Quale maggioranza serve per nuove scale se i condomini sono due?


In un condominio composto da due soli condomini, che maggioranza serve per costruire una nuova rampa di scale?
In un condominio “minimo” (cioè costituito da due soli partecipanti) le norme applicabili sono comunque quelle che il Codice civile detta in tema di condominio di edifici (in questo senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 2.046 del 31 gennaio 2006).
Fatta questa premessa, per quanto riguarda la costruzione di nuove scale essa costituisce una innovazione disciplinata dall’articolo 1120 del Codice civile.
Questa norma prevede una maggioranza specifica per deliberare le innovazioni e cioè la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (almeno 500 millesimi).
Nel caso di un condominio di due soli partecipanti questo vuol dire che per deliberare in modo valido ed efficace una innovazione (come la costruzione di una nuova rampa di scale) è necessario il consenso di entrambi i partecipanti.
Per quanto concerne la proprietà della nuova opera da realizzare (cioè la rampa delle scale), la legge stabilisce che, se non è stato stabilito diversamente, la proprietà di qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso (articolo 934 del Codice civile).
Questo vuol dire che se le parti non hanno stabilito nulla in contrario, la proprietà della nuova opera realizzata spetterà ai proprietari del suolo (cioè ai partecipanti al condominio considerato che il suolo su cui sorge l’edificio in condominio è di proprietà dei condomini in proporzione alle loro quote).
Articolo tratto da consulenza resa dall’avv. Angelo Forte