Danni da cose in custodia; dovere di vigilare sull’efficienza dell’immobile; infiltrazioni d’acqua; responsabilità del conduttore e del locatore; riparazioni di piccola manutenzione; risarcimento dei danni.
Indice
- 1 Rottura del tubo
- 2 Rottura del tubo interrato di conduzione acqua ad uso domestico
- 3 Ripetuta sottrazione illecita di acqua e rottura sigilli
- 4 Risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua
- 5 L’accidentale rottura di una conduttura
- 6 Rottura del tubo della conduttura comunale e allagamento dell’appartamento
- 7 Rottura della tubazione di una condotta d’acqua
- 8 Infiltrazioni d’acqua nell’immobile sottostante
- 9 Responsabilità civile
- 10 La rottura dei tubi dell’impianto idrico
Rottura del tubo
Il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo soltanto alla deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto senza indicare dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, tali da fare uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo, sì da trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto medesimo (nella specie, relativa ai danni occorsi ad una vettura, a causa della fusione del motore, a poca distanza del tagliando effettuato presso la concessionaria, il testimone aveva esposto fatti specifici e obiettivamente riscontrati -lo strusciamento dinamico del tubo contro un altro oggetto meccanico, la rottura del tubo stesso in detto punto di contatto e la perdita totale dell’acqua -, non riducibili a meri apprezzamenti tecnici, anche considerata la sua qualifica lavorativa di semplice impiegato).
Cassazione civile sez. II, 22/04/2022, n.12859
Rottura del tubo interrato di conduzione acqua ad uso domestico
In tema di contratto assicurativo le clausole del contratto devono essere interpretate secondo il criterio previsto dall’art. 1363 c.c. dell’interpretazione sistematica delle stesse e non è sufficiente il criterio previsto dall’art. 1362 c.c. del senso letterale delle parole.
(Nel caso di specie ,si trattava di danni da infiltrazione d’acqua la cui causa era stata individuata nello smottamento del terreno sul quale insisteva il fabbricato e sebbene nella clausola contrattuale fosse escluso il risarcimento derivante da smottamento di terreno o frane tuttavia il danno era stato ritenuto risarcibile dall’assicurazione per aver il CTU acclarato che la causa della rottura del tubo era dovuto dallo smottamento del terreno a monte, quindi lo schiacciamento di parte del muro di confine, e porzione della pavimentazione del terrazzo, provocava la rottura del tubo interrato di conduzione acqua ad uso domestico che alimentava il fabbricato. La fuoriuscita dell’acqua aveva di conseguenza provocato ulteriori danni sia all’impianto elettrico al piano seminterrato adibito a frantoio, sia alle pareti del frantoio stesso).
Tribunale Castrovillari sez. I, 22/06/2020, n.506
Ripetuta sottrazione illecita di acqua e rottura sigilli
Integra il reato continuato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, la condotta delittuosa consistita nella ripetuta sottrazione di acqua erogata dall’Amministrazione comunale tramite il concessionario, forzando le grate poste a protezione dei contatori e manometri, asportando gli stessi previa rottura dei sigilli, sottraendone altri da utilizzare in luogo di quelli sigillati dal concessionario, ovvero provvedendo ad allacciare direttamente le tubazioni a servizio dell’immobile in uso con la conduttura posta a monte dei contatori e, quindi, bypassando gli stessi.
L’anzidetta condotta non integra, invece, il delitto di truffa, giacché i descritti sistemi di alterazione del sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l’esatto numero degli scatti corrispondenti all’acqua trasferita all’utente, prescindono dall’induzione in errore del somministrante e sono immediatamente diretti all’impossessamento del bene per superare la contraria volontà del proprietario.
Tribunale Trento, Penale, Sentenza, 6/04/2016, n. 333
Risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua
La causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, sicché, ricorrendo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, il chiamato in garanzia può impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all’esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale, ma non già aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale – rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l’interdipendenza tra le due cause – che possono formare oggetto soltanto di impugnazione adesiva dipendente.
(Nel caso di specie, esercitata da un condomino, nei confronti del condominio, azione per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d’acqua provocate dalla rottura di un tubo condominiale, la Suprema Corte – in applicazione del summenzionato principio – ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’assicuratore, chiamato in garanzia dal predetto condominio, relativamente alla censura che ha investito la liquidazione equitativa del danno, concernendo la stessa statuizioni della sentenza impugnata non attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale).
Cassazione civile sez. III, 16/05/2013, n.11968
L’accidentale rottura di una conduttura
Il riversare in un corso d’acqua superficiale rifiuti liquidi consistenti in liquami zootecnici provenienti da una vasca di raccolta ubicata all’interno dell’azienda di loro pertinenza configura la violazione contenuta nell’articolo 256, comma primo lettera a) del Decreto Legislativo n. 152/06. Infatti, i liquami costituiti dalle deiezioni animali provenienti da un allevamento zootecnico rappresentano, per qualità e quantità, un dato significativo della pericolosità per l’ambiente e la salute delle persone che può derivare dallo svolgimento di tale attività e richiede pertanto, da parte dei soggetti preposti, la predisposizione di ogni necessario accorgimento atto ad evitare sversamenti, anche accidentali, dei liquami prodotti.
