Vietato allontanare i figli dai nonni


Chi impedisce agli ascendenti di mantenere dei rapporti significativi con i nipoti può perdere la responsabilità genitoriale.
Chi cerca di minare i rapporti tra il proprio figlio ed i suoi nonni, anche non biologici, e fa di tutto per evitare che mantengano una normale relazione rischia di perdere la responsabilità genitoriale. È uno dei princìpi sanciti dalla Cassazione a tutela dei diritti dei minori e dei nonni stessi.
Secondo la Suprema Corte, i nonni hanno un «diritto pieno» nei confronti dei nipoti, purché prevalga sempre l’esclusivo interesse del minore. Ed è proprio in quest’ottica che i giudici inquadrano il rapporto fra entrambi: il diritto del nonno a mantenere rapporti con il nipote tende a proteggere l’interesse del bambino che, in altro modo, non potrebbe difendersi da chi lo allontana dal suo ascendente e verrebbe privato da un legame ritenuto fondamentale per la sua crescita. Legame, sostiene la Cassazione, che rappresenta «una parte importante dei rapporti affettivi ed educativi del minore, in quanto la contrapposizione del padre ai congiunti del ramo materno, comporta la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità dei minori, di una sfera affettiva e identitaria assolutamente significativa». Per questo motivo, conclude la Suprema Corte, chi impedisce l’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti è sanzionabile con la decadenza dalla responsabilità genitoriale [1].
Nel momento in cui tale diritto viene a mancare, il nipote minorenne deve essere sempre sentito. Questo, sempre a quanto espresso dalla Cassazione [2], per evitare che vengano violati i diritti del minore ed il principio del contraddittorio. A meno che ci sia una ben precisa motivazione che impedisca l’ascolto del ragazzino, come ad esempio la mancata capacità di discernimento dovuta all’età.
Il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti interessa anche i nonni non biologici: basta, secondo il Codice civile [3] e la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ci sia in modo concreto «un ambito familiare nel quale i nipoti riconoscevano pacificamente, a fianco del nonno biologico, la figura della nonna acquisita».
note
[1] Art. 330 cod. civ.
[2] Cass. ordinanza n. 16410/2020.
[3] Art. 317-bis cod. civ.