Autonomia del mandato rispetto all’obbligazione cambiaria; terzietà della banca rispetto all’obbligazione cartolare; mancato pagamento; cessione di titoli cambiari.
Indice
- 1 Pagamento di cambiali
- 2 Mancato pagamento cambiali
- 3 Domiciliazione della cambiale presso la banca
- 4 Accreditamenti sul conto corrente bancario
- 5 Dovere di correttezza e probità
- 6 Cancellazione del protesto
- 7 Rscossione del credito verso il debitore ceduto
- 8 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina: differenze
- 9 Apertura del procedimento concorsuale
- 10 Mancato pagamento di cambiali: accusa nei confronti dell’avvocato
Pagamento di cambiali
Nella cessione pro solvendo di un credito in luogo di adempimento – anche mediante dazione in pagamento di cambiali attuata tramite la girata dei titoli – la estinzione della obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell’articolo 2697, comma 2, c.c., il debitore convenuto per l’adempimento di una obbligazione il quale ne eccepisca la estinzione tramite l’avvenuta cessione pro solvendo di crediti ha l’onere non solo di dimostrare la cessione stessa, ma anche la estinzione del debito ceduto.
Cassazione civile sez. II, 16/04/2015, n.7820
Mancato pagamento cambiali
In tema di prova dell’esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l’istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell’art. 4 legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provista da parte del cliente.
Tribunale S.Maria Capua V. sez. II, 22/04/2020
Domiciliazione della cambiale presso la banca
In tema di prova dell’esistenza di un mandato di pagamento di cambiali conferito dal correntista alla banca, costituiscono circostanze rilevanti sia la domiciliazione presso l’istituto bancario, dovendosi presumere ai sensi dell’art. 4 legge cambiaria che il terzo domiciliatario fosse autorizzato a provvedere al pagamento, sia la predisposizione della provvista da parte del cliente, mentre è ininfluente l’eventuale falsità della sottoscrizione sui titoli da parte dell’obbligato cambiario, perché il contratto bancario è negozio autonomo e l’istituto di credito mandatario è terzo rispetto all’obbligazione cartolare.
Cassazione civile sez. I, 31/10/2007, n.22960
Accreditamenti sul conto corrente bancario
Non possono considerarsi rimesse di natura solutoria, come tali revocabili ai sensi dell’art. 67 comma 2 l. fall., gli accreditamenti sul conto corrente bancario di somme versate in contanti affinché la banca provveda al pagamento di cambiali emesse dal correntista in favore di terzi.
Corte appello Napoli, 13/06/2003
Dovere di correttezza e probità
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, richieda compensi per attività non svolta e ometta di provvedere al pagamento di cambiali emesse a seguito della transazione conclusa per la riparazione degli addebiti contestati.
Cons. Naz.le Forense, 17/07/2002, n.101
Cancellazione del protesto
L’art. 3 comma 3 l. n. 77 del 1955 – il quale prevede la possibilità della cancellazione del protesto dai due esemplari dell’elenco dei protesti prescritti dal procedente art. 2 nel caso di pagamento di cambiali o vaglia cambiari entro il termine di sessanta giorni dalla levata – non è applicabile agli assegni.
Tribunale Monza, 08/02/2000
Rscossione del credito verso il debitore ceduto
Nella cessione “pro solvendo” di un credito in luogo di adempimento – anche mediante dazione in pagamento di cambiali attuata tramite la girata dei titoli – l’estinzione dell’obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto e, pertanto, in applicazione dell’art. 2697, comma 2 c.c., il debitore convenuto per l’adempimento di una obbligazione il quale ne eccepisca l’estinzione tramite l’avvenuta cessione “pro solvendo” di crediti ha l’onere non solo di dimostrare la cessione stessa, ma anche l’estinzione del debito ceduto.
Ne consegue che, trattandosi di cessione di titoli cambiari, il debitore convenuto per il pagamento del dovuto in base all’obbligazione causale per il cui adempimento abbia girato detti titoli (dei quali è portatore), che eccepisca l’estinzione dell’obbligazione medesima, ha l’onere di dimostrare l’avvenuta estinzione delle cambiali girate al creditore.
Cassazione civile sez. I, 13/11/1991, n.12130
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e rapina: differenze
La differenza tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il delitto di rapina risiede nell’elemento soggettivo, che per il primo reato consiste nella ragionevole opinione dell’agente di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, mentre per la rapina si concretizza nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile.
(Nella specie stata ritenuta la sussistenza del delitto di rapina poiché gli imputati usarono la violenza non per ottenere il pagamento di cambiali, pretesa che loro competeva giuridicamente, bensì per sottrarre l’autovettura al debitore, così diversificando l’oggetto della pretesa e conseguendo un ingiusto profitto).
Cassazione penale sez. II, 17/03/1987
Apertura del procedimento concorsuale
Se non si raggiunge la prova di un valida ed opponibile costituzione in pegno, non sono compensabili con reciproci crediti chirografari, ma debbono esser versate nella massa attiva, le somme che la banca dichiara di aver riscosso presso terzi, posteriormente all’apertura del procedimento concorsuale, in pagamento di cambiali che ad essa il fallendo avrebbe girato in garanzia.
Tribunale Milano, 23/12/1982
Mancato pagamento di cambiali: accusa nei confronti dell’avvocato
L’avvocato nei cui confronti siano stati aperti 10 procedimenti disciplinari e lo stesso sia stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita, emissione di assegni a vuoto, negligente cura e difesa degli interessi di una cliente, mancato pagamento di cambiali, induzione e falsa testimonianza, negligenza e trascuratezza professionale, compromette, con tale comportamento, la dignità e il decoro dell’intera classe forense.
La sanzione può essere contenuta nella censura in considerazione della tenace volontà di riscatto, degli sforzi affrontati per sanare la situazione debitoria e della grave situazione familiare nell’ambito della quale furono commessi i fatti.
Cons. Naz.le Forense, 08/10/1981