Molestie in condominio: come difendersi dagli schiamazzi e dagli improperi.
Ci scrive un nostro lettore per chiederci: il vicino urla e bestemmia: cosa posso fare?
Anche se il vocabolario popolare si è arricchito di espressioni sempre più forti e colorite, il diritto non si è adeguato ai tempi e, ancora oggi, bestemmiare è vietato. Lo è anche il fatto di dare fastidio ai vicini con schiamazzi e urla di tutti i tipi, specie se in determinate ore del giorno destinate al riposo.
In questi casi, chiamare l’amministratore di condominio affinché interdica i comportamenti molesti è quantomai inutile: il capo condomino non ha alcun potere di interferire nei rapporti tra privati; egli è solo un garante del regolamento e delle parti comuni dell’edificio. Per far rispettare la legge è necessario il giudice a cui la vittima deve necessariamente rivolgersi se vuole giustizia.
In alcuni casi, però, è possibile anticipare la tutela interessando le forze dell’ordine. Ciò succede tutte le volte in cui il comportamento contestato costituisce reato.
In questo breve chiarimento spiegheremo, pertanto, cosa fare se il vicino urla e bestemmia. Lo faremo distinguendo questi due comportamenti poiché, come a breve vedremo, costituiscono due forme diverse di illecito. Ma procediamo con ordine.
Indice
Bestemmie del vicino: si può fare qualcosa?
Bestemmiare non è un diritto, neanche per gli atei. Qui, la libertà di espressione non c’entra. Seppure il nostro è uno Stato laico, viene tutelato il sentimento religioso delle persone. Per cui bestemmiare contro una divinità – di qualsiasi religione si tratti – è vietato dalla legge.
Attenzione: per «bestemmia» si intende solo quella rivolta contro il dio, l’essere supremo della religione. Chi bestemmia contro i santi non rischia quindi nulla.
Contro chi bestemmia, però, non si può fare nulla sotto un profilo penale. Tale comportamento, infatti, non costituisce reato, ma semplice illecito amministrativo. Questo significa che non è possibile sporgere denuncia per bestemmia ma si potranno ugualmente informare le autorità affinché, constatata la violazione, effettuino un verbale e una sanzione al responsabile.
A differenza degli schiamazzi, la bestemmia è vietata in qualsiasi ora del giorno o della notte.
Il vicino urla: si può fare qualcosa?
Diverso è il discorso delle urla del vicino irrispettoso dell’altrui riposo. In questo caso, la condotta può integrare un reato – quello di disturbo della quiete pubblica – se ad essere molestate sono più persone, quelle cioè dell’intero edificio o del circondario. Si pensi al vicino che grida dal balcone consentendo così che le onde sonore si propaghino dappertutto. In tal caso, è possibile sporgere una denuncia alla polizia o ai carabinieri. Per la denuncia non è necessario che a lamentarsi siano più persone: non è cioè indispensabile fare una raccolta firme. Basta che anche un solo individuo segnali l’episodio alle forze dell’ordine.
Viceversa, se il rumore viene percepito solo da qualche famiglia – verosimilmente, quelle che dimorano vicino al responsabile – non parliamo più di un illecito penale, né amministrativo: la condotta integra solo un illecito civile. Il risultato, sotto il profilo pratico, è che non è più possibile denunciare alla polizia il colpevole. Per interdire la prosecuzione delle condotte moleste bisognerà procedere in via civile, con un avvocato il cui costo deve essere anticipato dalla parte. Quest’ultimo avvierà una procedura d’urgenza presso il tribunale ordinario al fine di ottenere una «inibitoria» ossia un provvedimento del giudice che ordini la cessazione dei rumori. In separata sede, sarà possibile anche procedere in via ordinaria – vale a dire con una causa regolare, molto più lunga e più costosa – per ottenere il risarcimento. A tal fine, però, non basta assumere e dimostrare che vi sia stata una molestia: sarà necessario fornire la prova dei danni patiti, danni che possono essere certificati da un medico o anche solo dalla semplice impossibilità a dormire e a condurre una vita serena dentro le mura di casa propria.
In sintesi
In sintesi, la legge vieta tanto le bestemmie quanto gli schiamazzi nella misura in cui arrivino all’orecchio dei vicini. Ma se la bestemmia è sempre vietata e costituisce un illecito amministrativo, il rumore invece diventa illecito solo quando supera la normale tollerabilità. In questo caso, se le onde sonore arrivano a molte persone possiamo parlare di un reato e, quindi, si può denunciare; viceversa, se i soggetti molestati sono poche persone, scatta solo un illecito civile.