Sinistro stradale; la presunzione di colpa in uguale misura; obbligo di buona fede del danneggiato; circolazione stradale.
Indice
- 1 Responsabilità civile e circolazione stradale
- 2 L’accertamento in concreto delle rispettive responsabilità
- 3 Esclusione del concorso di colpa in un sinistro
- 4 Circolazione stradale: la presunzione di colpa
- 5 Assicurazione responsabilità civile da circolazione auto
- 6 Responsabilità civile: mancata adozione delle cinture di sicurezza
- 7 Sinistro provocato dal conducente del veicolo affidato
- 8 Verificazione dell’incidente stradale e Cid
- 9 Spese processuali
- 10 Risarcimento danni da circolazione stradale
Responsabilità civile e circolazione stradale
In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente; in questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell’assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l’assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l’eventualità di guida senza patente).
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, n.13738
L’accertamento in concreto delle rispettive responsabilità
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Cassazione civile sez. III, 26/10/2017, n.25412
Esclusione del concorso di colpa in un sinistro
In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso.
Trattasi quindi di accertamento in concreto della responsabilità, e della “esclusiva responsabilità” del danneggiato nella causazione del sinistro, con conseguente sollevazione del conducente dell’auto dall’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: ed infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8885
Circolazione stradale: la presunzione di colpa
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dell’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Corte appello Venezia sez. IV, 05/02/2020, n.361
Assicurazione responsabilità civile da circolazione auto
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, risulta suscettibile di deroga convenzionale la regola di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), della l. n. 990 del 1969, secondo cui il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti del conducente non sono considerati terzi e, di conseguenza, ove danneggiati in un incidente stradale imputabile al conducente del veicolo non possono fruire, limitatamente ai danni alle cose, dei benefici assicurativi.
Tale deroga convenzionale può intervenire sia all’atto della stipula del contratto tra l’assicuratore e l’assicurato, sia successivamente al verificarsi del sinistro, anche mediante la stipulazione di un accordo transattivo in materia di risarcimento del danno in favore del terzo danneggiato.
(La S.C. in applicazione del principio, ha cassato la decisione della corte di merito, la quale aveva ritenuto i soggetti responsabili del sinistro non essere condebitori solidali dell’assicuratore ed in condizione di poter dichiarare di volersi avvalere della transazione raggiunta con l’assicuratore, in riferimento ai danni subiti dalle cose del terzo trasportato coniuge del conducente, trascurando che era intervenuta una deroga convenzionale del contratto proprio mediante l’accordo transattivo, raggiunto in materia di ammontare del danno risarcibile tra l’assicuratore e la moglie del conducente, proprietaria delle cose danneggiate).
Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, n.21842
Responsabilità civile: mancata adozione delle cinture di sicurezza
In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8443
Sinistro provocato dal conducente del veicolo affidato
In tema di responsabilità civile da incidente stradale, il comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che, di sua esclusiva iniziativa, e nonostante il rigoroso divieto imposto dalla legge, disponga il trasporto di un terzo sul veicolo e conduca il veicolo stesso senza rispettare le regole della circolazione stradale, determinando, a causa di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione di un sinistro, costituisce, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p., causa sopravvenuta, di per sé idonea a determinare l’evento dannoso, che esclude ogni rapporto di causalità tra detto evento e la condotta del soggetto che ha affidato al conducente il veicolo il quale non sia né proprietario né locatario del veicolo stesso, trovando applicazione in tale peculiare fattispecie il paradigma probatorio dell’art. 2043 c.c.
(Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso la concorrente responsabilità della figlia minorenne della proprietaria di un quadriciclo, la quale si era furtivamente impossessata delle chiavi del mezzo e le aveva consegnate a un’altra persona, anch’essa minorenne, che si era messa alla guida del veicolo e, tenendo comportamenti gravemente imprudenti, aveva contribuito a cagionare un sinistro stradale).
Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23450
Verificazione dell’incidente stradale e Cid
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, ma è necessario che il giudice del merito ne spieghi le ragioni.
Cassazione civile sez. VI, 06/12/2017, n.29146
Spese processuali
L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917 c.c., comma 3.
Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18076
Risarcimento danni da circolazione stradale
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
Tribunale Pisa, 02/09/2020, n.787