Liti fiscali: quali rientrano nella rottamazione


La definizione agevolata comprende anche le cartelle esattoriali non precedute da avvisi di accertamento, purché impugnate con ricorso entro i termini previsti.
Niente di nuovo se non la Cassazione. In Italia, sono circa mezzo milione le liti fiscali pendenti che sono state definite aderendo alle varie forme di condono o rottamazione che dir si voglia; l’ultima edizione, finora, è quella stabilita nel Decreto fiscale 2019 che ha voluto dare l’ennesimo colpo di spugna ai contenziosi pregressi.
Ma vivono condoni ancora più antichi, come la definizione agevolata stabilita con la Legge di Stabilità del 2011 di cui oggi continua ad occuparsi la Suprema Corte per dirimere i casi controversi e talvolta ammette, ora per allora, la possibilità di rientrare nella sanatoria. Vediamo quali liti fiscali rientrano nella rottamazione e i requisiti da controllare per verificare se possono accedere al beneficio della definizione agevolata.
Le liti fiscali pendenti
Le varie forme di pace fiscale considerano le liti fiscali pendenti al momento della loro emanazione, fissando un termine entro il quale è possibile aderire a condizioni agevolate. Si tratta di atti impositivi che non sono stati definiti dal contribuente con il pagamento e per i quali, a seconda dei casi, può essere pendente un ricorso in Commissione Tributaria, provinciale o regionale, oppure in grado di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Per una disamina specifica di queste situazioni, i termini di ammissibilità e la misura del beneficio ottenibile (il “taglio” sulle somme da pagare varia in base allo stato della causa ed all’eventuale soccombenza già pronunciata contro il Fisco o contro il contribuente), leggi “Pace fiscale: cause contro l’Agenzia delle Entrate“.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, però, che non possano essere definite le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute dovute in base alle dichiarazioni presentate, ma poi non versate dal contribuente. Una volta emesso il ruolo, infatti, si rientra nell’ambito della riscossione coattiva e per questa fase il legislatore negli ultimi anni ha previsto la possibilità di rottamazione.
Questo ha comportato uno sbarramento che ha precluso a molti contribuenti la possibilità di accedere alla pace fiscale, ma talvolta gli esclusi hanno fatto valere le loro ragioni in sede di ricorso giurisdizionale, di cui ora analizzeremo gli esiti.
I tributi condonabili
È opportuno chiarire, quanto alla rottamazione, che sinora ci sono state tre edizioni, l’ultima delle quali copre i ruoli impositivi sino al 31 dicembre 2017. È tuttora incerta la possibilità di pervenire ad una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, comprendente i ruoli di riscossione emessi sino al 31 dicembre 2018 o anche oltre: se ne discuterà a livello politico in sede di predisposizione da parte del Governo, e di successivo dibattito ed approvazione parlamentare, della prossima Legge di Bilancio 2021.
Tornando alle voci suscettibili di rientrare nelle sanatorie già emanate, per la posizione dell’Agenzia delle Entrate si ritenevano non condonabili le cartelle esattoriali, le ingiunzioni di pagamento e gli avvisi di liquidazione emessi per il recupero di imposte dichiarate e non versate, in quanto considerati atti di mera liquidazione di tributi già accertati attraverso le dichiarazioni presentate dai contribuenti.
Invece, venivano fatti rientrare nel perimetro della sanatoria tutti gli atti di rettifica delle dichiarazioni e gli accertamenti emessi a seguito di controllo formale sulle stesse. La Corte di Cassazione, però, si è attestata su una posizione diversa, ammettendo la definizione delle liti pendenti anche al primo gruppo di casi.
La definizione agevolata
Con riferimento alla definizione agevolata delle liti pendenti del 2011 [1] – ma il principio di diritto appare estensibile anche alle successive ed analoghe edizioni – la Suprema Corte ha da tempo ritenuto [2] che anche le cartelle emesse a seguito di liquidazione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate rientrano tra gli atti impositivi, perché costituiscono il primo e, spesso, unico atto che il contribuente riceve e con il quale il Fisco manifesta la pretesa tributaria.
Ciò è ancora più evidente nei casi in cui il contribuente abbia impugnato la cartella, così «instaurando una controversia effettiva e facendo valere il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione».
In un recentissimo caso, la Cassazione [3] ha statuito che la lite fiscale può essere rottamata quando il contribuente ha impugnato direttamente la cartella di pagamento che gli è stata notificata senza essere preceduta da un avviso di accertamento.
Nel caso deciso, il tributo era l’Irap e l’impugnazione era avvenuta prima dell’entrata in vigore delle norme sulla rottamazione delle liti pendenti. Ormai in fase contenziosa, il contribuente aveva presentato istanza di ammissione, per poter accedere alle condizioni vantaggiose della definizione agevolata, ma la sua istanza era stata respinta.
La Cassazione ha però ribaltato il verdetto, richiamando quella giurisprudenza cui abbiamo accennato in base alla quale le cartelle esattoriali emesse a seguito di liquidazione senza essere state precedute da avvisi di accertamento rientrano tra le liti pendenti condonabili quando nel ricorso vengono denunciati non solo vizi propri della cartella, ma anche motivi di merito riguardanti la legittimità della pretesa tributaria e, dunque, contestando le rettifiche apportate dall’Ufficio alla dichiarazione.
In questo modo, ogni atto di recupero dei tributi erariali, purché impugnato nei modi che abbiamo indicato, diventa suscettibile di entrare nel novero delle liti pendenti e, perciò, di essere ammesso alla definizione agevolata prevista dalle varie norme, sino alla sanatoria più recente che ormai risale a circa due anni fa [4].
Per quest’ultima, il limite alla possibilità di definizione agevolata è stato posto al 24 ottobre 2018, data in cui la lite doveva essere ancora pendente (cioè con un processo instaurato ma non concluso con decisione divenuta definitiva) anche mediante l’avvenuta notificazione alla controparte del ricorso presentato in primo grado. Oltre quella data non era, e non è, possibile andare, salvi nuovi interventi normativi che al momento appaiono ipotetici.
note
[1] Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011.
[2] Cass. ord. n. 23269/2018 e n. 1158/2019.
[3] Cass. ord. n. 20058/20 del 24 settembre 2020.
[4] Artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018.