Rimborso cure all’estero: non serve l’autorizzazione


La Corte di Giustizia Ue ribadisce il principio di assistenza sanitaria all’interno dell’Unione e la libera prestazione dei servizi: prevale l’urgenza.
Non si può negare il rimborso delle spese mediche sostenute in un altro Stato membro dell’Unione europea solo perché non è stata prescritta l’autorizzazione preventiva. Altrimenti, vengono violati il principio di libera prestazione dei servizi e la direttiva sull’assistenza sanitaria oltreconfine. Lo ha appena ribadito una sentenza della Corte di giustizia dell’Ue.
Viene, in questo modo, confermato che le leggi nazionali devono riconoscere il diritto al rimborso quando un cittadino ha urgente bisogno di ricevere delle cure all’estero e non ha modo né tempo materiale per procurarsi l’autorizzazione. Una norma che prevede il contrario, sostiene la Corte, deve essere ritenuta illegittima.
I giudici di Lussemburgo ritengono, come già stabilito in passato, che uno Stato membro dell’Unione non può non prendere in considerazione la richiesta di rimborso avanzata da un loro cittadino per una spesa medica sostenuta in un altro Paese dell’Unione per il semplice fatto che non è riuscito ad avere la necessaria prescrizione: un caso di urgenza, di per sé, non prevede la possibilità di programmare la prestazione sanitaria e, di conseguenza, di richiedere l’autorizzazione.
Pertanto, conclude la Corte di giustizia, respingere la richiesta di rimborso equivale a violare il principio di assistenza sanitaria all’interno dell’Ue e limitare la libera prestazione di servizi.