Conti correnti esteri: sequestro più veloce


La nuova ordinanza europea faciliterà il recupero dei crediti civili e commerciali in tutta Europa.
Diventerà più facile per un creditore estero recuperare i propri crediti civili e commerciali nei confronti di un soggetto situato in un altro Stato, purché appartenga all’Unione Europea: è al varo una nuova procedura d’urgenza che consentirà il sequestro delle somme detenute sui conti correnti.
Per ottenere questo risultato, il creditore avrà una scorciatoia rispetto al processo ordinario: potrà infatti chiedere al giudice del proprio Stato l’adozione di un’ordinanza europea, che avrà l’effetto di bloccare i conti correnti accesi in qualsiasi Paese dell’Unione e dunque il denaro e le altre disponibilità finanziarie presenti in essi. Tutto ciò avverrà in via cautelare e quindi preliminare all’avvio della causa di merito.
La norma in arrivo è contenuta in uno schema di decreto legislativo [1], già approvato dal Consiglio dei ministri e attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari. L’Italia infatti finora è stata in ritardo nell’attuazione della normativa europea [2] che da anni prevede questa possibilità.
Con la nuova ordinanza europea, il creditore potrà munirsi di uno strumento efficace per soddisfare la sua pretesa, quando riguarda crediti pecuniari civili e commerciali. Lo strumento tecnico per assicurare il risultato è il sequestro conservativo delle somme depositate sui conti correnti del debitore e l’ordinanza viene eseguita secondo la procedura del pignoramento presso terzi.
La ricerca delle informazioni preliminari sui conti correnti esistenti e riconducibili al debitore – necessaria per individuare quelli da colpire con l’apposizione del vincolo cautelare – sarà svolta con le ormai consuete modalità telematiche [3] e dovrà essere richiesta al giudice del tribunale competente a provvedere in relazione al luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede, con l’unica eccezione del credito fondato su atto pubblico, per il quale sarà competente il giudice del luogo dove esso è stato formato.
Il debitore, per ovvi motivi di celerità e di opportunità, non viene sentito nella fase di emissione dell’ordinanza, ma potrà ricorrere in seguito, davanti allo stesso giudice che l’ha emessa, con le regole ordinarie previste per l‘opposizione ai provvedimenti cautelari [4].
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note
[1] Emanato ai sensi dell’art. 5 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[2] Regolamento UE n. n. 655/2014.
[3] Art. 492 bis Cod. proc. civ.
[4] Art. 669 terdecies Cod. proc. civ.