Interposizione reale di persona; rilevanza nei rapporti obbligatori tra fiduciante e fiduciario; incidenza nei rapporti con la società e gli altri soci.
Indice
- 1 Intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie
- 2 Intestazione fiduciaria di quote societarie
- 3 Contratto di intestazione fiduciaria di azioni
- 4 Giudizio sul trasferimento di azioni mediante contratto di intestazione fiduciaria
- 5 Negozio fiduciario e indiretto
- 6 L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie
- 7 Lesione del diritto al trasferimento della partecipazione sociale
- 8 Giudizio sull’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
- 9 Il fiduciante è legittimato ad impugnare le delibere assembleari?
- 10 L’inadempimento nel patto fiduciario
- 11 Diritto al risarcimento
- 12 Intestazione fiduciaria di partecipazioni: chi può impugnare le delibere viziate?
- 13 L’interposizione reale di persona
- 14 L’interposizione reale e non fittizia
- 15 Da chi può essere esercitato il diritto di recesso?
- 16 L’intestazione fiduciaria di quote di srl
Intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie
L’istituto dell’intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie consiste in un caso di interposizione reale e non apparente, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virt๠di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Il “pactum fiduciae” che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili’.
La prova dell’intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, tra le parti, della prova della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche per testimoni o per presunzioni, avendo ad oggetto l’esistenza di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie, che le parti hanno effettivamente voluto e che ha efficacia nei confronti dei terzi.
Tribunale Venezia Sez. spec. Impresa, 28/07/2021, n.1562
Intestazione fiduciaria di quote societarie
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione, ricorre nel caso in cui un soggetto acquista la titolarità delle azioni o delle quote con l’obbligo, derivante dal rapporto interno con il fiduciante, di osservare un certo comportamento convenuto precedentemente con quest’ultimo, nonché di retrocedergli i titoli ad una scadenza prestabilita ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario; diversamente, l’interposizione fittizia di persona non è altro che una ‘simulazione soggettiva’ che si verifica, tipicamente, nei casi in cui un soggetto non intenda formalmente figurare quale parte del contratto (o dell’atto costitutivo della società), interponendo a sé stesso un altro soggetto (c.d. interposto o prestanome).
Tribunale Pavia sez. III, 14/05/2021, n.669
Contratto di intestazione fiduciaria di azioni
In assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, il contratto di intestazione fiduciaria di azioni è soggetto al principio consensualistico, con la conseguenza che l’effetto traslativo si verifica a seguito dell’accordo fra le parti.
Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, n.11226
Giudizio sul trasferimento di azioni mediante contratto di intestazione fiduciaria
Nel giudizio avente ad oggetto il trasferimento di azioni mediante contratto di intestazione fiduciaria, la società non è litisconsorte necessario, posto che le partecipazioni sociali, rappresentando soltanto l’oggetto del negozio, non sono elementi costitutivi della fattispecie.
Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, n.11226
Negozio fiduciario e indiretto
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l’attività del fiduciario svolta nell’interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell’art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l’ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni.
Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, n.11226
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, pur prevedendo l’obbligo del fiduciario di trasferirle successivamente al fiduciante, non riguarda il rapporto sociale, originando un’ipotesi di interposizione reale di persona, in virtù della quale l’interposto acquista la titolarità delle azioni o delle quote e, sebbene sia tenuto ad osservare un determinato comportamento convenuto in precedenza con il fiduciante nei rapporti interni con lui, tale obbligo, pur potendo incidere sulle concrete modalità di esercizio dei diritti sociali e di adempimento dei correlati doveri, non comporta alcun effetto nei rapporti con la società o gli altri soci, nei confronti dei quali viene in considerazione esclusivamente la titolarità formale della partecipazione.
(La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui risultava controversa l’applicabilità della clausola compromissoria, prevista per le controversie tra la società ed i soci o tra questi ultimi, e di cui ha escluso la vigenza nel caso di specie, poiché la lite atteneva al rapporto interno tra il fiduciario, intestatario delle partecipazioni, ed il fiduciante, in quanto una simile controversia non riguarda il rapporto sociale, mero presupposto, estraneo alla materia del contendere).
Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, n.22903
In tema di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che la definitiva uscita della società del fiduciario, a seguito del mancato esercizio del diritto di opzione, sia dipesa dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all’assemblea per l’abbattimento e la ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 c.c., è legittimato ad esperire l’azione individuale del terzo di cui all’art. 2395 c.c., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale.
Cassazione civile sez. I, 14/02/2018, n.3656
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni è consentita ex 2721 ss. c.c. solo se il pactum fiduciae crei obblighi connessi e collaterali al regolamento contrattuale, senza contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non impedisce l’applicazione delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Nel giudizio sull’intestazione fiduciaria della partecipazione del socio accomandante di società in accomandita semplice, il giudicato formatosi fra la società e il primo (presunto fiduciario), da cui deriva il giudicato implicito sulla reale qualità di socio accomandante di quest’ultimo, non rileva ai fini della prova dell’inesistenza del negozio fiduciario.
