La posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico.
Indice
Attività proprie dell’estetista
E’ illegittima la circolare del Ministero della Salute che esclude dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) interventi che sono solo estetici e non medicali, individuando l’eseguibilità della prestazione “pigmentazione dell’areola capezzolo” esclusivamente da parte dei professionisti sanitari ed escludendola dalle attività previste dalla l. n. 1 del 1990 per la figura artigianale dell’estetista, in considerazione del riconoscimento della stessa nell’alveo dei Lea ai sensi del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, n. 110258, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, di cui all’art.1, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Consiglio di Stato sez. III, 18/06/2021, n.4732
Estetista: rivendicazione del diritto ad uno specifico inquadramento contrattuale
Il lavoratore che intende rivendicare il diritto ad uno specifico inquadramento contrattuale ha l’onere di allegare la relativa declaratoria, di specificare l’attività concretamente svolta, e di individuare gli elementi che consentono di ricondurla all’inquadramento preteso. (nella specie: la lavoratrice si è limitata a chiedere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrata come Estetista nel 3° e poi 4° livello del CCNL Acconciatori ed Estetisti, senza riportare le corrispondenti declaratorie contrattuali e senza nemmeno specificare gli aspetti che consentirebbero di far rientrare la propria attività lavorativa nei suddetti livelli).
Tribunale Roma sez. lav., 28/05/2020, n.2743
L’attività autonoma come estetista e la nascita del figlio
L’art. 49 tfUe deve essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio (fattispecie relativa ad una cittadina lituana che in seguito alla gravidanza aveva deciso di esercitare un’attività autonoma come estetista).
Corte giustizia UE sez. IV, 19/09/2019, n.544
La qualifica professionale di estetista
Colui che ha la qualifica professionale di estetista è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2 cod. pen., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature, sia infine quando l’uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Tribunale Massa, 20/11/2018, n.805
L’attività di estetista
E’ illegittima l’ordinanza del Comune di “divieto di prosecuzione di ogni attività di tipo estetico” nel caso in cui l’esistenza di un’attività di estetica (con conseguente necessità della presenza in loco della figura professionale dell’estetista e della presentazione di SCIA per l’esercizio di attività di “acconciatore ed estetista”) venga dedotta dall’utilizzo da parte dei soci di attrezzature quali sauna, bagno turco e idromassaggio e dall’effettuazione di massaggi rilassanti volti ad assicurare il benessere della persona.
A ben vedere, infatti, la mera presenza all’interno dei locali di tali attrezzature e l’effettuazione di massaggi rilassanti o distensivi, in assenza di ulteriori e più pregnanti riscontri circa l’effettivo esercizio delle attività inquadrabili nella definizione normativa di cui all’art. 1, L. 4 gennaio 1990 n. 1, non è sufficiente a ritenere provato lo svolgimento dell’attività di estetista.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 06/06/2017, n.556
L’estetista può compiere attività con esclusive finalità terapeutiche?
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetti « Disciplina dell’attività di estetista », l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo con l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti; tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla l. 11 ottobre 1986, n. 713; sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Consiglio di Stato sez. V, 26/07/2016, n.3378
La violazione del divieto di svolgere attività di estetista senza autorizzazione
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diffida circa l’utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche in difetto dei requisiti professionali di legge e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista adottato dal Comune nei confronti di una palestra, che muova dalla sola segnalazione da parte degli ispettori dell’Asl della presenza di locali adibiti a sauna, e non dall’accertamento dell’esercizio all’interno di tali impianti di un’attività inquadrabile nella definizione normativa della predetta attività professionale, al di là del mero utilizzo delle saune stesse da parte dei clienti della palestra: se infatti l’esercizio dell’attività di estetista può per legge avvalersi anche dei trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l’attivazione di tali locali senza connesse prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell’attività di estetista, tale da richiedere la presenza di personale dotato della specifica qualifica professionale.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 29/01/2016, n.156
Attività di estetista ed esercizio delle discipline bio-naturali
Non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l’esercizio di discipline bio-naturali, in quanto caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, essendo le seconde volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.
