È legale la redazione di un regolamento aziendale interno che vada a rimborsare il 100% del costo al litro del carburante, moltiplicato per i km percorsi (supponendo un consumo medio dell’auto di 15km/litro)? Il CCNL artigianato/pulizie non prevede rimborso specifico, se non il tempo impiegato anche nel tragitto (a esclusione del tragitto iniziale e finale da e per il domicilio). Molte aziende, anche pubbliche, hanno regolamenti interni in cui si rimborsa addirittura il 20%, 1/5, del costo al litro del carburante.
Non esistendo una specifica normativa al riguardo, e non essendo delineata una particolare direttiva all’interno del CCNL di settore, non può essere considerato illegale il regolamento aziendale che preveda un rimborso più o meno ampio del costo al litro del carburante.
La questione potrebbe interessare semplicemente gli aspetti fiscali/tributari della vicenda, in quanto – ad avviso di chi scrive – il rimborso del 100% del carburante, calcolato al litro, dovrebbe rientrare tra le operazioni aventi una funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del lavoratore, non assimilabile quindi alla retribuzione, né assoggettabile ad imposta, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal lavoratore, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 02/04/2015, n. 6793).
Diversamente operando (cioè, tramite rimborsi forfettari), tali operazioni sarebbero tassabili nella misura del 50%, in quanto non risulta possibile distinguere esattamente, a posteriori, i costi realmente sostenuti dall’attività lavorativa richiesta.
Certo è che se un regolamento aziendale dovesse prevedere un rimborso evidentemente sfavorevole per il lavoratore, allora quest’ultimo potrebbe lamentarne una lesione del proprio salario, visto che sarebbe costretto a colmare il mancato rimborso con le proprie tasche.
Tuttavia, come anticipato, laddove il CCNL non dovesse prevedere una limitazione in tal senso, è ovvio che, contestare il regolamento aziendale, diverrebbe davvero difficile, posto che, nel caso da Lei prospettato, la previsione è finalizzata a tutelare il lavoratore, e non viceversa.
Né potranno rimproverare all’azienda una previsione eccessiva (il 100% appunto), visto che la funzione del rimborso è finalizzata a reintegrare il patrimonio del lavoratore per prestazioni effettuate in favore del datore di lavoro (Cassazione civile, sez. I, 26/05/1995, n. 5859).
Né il fatto che le aziende pubbliche possano prevedere una percentuale così distante può incidere sulla legittimità della previsione privata, visto che nel settore pubblico esistono delle norme regolatrici più cogenti che, al fine di rispettare la spending review, pongono dei paletti alla spesa nei vari uffici preposti.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avvocato Salvatore Cirilla