Cedolare secca negozi anche per le annualità successive


Sì dell’Agenzia Entrate all’opzione senza preclusioni per gli affitti commerciali dei locali C1 con contratti in scadenza nel 2019 e rinnovati.
I contratti stipulati nel 2019 per i locali commerciali accatastati nella categoria C1 sono equiparati a quelli rinnovati nello stesso anno e, perciò, beneficiano della cedolare secca anche per le annualità successive alla prima. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’interpello di un contribuente [1] che aveva una locazione commerciale la cui scadenza dei primi 6 anni di contratto ricadeva proprio nel 2019. Il contratto veniva rinnovato in maniera tacita, ma senza esercitare l’opzione per la cedolare secca.
Ora, la risposta del Fisco chiarisce che il rinnovo dei contratti di affitto commerciale effettuato lo scorso anno è equiparato, quanto alla possibilità di optare per la cedolare secca, ai contratti stipulati nell’anno stesso.
«Per i contratti di locazione in scadenza nel corso del 2019, intervenuta la scadenza naturale prevista nel contratto, al soggetto locatore è riconosciuta la possibilità di optare per il regime facoltativo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione. Tale proroga, agli effetti della disposizione in esame, è stata assimilata alla stipula di un contratto di locazione nel corso del 2019», chiarisce l’Agenzia nel provvedimento.
Il contribuente, infatti, è libero di accedere al regime, o di uscirne, in qualsiasi momento. La cedolare secca, con aliquota del 21%, è stata estesa con la legge di Bilancio 2019 [2] ai negozi e botteghe con classamento catastale C1 purché di superficie complessiva non superiore ai 600 metri quadrati. Per il 2020, invece, la successiva legge di Bilancio ha stabilito che la cedolare secca non può essere applicata ai nuovi contratti di locazione commerciale, ma ha lasciato in vita l’agevolazione per quelli stipulati in precedenza ed entro la fine del 2019.
Il problema era sorto proprio con i contratti stipulati nel 2019 perché il regime era ritenuto non applicabile se alla data del 15 ottobre 2018 era già in corso, tra le stesse parti e per il medesimo immobile, un altro contratto di locazione non scaduto; si voleva evitare che esso venisse risolto prima della scadenza naturale per stipularne uno nuovo in modo da accedere al regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per beneficiare della cedolare secca, se la scelta non era stata indicata al momento della registrazione iniziale del contratto, è sufficiente trasmettere il modello RLI, nel quale esercitare l’opzione, entro il termine per il pagamento annuale dell’imposta di registro. Negli stessi termini, si potrà anche revocare l’opzione per la cedolare espressa in precedenza.
note
[1] Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 388 del 22 settembre 2020.
[2] Art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).