Tribunale Torre Annunziata, 30/05/2017, n.1557
Il fiduciante è legittimato ad impugnare le delibere assembleari?
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quote, l’esercizio dei diritti e dei poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario; nei rapporti esterni e, dunque, rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute, deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
Alle medesime conclusioni circa la legittimazione del solo fiduciario all’esercizio, con effetto nei confronti della società, dei diritti connessi allo status di socio, deve pervenirsi anche nel caso in cui il fiduciante si trovi ad essere rappresentato da una società fiduciaria, istituzionalmente esercente attività di amministrazione di beni per conto di terzi; infatti, sebbene in tale ipotesi non si verifichi un trasferimento della proprietà sostanziale del bene, tuttavia, per effetto del mandato senza rappresentanza, la società fiduciaria acquisisce la formale titolarità delle quote del fiduciante, ed i terzi non potranno che far riferimento alla fiduciaria come soggetto legittimato all’esercizio dei diritti sociali.
L’esercizio dei diritti e dei poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario: il fiduciante di una quota del capitale sociale non è legittimato a impugnare una delibera assembleare di approvazione del bilancio (nella specie, il fiduciante faceva valere in giudizio l’invalidità di delibere per vizi riconducibili alle previsioni dell’art. 2479-ter c.c.).
Tribunale Roma sez. III, 21/02/2017, n.3410
L’inadempimento nel patto fiduciario
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote societarie, il diritto del fiduciante ad ottenere il ‘ritrasferimento della quota’ da parte del fiduciario può essere fatto valere, in difetto di diversa previsione nel pactum fiduciae, dal giorno in cui il fiduciario riceve la richiesta di restituzione e rifiuta l’adempimento, considerato che prima di tale data sussiste solo un obbligo di trasferimento a richiesta del fiduciante e non una obbligazione inadempiuta.
Tribunale Massa, 03/02/2017, n.75
Diritto al risarcimento
In caso di intestazione fiduciaria di quote di una società a responsabilità limitata, il pactum fiduciae ha efficacia meramente obbligatoria tra le parti: qualora il fiduciario alieni le quote, in violazione di tale patto, il fiduciante non ha tutela reale e non può rivendicare il bene, avendo, eventualmente, diritto al solo risarcimento del danno nei confronti del fiduciario.
Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 25/08/2016
Intestazione fiduciaria di partecipazioni: chi può impugnare le delibere viziate?
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie, nei rapporti esterni, dunque rispetto ai terzi ed alla società delle cui partecipazioni si tratta, deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il pactum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
Di conseguenza, solo il fiduciario, e non anche il fiduciante, è legittimato a far valere l’invalidità di delibere assembleari, per vizi riconducibili alle previsioni dei primi due commi dell’art. 2479-ter c.c.
Tribunale Roma sez. III, 30/06/2016
L’interposizione reale di persona
L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità delle quote, pur essendo tenuto ad osservare un certo comportamento in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria. Il conferimento delle quote di partecipazione in una società di capitali in altra società partecipata dai medesimi conferenti non dà luogo all’insorgenza del diritto di prelazione da parte degli altri soci, non integrando una ipotesi di alienazione onerosa, ma costituendo un meccanismo negoziale riorganizzativo delle partecipazioni stesse.
Cassazione civile sez. I, 21/03/2016, n.5507
L’interposizione reale e non fittizia
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell’interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
Cassazione civile sez. I, 21/03/2016, n.5507
Da chi può essere esercitato il diritto di recesso?
Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote sociali, la società, che è soggetto terzo rispetto ai soci, è tenuta a considerare la sola situazione risultante dall’interposizione, ossia a considerare socio il fiduciario e ciò indipendentemente dalla sorte e dell’adempimento o meno del pactum fiduciae, tanto che il diritto di recesso può essere esercitato dal solo fiduciario e neppure la revoca del mandato da parte del fiduciante può avere effetti verso la società se non quando sia seguito della effettiva intestazione delle quote in capo al fiduciante.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di revocazione della ammissione al passivo del credito del fiduciario ritenendo irrilevante l’esito del giudizio volto ad ottenere il riconoscimento della qualità di socio in capo al fiduciante).
Tribunale Pavia, 25/05/2011
L’intestazione fiduciaria di quote di srl
In tema di intestazione fiduciaria di quote di s.r.l., ove due soci paritetici abbiano incaricato un terzo di sottoscrivere e gestire una quota del capitale sociale, ciascuno dei due mandanti è legittimato ad agire nei confronti del fiduciario per far valere eventuali inadempimenti.
Tribunale Milano, 08/01/2009