Legge aggressioni a medici e infermieri: cosa prevede


Le nuove norme per tutelare la sicurezza degli operatori sanitari e di chi li assiste introducono pene fino a 16 anni di carcere in caso di lesioni gravissime.
Medici e infermieri aggrediti e colpiti violentemente da pazienti o da loro parenti e amici nei pronto soccorso, nelle guardie mediche o al momento dell’arrivo delle ambulanze. La recente cronaca è piena di questi odiosi episodi, che vedono vittime gli operatori sanitari proprio mentre sono impegnati nell’esercizio delle loro funzioni.
Per rafforzare la loro tutela ed arginare questo dilagante fenomeno, ad agosto il Parlamento ha approvato la nuova legge sulla sicurezza per gli esercenti delle professioni sanitarie e socio-sanitarie [1] che inasprisce notevolmente le pene per gli autori di queste condotte: ora, la reclusione può arrivare fino a 16 anni.
Esaminiamo dunque cosa prevede la legge sulle aggressioni a medici ed infermieri, a quali casi si applica, cosa rischia chi pone in essere questi comportamenti, come funziona il processo e come possono tutelarsi gli operatori sanitari coinvolti in tali episodi.
La data di entrata in vigore della nuova legge è fissata al 24 settembre 2020; prima di quella data, le condotte violente che provocano lesioni saranno punite con le precedenti norme.
Indice
Le professioni sanitarie protette
L’ambito di applicazione della nuova legge comprende innanzitutto medici ed infermieri, ma non solo: la norma include tra le professioni sanitarie protette tutte quelle ordinistiche, assistenziali e tecniche [2] e le varie figure che operano in ambito socio-sanitario [3]: dunque, tutela anche odontoiatri, ostetrici, veterinari, farmacisti, biologi, tecnici radiologi, terapisti della riabilitazione e della prevenzione, Oss, assistenti sociali, sociologi e assistenti di studio medico.
L’aggressione: il reato e le pene previste
La nuova legge non introduce una nuova ed apposita figura di reato, ma aggravanti specifiche per i delitti di lesioni personali, gravi o gravissime già esistenti [4].
La tutela penale in favore degli operatori sanitari o socio-sanitari risulta notevolmente rafforzata: la legge estende le più severe pene previste quando le lesioni vengono cagionate a pubblici ufficiali in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
In particolare, le lesioni gravi agli operatori sanitari e socio-sanitari ed ai loro assistenti ed ausiliari adesso sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni e le lesioni gravissime con la reclusione da 8 a 16 anni.
Occorrerà che le condotte lesive siano poste in essere «nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività». Perciò, ad esempio, aggredire per strada un medico, in occasione di un litigio per un incidente stradale con le autovetture private, oppure per motivi di vicinato o di condominio, continuerà ad integrare le ipotesi di reato consuete, senza l’operatività delle aggravanti previste dalla legge qui in esame.
Secondo la legge penale [5], la lesione personale è grave se il fatto mette la persona offesa in pericolo di vita o se le procura una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo o se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La lesione personale, invece, è gravissima quando comporta una malattia «certamente o probabilmente insanabile», la perdita di un senso, di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile, «la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare», una permanente e grave difficoltà della parola oppure la deformazione, cioè uno sfregio permanente del viso.
La nuova legge, oltre a queste aggravanti specifiche per il delitto di lesioni, introduce anche un’aggravante comune [6] per i reati commessi con violenza o minaccia, quando vengono commessi in danno degli esercenti di professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché – precisa la norma – «di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività», come ad esempio l’autista di un ambulanza o il “portantino” nell’ospedale.
È prevista anche una nuova sanzione amministrativa per tutte le condotte «violente, ingiuriose, offensive o moleste» nei confronti dei sanitari che non integrano gli estremi di reato (in tali casi si applicheranno solo le sanzioni penali che abbiamo esaminato): chi le compie dovrà pagare una somma da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro.
Come funziona il processo
Le aggravanti che abbiamo esaminato, previste per le lesioni personali gravi o gravissime, sono ad effetto speciale: questo significa che, nell’irrogazione della pena da parte del giudice, esse non sono sottoposte all’ordinario regime di “bilanciamento” con altre circostanze anche di segno opposto, come le attenuanti (comprese le generiche) ma sono sottoposte ad un giudizio di comparazione più restrittivo [7], che ha l’effetto di restringere notevolmente le possibilità di ridurre la pena da applicare in caso di riconosciuta colpevolezza.
Inoltre, gli elevati limiti di pena ora previsti consentono l’applicazione delle misure cautelari coercitive, compresa la custodia in carcere, e l’arresto in flagranza ed il fermo da parte della Polizia giudiziaria.
Per procedere non occorrerà più la querela della vittima: è stabilita la procedibilità d’ufficio sia in caso di lesioni personali comuni (anche quelle lievi, con durata inferiore ai 20 giorni di prognosi) sia nel caso di percosse aggravate dall’aver commesso il fatto in danno degli esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie e dei loro ausiliari [8].
La competenza a giudicare questi delitti sarà del tribunale in composizione collegiale nel caso di lesioni gravissime e del Tribunale monocratico per le lesioni gravi.
note
[1] Legge 14 agosto 2020, n.113 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni“, pubblicata in G.U. n. 224 del 9 settembre 2020.
[2] Att. 4, 6, 7, 8 e 9 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
[3] Art. 5 della Legge n. 3/2018.
[4] Art. 583 quater Cod. pen. e art. 584 quater, comma 2, Cod. pen.
[5] Art. 583 Cod. pen.
[6] Art. 61, n. 11 octies, Cod. pen.
[7] Art. 63, comma 3, Cod. pen.
[8] Artt. 581 e 582 Cod. pen. come modificati dall’art. 6 della Legge n.113/2020.