Passo carrabile: accesso al parcheggio a tutti i condomini


L’autorizzazione dimostra la destinazione dell’area condominiale prevista a tal fine: nessuno può pretendere la proprietà esclusiva.
Il permesso di passo carrabile rilasciato dal Comune ad un condominio dimostra la destinazione a parcheggio dell’area prevista a tal fine e, pertanto, i vincoli per l’accesso vanno rimossi. Lo ha deciso il tribunale di Chieti con una sentenza appena depositata [1].
I giudici hanno, in pratica, accolto il ricorso di alcuni condomini che pretendevano l’uso comune di un’area su cui si affaccia un garage di proprietà di due vicini del condominio ed in cui erano stati posti degli ostacoli che impedivano l’accesso agli altri proprietari. I due convenuti, invece, insistevano sulle loro ragioni, alludendo al fatto che, in passato, la società costruttrice si riservò la proprietà esclusiva dell’area, ceduta poi a terzi.
Il giudice, dopo aver visionato il contratto, ha concluso che l’oggetto della vendita era la quota del lastrico solare e quella indivisa del cortile comune. Decisiva, inoltre, la testimonianza orale secondo cui l’area era stata utilizzata a lungo come parcheggio, il che esclude «ogni possesso utile ai fini di usucapione da parte dei convenuti».
A rafforzare la tesi del giudice, l’esistenza di un’autorizzazione di passo carrabile, che dimostra «la destinazione della zona perimetrale del fabbricato a parcheggio».
A fronte di tutto ciò, si conclude la natura condominiale dell’area interessata. E, vista la comproprietà, l’uso compatibile alle esigenze di tutti i condomini è insito nelle facoltà connesse all’accesso al garage prospiciente e di proprietà esclusiva.
note
[1] Trib. Chieti sent. n. 444/2020.
un plesso formato da tre palazzine,ognuna con il suo numero civico deve avere ognuna il suo passo carraio?