Niente pensione di reversibilità se assegno divorzile basso


Il trattamento ai superstiti non spetta al coniuge divorziato, se l’importo mensile riconosciuto dal giudice è puramente simbolico.
La pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge superstite divorziato, se l’assegno mensile riconosciuto in giudizio risulta d’importo così basso da risultare meramente simbolico: è quanto affermato dalla Cassazione, con una nuova sentenza [1] in cui chiarisce quali siano i presupposti per il diritto alla pensione ai superstiti in caso di divorzio.
Secondo la Suprema Corte, nonostante nella generalità dei casi sia sufficiente la titolarità di un assegno divorzile per il diritto alla reversibilità, non si può prescindere, nel riconoscere questo beneficio, dalla finalità dello strumento previdenziale, ossia la continuazione del sostegno economico offerto in vita dall’ex coniuge.
In altre parole, non basta la sola titolarità di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge defunto per il riconoscimento del trattamento pensionistico a favore dell’ex coniuge superstite, ma è necessario che l’assegno risulti tale da costituire un sostegno economico effettivo.
Se, dunque, l’assegno divorzile, o il sostegno alla moglie (o un aiuto economico analogo, comunque denominato) a carico del dante causa risulta d’importo irrisorio, non spetta la reversibilità: in una simile situazione infatti non sussiste un reale sostegno economico, quindi non esiste la base per il riconoscimento del trattamento.
Il riconoscimento della pensione ai superstiti in base alla sola titolarità di un assegno divorzile condurrebbe invece a un risultato irragionevole: assicurare al beneficiario una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l’ex coniuge era in vita.
Reversibilità e divorzio
Ricordiamo che il coniuge divorziato, nella generalità dei casi, ha diritto alla pensione ai superstiti solo se titolare di assegno divorzile (come appena servato, d’importo non irrilevante), purché l’ex deceduto risultasse iscritto all’Inps prima della sentenza di divorzio.
Inoltre, l’ex coniuge superstite, per il diritto al trattamento pensionistico, non deve aver contratto nuovo matrimonio. In caso di nuove nozze, perde il diritto alla pensione di reversibilità, ma riceve, una tantum, una somma pari al trattamento percepito moltiplicato per 26 [2].
note
[1] Cass. sent. 20477/2020.
[2] Inps Circ. 84/2012.