Gli sconfinamenti non possono giustificare la segnalazione alla Centrale Rischi


Illegittima la segnalazione alla Centrale Rischi per i semplici sconfinamenti: essi non costituiscono, di per sé, indice di grave e non transitoria difficoltà economica e nemmeno possono equiparasi ad inadempimento.
Si sono ormai consolidati alcuni princìpi in materia di segnalazione alla Centrale Rischi, grazie alle difesa di molti avvocati che stanno dalla parte del cittadino, che difficilmente una banca oserebbe ancora non osservare. Abbiamo anche detto che i casi di errate e illegittime segnalazioni comportano il risarcimento dei danni in favore del soggetto segnalato e a carico della banca o dell’intermediario finanziario che ha fatto la segnalazione [1].
Una recente ordinanza del Tribunale di Milano ha richiamato i presupposti per una segnalazione legittima precisando, tra l’altro, che i semplici sconfinamenti non costituiscono di per sé indice di grave e non transitoria difficoltà economica e nemmeno possono equiparasi ad inadempimento [2].
Di conseguenza, essendo dovuti a temporanee difficoltà economiche, gli sconfinamenti non possono porsi a fondamento di una segnalazione alla Centrale dei Rischi: essi possono risolversi con un rientro nei limiti dell’affidamento.
Viene altresì ribadita la necessità del contradditorio: per poter segnalare un cliente presso la Centrale dei Rischi la banca deve prima informarlo e quindi ascoltarlo, in modo che questi possa spiegare i motivi dello sconfinamento che si protraesse per un certo tempo e fornire le sue giustificazioni.
Ricordiamo ancora che su LLpT potete trovare anche la guida “Crif: quando si viene segnalati nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF?”
note
[2] Trib Milano Sez. ord. del 24. 9.2014 che rigetta il reclamo della banca avverso la già ottenuta ordinanza in sede d’urgenza (art. 700 cod. proc. civ.) che imponeva la cancellazione immediata dai Registri della Centrale Rischi di Banca d’Italia della illegittima segnalazione.
Vorrei avere questa ordinanza grazie . Trib Milano Sez. ord. del 24. 9.2014