Pensione: rivalutazione più favorevole


La Cassazione, con una recente sentenza, ha chiarito che la perequazione dei trattamenti previdenziali deve essere applicata sull’importo netto.
In arrivo rivalutazioni più alte sulle pensioni: in base a quanto recentemente esposto dalla Cassazione [1], difatti, la perequazione dei trattamenti di previdenza non deve essere applicata sul lordo dell’assegno Inps, ma sull’importo al netto di eventuali quote incumulabili.
A questo proposito, è opportuno ricordare che non tutte le pensioni possono essere pienamente cumulate con gli altri redditi del beneficiario, ma alcuni trattamenti sono ridotti per chi possiede altre entrate: è il caso delle pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette, dell’assegno ordinario di invalidità e della generalità dei trattamenti previdenziali per invalidità o inabilità specifica.
Bisogna poi ricordare che la perequazione, cioè l’adeguamento degli assegni all’inflazione, si applica in misura piena solo sulle pensioni inferiori a 4 volte il trattamento minimo: per gli assegni d’importo superiore, la rivalutazione subisce un taglio sino al 60%.
Nel dettaglio:
- per le pensioni fino a 4 volte il minimo, l’adeguamento al costo della vita è pari al 100%;
- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 77%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 52%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 47%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 45%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 40%.
In base a quanto esposto, è facile capire che, se è considerato l’importo della pensione al netto delle quote non cumulabili, la rivalutazione è applicata in misura maggiore, in quanto l’ammontare del trattamento è più basso.
In pratica, se la pensione è tagliata a causa della percezione di agli altri redditi, si ottiene una rivalutazione più alta.
Applicare invece la perequazione sulla base dell’importo del trattamento al lordo delle trattenute non sarebbe equo, in quanto non sarebbe considerata la situazione reale e si privilegerebbero, a parità di reddito, i pensionati con un unico trattamento.
note
[1] Cass. sent. 20478/2020.