Agevolazione fiscale riconosciuta solo ai costi di pubblicità e rappresentanza in senso stretto.
Non sono deducibili le spese sostenute dall’impresa per omaggi alla clientela.
Lo ha sancito la Cassazione con una recente sentenza [1]. In particolare la Corte ha respinto il ricorso di una società, precisando che sono soggetti all’agevolazione fiscale solo i costi per rappresentanza e pubblicità.
La legge sui componenti del reddito d’impresa [2] stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”: prevede, cioè, quale requisito generale ai fini della deducibilità, che deve essere provato dal contribuente, quello della cosiddetta inerenza delle spese all’attività dell’impresa.
La norma sulle spese relative a più esercizi [3], disciplina le spese di pubblicità e propaganda e le spese di rappresentanza (e tra queste ultime, in particolare, quelle “sostenute per i beni distribuiti gratuitamente”), stabilendone il rispettivo regime di deducibilità, quanto alla misura e alle modalità temporali.
Con tale norma [4], pertanto, il legislatore ha implicitamente inteso riconoscere alle spese di pubblicità e – per quanto qui direttamente interessa – a quelle di rappresentanza, in ragione della loro natura, il carattere dell’ inerenza.
note
[1] Cass. sent. n. 21450 del 10.10.14.
[2] Art. 75 (ora 109) comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, recante le “norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.
[3] Art. 74 (ora 108) comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, recante le “norme generali sui componenti del reddito d’impresa”.
[4] Di carattere speciale rispetto al disposto del comma 5 dell’art. 75.
Autore immagine: 123rf com