Porta nuova sul pianerottolo: basta la Cila


Questo intervento, a differenza dell’apertura di una finestra, non è soggetto al permesso a costruire e non richiede l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Per aprire una nuova porta sul pianerottolo è sufficiente munirsi della Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata [1]; non occorre, invece, l’autorizzazione del condominio. Lo ha stabilito il Tar Campania in una nuova sentenza [2] relativa ad un caso di apertura di un accesso sull’ultimo ballatoio del vano scale di un palazzo.
Il permesso a costruire non è necessario, perché la realizzazione di un nuovo ingresso sul vano scale non costituisce una trasformazione urbanistica ma rientra tra gli interventi soggetti alla sola comunicazione di inizio dei lavori purché munita dell’asseverazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato, come un ingegnere, architetto o geometra.
Sotto il profilo condominiale, l’approvazione dell’assemblea non è richiesta perché l’opera costituisce soltanto una modalità d’uso più intenso della cosa comune, ammesso dalla legge [3]. È essenziale, però, che non vengano in rilievo pregiudizi alla stabilità dell’edificio o al decoro architettonico.
Nel caso deciso, è stato accertato che la porta in affaccio sulle scale non incideva sulla volumetria o sulla sagoma e i prospetti dell’edificio, a differenza di una finestra, la cui apertura potrebbe, invece, modificare la facciata del fabbricato e pregiudicare l’aspetto esterno.
Per sapere quali lavori è possibile effettuare nella propria abitazione, specialmente quando essa si trova in un condominio, leggi anche cosa serve per modificare un appartamento. Sul versante delle autorizzazioni necessarie presso il Comune, leggi quali sono i lavori in casa senza bisogno di permesso a costruire.
note
[1] Art. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
[2] Tar Campania, Sez. 2°, sent. n. 3667/20 del 20 agosto 2020.
[3] Artt. 1102, 1120 e 1122 Cod. civ.