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Dl Agosto: le nuove regole per le assunzioni a termine

10 Agosto 2020 | Autore:
Dl Agosto: le nuove regole per le assunzioni a termine

Decontribuzione al 100% di 6 mesi se a tempo indeterminato e di 3 mesi per quelle a tempo determinato e stagionali; stop alle causali e proroga automatica.

Il “pacchetto lavoro” è il pilastro del nuovo Decreto Agosto, appena varato dal Consiglio dei ministri; contiene non solo i provvedimenti per il rinnovo della cassa integrazione e per il blocco dei licenziamenti, ma anche specifiche misure a favore dei lavoratori a termine e stagionali, come quelli del turismo, degli stabilimenti balneari e di quelli termali.

I contratti a tempo determinato sono circa il 70% delle nuove assunzioni: secondo i dati forniti dall’Inps a Il Sole 24 Ore, basati sulle denunce delle aziende, il loro numero si è assottigliato progressivamente durante l’emergenza Covid. Un calo che ha assunto le proporzioni di un crollo delle assunzioni: a maggio 2020 sono scese di due terzi rispetto allo stesso mese del 2019 sia per i lavoratori a termine sia per gli stagionali.

Così la manovra d’agosto cerca di frenare questa tendenza e di garantire un sostegno a chi è rimasto privo di occupazione. L’intervento si basa su due provvedimenti volte a incentivare le assunzioni: stop alle causali fino a dicembre e sgravi contributivi, che si aggiungono alle nuove indennità previste per chi è senza impiego, estendendole oltre i limiti del precedente Dl Rilancio.

Il decreto Dignità del 2018, con lo scopo di combattere il precariato, aveva stabilito che il contratto di lavoro a termine potesse essere senza motivazione solo per i primi 12 mesi; per superare questa durata, occorreva una causale, cioè un’esigenza specifica del datore di lavoro per svolgere attività produttive fuori dall’ordinario con manodopera a termine, altrimenti il contratto si sarebbe trasformato automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Adesso il Decreto Agosto sospende queste regole e consente di rinnovare e prorogare i contratti a termine, entro il 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 12 mesi e per una sola volta (ma la durata massima del rapporto rimane ferma a 24 mesi) senza indicare queste causali.

Inoltre, il Decreto riconosce un’indennità una tantum di 1.000 euro agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori sportivi, agli intermittenti e ai marittimi. C’è anche la proroga di ulteriori due mensilità Naspi e Dis-Coll per chi ha esaurito i sussidi a maggio e giugno e per chi ha già beneficiato della proroga contenuta nel decreto Rilancio.

Infine, arrivano sgravi contributivi per i lavoratori stagionali e a termine del turismo che hanno perso il lavoro: per favorire le assunzioni, è stabilito l’esonero totale dai contributi per sei mesi se saranno a tempo indeterminato e per tre mesi per quelle a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.



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