Se non pago un assegno: protesto, cancellazione, pignoramento


Nel caso in cui l’assegno sia stato protestato, si può chiedere la riabilitazione a condizione che si disponga della prova dell’avvenuto pagamento del creditore e sia decorso un anno dalla data del protesto.
Se un assegno, portato all’incasso, non viene pagato, il beneficiario può agire contro colui che lo ha emesso (cosiddetto “emittente”) per il recupero del suo credito. Il protesto è, appunto, l’atto formale – effettuato da un pubblico ufficiale (generalmente un notaio o un segretario comunale) – con cui viene attestata la mancanza del pagamento.
A che serve il protesto?
Un tempo, il protesto serviva, soprattutto, per poter agire contro coloro che avevano girato l’assegno, ma oggi l’obbligo della clausola di “non trasferibilità” del titolo ha reso il protesto privo di significato sostanziale, se non ai fini delle sanzioni che a breve vedremo.
Ma il protesto ha anche una funzione di prova, quale conseguenza del fatto di essere atto pubblico (che fa fede, dunque, fino a querela di falso), dell’avvenuta presentazione dell’assegno e del suo mancato pagamento.
L’ultima funzione attribuita al protesto (come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente) è la sua equiparazione a una costituzione in mora del debitore, con la conseguenza che esso interrompe il decorso della prescrizione.
Come cancellare il protesto
Una volta levato il protesto, per cancellarlo è necessario un apposito procedimento di riabilitazione che va effettuato presso il Tribunale di residenza dell’interessato.
Per ottenere la riabilitazione è necessario che sia avvenuto il pagamento dell’obbligazione per la quale il protesto è stato levato. Non basta dunque presentare alla banca un’eventuale dichiarazione liberatoria resa dal creditore, ma dovrà essere presentata una apposita istanza di riabilitazione. Tale istanza può essere richiesta solo dopo almeno un anno dalla data del protesto.
Ottenuta la riabilitazione, l’istante dovrà poi rivolgersi alla Camera di commercio per la cancellazione dal registro dei protesti.
Azioni del creditore
Chi ha ricevuto un assegno “scoperto” e ha ottenuto dal notaio il protesto, potrà agire contro il debitore direttamente con l’esecuzione forzata. Dunque, non c’è bisogno di avviare prima una causa o un ricorso per decreto ingiuntivo, posto che l’assegno è già una sufficiente prova del credito (gli avvocati lo chiamano “titolo esecutivo stragiudiziale”).
Pertanto, chi ha emesso un assegno andato in protesto, oltre alle sanzioni della Prefettura, si vedrà recapitare a casa da parte del creditore un atto di precetto, ossia un’intimazione formale a pagare entro 10 giorni, notificata attraverso l’ufficiale giudiziario del tribunale. I passi successivi che il creditore potrà intraprendere saranno quelli della consueta esecuzione forzata (pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore).
Termini del protesto
Il protesto deve essere sollevato prima che sia spirato il termine di presentazione dell’assegno bancario (otto giorni se si tratta di «assegno su piazza», quindici giorni se si tratta invece di «assegno fuori piazza»), termine che inizia a decorrere dalla data di emissione del titolo. Nel computo del termine di presentazione al pagamento di un assegno bancario non si calcola il giorno di emissione del titolo.
La presentazione e il protesto dell’assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale. Se l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all’assegno bancario e in particolare al protesto o per ottenere un atto equivalente è un giorno festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
Ho avuto un protesto tre anni fa. Posso accedere a un mutuo? Se la risposta è negativa, cosa devo fare?
Non esistono norme che vietino a una persona nei confronti della quale sia stato levato un protesto di accedere a un finanziamento, specie se di tipo ipotecario; ciò nonostante è prassi bancaria non effettuare finanziamenti a favore di persone che versino in questa situazione per evidenti ragioni di minor affidamento del richiedente. In questo, caso sarà necessario provvedere alla cancellazione del protesto che è possibile laddove sia stato regolarizzato il pagamento del titolo di credito che non era stato onorato. Se il pagamento non è ancora avvenuto, quindi, bisognerà prima pagare e poi fare domanda di “riabilitazione”. In alternativa, e con la collaborazione della banca, potrebbe essere possibile ottenere il mutuo magari dietro fideiussione da parte di altro soggetto, non protestato, che si faccia garante del mutuatario.
salve io sono stato truffato da un franchising di 10000 euro e l’ultimo assegno di 2000 gli e lo ho bloccato , adesso nonostante un lavoro serio non posso chiedere ne prestiti ne niente , ed oltretutto questa gente è anche sparita e quindi non saprei a chi pagare l’assegno , che ??fare ??
Come si blocca un assegno x non pagarlo??