Maternità: il diritto all’anonimato scade solo alla morte


Per la Cassazione, è possibile chiedere l’accertamento dello status di filiazione solo dopo il decesso della donna che ha scelto di restare anonima.
Il diritto all’anonimato di cui si avvale la madre biologica al momento del parto deve essere rispettato finché la donna resta in vita. Solo dopo il suo decesso questa regola può essere derogata di fronte ad una richiesta di accertamento dello status di figlio naturale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza appena depositata [1].
La Suprema Corte ha sancito che prevale il diritto all’anonimato della madre rispetto a quello di riconoscimento dello status di filiazione. Il primo, infatti, «è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale – si legge nella sentenza della Cassazione – potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità».
La deroga può arrivare solo quando la madre decide di revocare la sua scelta in modo inequivocabile per accogliere il figlio oppure dopo il suo decesso. In quest’ultimo caso, scrivono gli Ermellini, «il diritto all’anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela, a questo punto al diritto all’accertamento dello status di filiazione». Infatti, sottolinea la Suprema Corte, venendo meno «l’esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione, ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio naturale».
note
[1] Cass. sent. n. 19824/2020 del 22.09.2020.