La necessità di adottare tutte le misure preventive, tecniche ed organizzative, atte ad evitare simili eventi esclude, inoltre, che la accidentale rottura di una conduttura possa costituire un evento imprevedibile ascrivibile ad ipotesi di caso fortuito.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 12/10/2011, n. 36830
Rottura del tubo della conduttura comunale e allagamento dell’appartamento
Sussiste la responsabilità esclusiva del Comune relativamente ai danni verificatisi nell’immobile di proprietà dell’attore, a causa delle infiltrazioni di acqua che, provenienti dalla strada provinciale, attraverso il muro perimetrale portante l’immobile in questione, siano penetrate all’interno del locale seminterrato, allagandolo completamente e distruggendo i beni mobili ivi depositati.
Nell’ipotesi in cui risulti accertato che l’allagamento sia determinato dall’accertata rottura di un grosso tubo dell’acquedotto comunale, la responsabilità dell’amministrazione comunale si configura ai sensi dell’art. 2051 c.c., secondo il generale principio del neminem leadere sancito dall’art. 2043 c.c.
La responsabilità del custode, peraltro, deve ritenersi maggiormente rilevante laddove, dalla violazione dei doveri di vigilanza e di custodia ne derivi una maggiore pericolosità della cosa custodita che sia posta in un luogo dove insistono molti fabbricati e sia soggetto ad intenso traffico veicolare.
Corte d’Appello, Napoli, Sezione 4, Civile, Sentenza, 14/01/2010, n. 114
Rottura della tubazione di una condotta d’acqua
Merita accoglimento la domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprietario del fondo per effetto della rottura della tubazione di una condotta d’acqua che abbia provocato nel fondo dell’attore una voragine, laddove risulti provato, attraverso prove testimoniali nonché dalla scheda redatta a seguito dell’intervento dei Vigili del fuoco, la condotta antigiuridica del convenuto, proprietario della conduttura logorata, per omessa manutenzione, il danno subito dall’attore ed il nesso causale tra l’omessa manutenzione e il danno.
Tribunale Benevento, Civile, Sentenza, 15 gennaio 2009, n. 77
Infiltrazioni d’acqua nell’immobile sottostante
conduttore è responsabile del danno causato da infiltrazioni d’acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico del bagno, giacché sono a suo carico le riparazioni di piccola manutenzione non implicanti interventi di demolizione delle opere murarie.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 28/11/2007, n. 24737
Responsabilità civile
Il proprietario risponde ex art. 2051 C.C. dei danni causati a terzi dal proprio immobile locato solo nel caso che il danno sia stato determinato da strutture o apparati dell’immobile stesso sottratti alla disponibilità del conduttore (ed estranei, quindi, ai suoi poteri di vigilanza), come le strutture murarie e gli impianti in essi conglobati (nella specie, si erano verificate infiltrazioni di acqua all’appartamento inferiore a causa della rottura di un tubo della lavatrice posta all’interno dell’immobile locato).
Tribunale Milano, Civile, Sentenza, 27/03/2004
La rottura dei tubi dell’impianto idrico
La responsabilità per rovina di edificio, che a norma dell’art. 2053 c.c. grava sul proprietario dell’edificio, comprende ogni disgregazione, sia pure limitata, dell’edificio stesso ovvero di elementi accessori in esso stabilmente incorporati compresa la rottura dei tubi dell’impianto idrico.
Essa si pone quale ipotesi particolare di danni da cose in custodia, onde, per il principio di specialità, il suo configurarsi impedisce l’applicazione dell’art. 2051 c.c., è quindi il concretarsi della responsabilità del conduttore verso terzi per l’immobile in sua custodia, con la conseguenza che dei danni derivati ad un terzo dalla rottura di una conduttura dell’acqua risponde nei confronti del terzo proprietario dell’edificio a termini del citato art. 2053 e non il conduttore dell’edificio medesimo, poiché il contratto di locazione non importa il venir meno della sua responsabilità per rovina dell’edificio non escludendo il dovere di vigilare sull’efficienza dell’immobile, salvo il caso di concorso fattivo e non puramente omissivo del conduttore nella determinazione della rovina dell’edificio e comunque il regresso ex art. 2055 c.c. spettano al proprietario per la violazione di quel dovere ex art. 2051 di vigilanza, pur sempre concretantesi a carico del conduttore per la eventuale mancanza di un suo intervento riparatore o di salvaguardia del bene.
Cassazione civile sez. III, 29/01/1981, n.693
Come si procede in caso di perdita di proprietà condominiale? Come funziona la ripartizione degli oneri? Si applicherà lo stesso criterio di divisione della spesa che si utilizza per la riparazione del tubo?
Se la spesa per il consumo idrico deriva da una perdita prodottasi in una tubatura di proprietà condominiale (la cosiddetta “colonna montante”), la ripartizione degli oneri dovrà avvenire invece in base ai millesimi di proprietà. Si applicherà, cioè, lo stesso criterio di divisione della spesa che si utilizza per la riparazione del tubo. Qualora, invece, l’appartamento sia stato dato in affitto, si ritiene che non debba risponderne l’inquilino, ma il proprietario, trattandosi di manutenzione straordinaria. L’affittuario, infatti, non esercita, né è tenuto ad esercitare, alcun controllo sullo stato delle tubature condominiali; egli non ha nemmeno la facoltà di partecipare alle assemblee condominiali che deliberano in materia (tale facoltà, infatti, è attribuita solo al proprietario) e, d’altro canto, non ha il potere di intervenire (salve le urgenze) nemmeno sulle parti di tubature di proprietà del proprio locatore. Resta fermo, infine, che se la rottura o il perdurare della perdita e delle sue conseguenze dannose sia imputabile alla condotta consapevole di determinati soggetti (ad esempio, la società di gestione della fornitura d’acqua che, prontamente avvertita, non sia intervenuta) saranno questi ultimi a doversi sobbarcare il risarcimento.