Niente revisione patente senza l’atto sul taglio dei punti


Se manca il provvedimento di sospensione che costringe il trasgressore a rifare l’esame, non è possibile accertare la sua legittimità.
Non dovrà fare la revisione della patente l’automobilista a cui sono stati scalati tutti i punti se manca l’atto che lo dimostri. Senza questo documento, infatti, non è possibile valutare la legittimità del decreto della Motorizzazione civile in base al quale è necessario rifare l’esame quando i punti vengono azzerati. Lo ha stabilito un giudice di pace di Torino con una sentenza appena depositata [1].
In pratica, viene accolta l’opposizione presentata dal trasgressore che ha perso tutti i punti della patente e sostiene di averli recuperati frequentando un apposito corso. È la Motorizzazione civile a dover dimostrare, eventualmente, il contrario.
Il giudice di pace basa la sua decisione sul Codice della strada. L’articolo 126-bis dispone l’obbligo in capo al titolare della patente che ha perso tutti i punti a disposizione di sottoporsi nuovamente all’esame di idoneità tecnica. L’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio (cioè la Motorizzazione civile) dispone la revisione del permesso di guida. Ma lo stesso articolo del Codice aggiunge: «Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento».
Ciò significa, secondo il giudice di pace torinese, che da una parte il provvedimento è indispensabile per l’eventuale sospensione a tempo indeterminato e, dall’altra, senza la copia dell’atto nessuno è in grado di accertare la fondatezza e la legittimità del provvedimento.
note
[1] GdP Torino sent. n. 513/2020 (magistrato onorario Giuliana Bologna).