La diversità tra le due professioni si desume anche dalla circostanza che talune leggi regionali hanno tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali, subendo però l’intervento della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità ex art. 117 comma 3 Cost., trattandosi di materia – l’individuazione di una nuova professione -sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni. Pertanto, in assenza di una disciplina legislativa nazionale espressa che regolamenti i requisiti per l’accesso e l’esercizio di pratiche bionaturali, deve ritenersi che allo stato attuale essa rientri tra le attività non regolamentate e come tale, ai sensi della Legge n. 4/2013, liberamente esercitabile.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 26/11/2015, n.3023
Attività di estetista e pratiche bionaturali
La riconducibilità all’attività di estetista vale esclusivamente per quelle pratiche bionaturali che comportano la manipolazione del corpo umano; quindi l’esercizio di tale attività deve essere assettato a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente all’attività di estetista, con conseguente assoggettamento ai provvedimenti repressivi per il caso di trasgressione.
T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 18/03/2015, n.316
Il regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di estetista
Deve ritenersi violato il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, nel caso in cui il regolamento comunale per l’esercizio di attività di estetista preveda obblighi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla disciplina generale di cui alla l. 1/1990 (nel caso di specie, il regolamento impugnato prevedeva che l’esercizio dell’attività di estetista fosse subordinato, oltre all’acquisizione della apposita qualifica professionale prevista dalla disciplina generale di cui all’art. 1 della l. 1/1990, anche al preventivo conseguimento della certificazione rilasciata da una determinata commissione provinciale e all’obbligo di designazione del soggetto responsabile tecnico da far presenziare allo svolgimento delle attività).
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 16/01/2015, n.163
In cosa consiste l’attività di estetista?
È incostituzionale l’art. 3 comma 4, l. reg. Lombardia 27 febbraio 2012 n. 3, nella parte in cui, nel disciplinare l’attività di estetista, prevede ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’art. 2 l. reg. Lombardia 1 febbraio 2005 n. 2.
Corte Costituzionale, 23/05/2013, n.98
Estetista e operatore shiatsu: differenze
Sussiste la distinzione e la non sussumibilità fra le attività di estetista e di operatore shiatsu: pertanto, nel caso relativo ad un soggetto che, presso un locale di un impianto sportivo effettuava un trattamento shiatsu e dichiarava di non avere alcuna autorizzazione per effettuare attività di estetista ma di svolgere la diversa attività di operatore shiatsu, sono illegittimi sia il verbale del Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. con cui è stato disposto il sequestro amministrativo del locale che il provvedimento di divieto di prosecuzione dall’attività abusiva di estetista emesso dal Comune
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 09/12/2013, n.1379
Sinceramente, io vado pochissime volte dall’estetista proprio perché col tempo ho imparato a fare la ceretta a casa da sola, sul trucco per le occasioni speciali riesco a fare anche a creare un bel make up. L’unica cosa su cui non negata è lo smalto. Infatti, sono andata qualche volta a fare il gel e la manicure era perfetta. Non tutte le estetiste sanno stendere bene il gel evitando l’effetto antiestetico di unghia spessa e finta
Se non fosse per la mia estetista, non saprei come fare con la ceretta. Non uso il silk epil perché non riesco a sopportare il dolore e non sono in grado di fare la ceretta da sola, quindi pago una professionista anche per evitare ustioni della ceretta a caldo. Si tratta di una spesa mensile che dedico a me stessa. Durante il lockdown ho dovuto usare il rasoio ed è stato un trauma
Molte ragazze si improvvisano estetista e si mettono a lavorare in casa senza alcuna consapevolezza dei rischi che possono correre lavorando in nero e ai pericoli a cui possono esporre le loro clienti usando tecniche o prodotti senza alcuna professionalità
L’estetista deve avere delle competenze professionali. Mica può improvvisarsi senza sapere se un prodotto può nuocere alla salute delle proprie clienti.
Ci sono estetiste che non ti fanno nemmeno lo scontrino con la scusa che ti fanno lo sconto e tu che fai? All’inizio lo chiedi, ma magari poi ti dicono se possono segnare meno soldi sullo scontrino. Tanto, piuttosto che sopracciglia e ceretta, ti segnano solo le sopracciglia,