
- 7 Ordini di protezione contro gli abusi familiari: i poteri del giudice
- 8 Ordini di protezione contro gli abusi familiari: la misura cautelare
- 9 L’istanza di concessione dell’allontanamento dalla casa familiare
- 10 Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
- 11 Ordini di protezione contro gli abusi familiari: occorre il requisito della convivenza?
L’onere probatorio
Il principio del “ne bis in idem” non è applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perché le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell’onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell’art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a “nuovo giudizio penale”.
Cassazione penale sez. VI, 12/03/2013, n.16259
Le spese del procedimento
Laddove il richiedente l’ordine di protezione contro gli abusi familiari imposti la propria istanza come prodromica al giudizio di separazione, le spese del procedimento devono essere liquidate all’esito di quest’ultimo giudizio.
Tribunale Firenze, 24/05/2002
La condotta pregiudizievole dei genitori
In tema di abusi familiari, non è necessaria la presenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa) e, prima ancora, della capacità di intendere e di volere, quali autonomi presupposti degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all’art. 342 bis c.c.).
Tribunale Rovereto, 26/07/2007
A chi appartiene l’iniziativa del procedimento?
Deve essere rigettato il reclamo proposto, in quanto il decreto ex art. 342 ter c.c. – cd. ordine di protezione contro gli abusi familiari – può essere emesso dallo stesso giudice allorché il fatto denunciato non sia perseguibile d’ufficio, mentre nel caso di reati perseguibili d’ufficio l’iniziativa del procedimento appartiene soltanto al p.m.
Tribunale Trani, 03/04/2001
Ordini di protezione contro gli abusi familiari: la funzione
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare.
Tribunale Firenze, 15/07/2002
Ordini di protezione contro gli abusi familiari: competenza
In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari la competenza, qualora la domanda concerna anche altri profili del conflitto familiare, quali l’affidamento e il mantenimento del figlio minorenne (nella specie, di genitori non coniugati), è del tribunale in composizione collegiale e non monocratica (principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.).
Cassazione civile sez. I, 22/06/2017, n.15482
Ordini di protezione contro gli abusi familiari: i poteri del giudice
Nella causa di separazione o divorzio il giudice istruttore, che ha il potere di modificare, revocare o confermare i provvedimenti provvisori o di adottarli per la prima volta, può emettere ordini di protezione. Analogo potere ha il Collegio per quanto riguarda la fase di revisione delle condizioni ex art. 710 c.p.c. o 9 l. n. 898 del 1970.
Tribunale Napoli sez. I, 22/02/2012
Ordini di protezione contro gli abusi familiari: la misura cautelare
In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all’art. 342 bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario – stante l’espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell’art. 736 bis c.p.c., introdotto dall’art. 3 l. 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) – né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.
Cassazione civile sez. I, 15/01/2007, n.625
L’istanza di concessione dell’allontanamento dalla casa familiare
In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all’art. 342-bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario – stante l’espressa previsione di non impugnabilità, contenuta nell’art. 736-bis c.p.c., introdotto dall’art. 3 della l. n. 154 del 2001 – né con ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2017, n.29492
Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari
È inammissibile l’istanza di emissione di decreto ex art. 342-ter c.c., avanzata da parte ricorrente nel ricorso per separazione dei coniugi, dovendo il ricorso stesso essere proposto al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 736-bis c.p.c.
Tribunale Mantova, 24/12/2018
Ordini di protezione contro gli abusi familiari: occorre il requisito della convivenza?
Ai fini della adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari non è necessario il requisito della convivenza.
Tribunale Modena, 29/07/2004