La mancata notifica della diffida ad adempiere; la situazione di difficoltà economica; la preferenza alla corresponsione degli emolumenti ai propri dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa; la non punibilità per lieve entità del fatto.
Indice
- 1 Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
- 2 Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali: il dolo generico
- 3 L’entità della somma annualmente non versata
- 4 L’impossibilità di adempiere il debito di imposta
- 5 La contestazione dell’accertamento
- 6 La mancata notifica della diffida ad adempiere
- 7 Difficoltà economica: la scelta del datore di pagare i dipendenti
- 8 Omesso versamento delle ritenute previdenziali e obbligo di adempiere alla diffida
- 9 Esclusione della punibilità per il legale rappresentante della società
- 10 La prova della corresponsione della retribuzione ai lavoratori
- 11 Quando non sussiste il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali?
- 12 Omesso versamento di ritenute previdenziali: il modesto superamento della soglia di legge
- 13 Determinazione dell’ammontare delle ritenute omesse
- 14 Omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali: prova
- 15 L’omissione relativa al mese di dicembre
Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (d.l. n. 463 del 1983, art. 2 conv. in l. n. 638 del 1983) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti.
Cassazione penale sez. III, 12/06/2020, n.20089
Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali: il dolo generico
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico ed è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, anche qualora una situazione di difficoltà economica abbia indotto il datore di lavoro a dare la preferenza alla corresponsione degli emolumenti ai propri dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, essendo suo precipuo onere la ripartizione delle risorse disponibili al momento del pagamento delle retribuzioni, in modo tale da non compromettere l’adempimento ai propri obblighi di natura contributiva.
(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza con la quale la corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, evidenziando che il giudice di merito aveva correttamente escluso la rilevanza della situazione di crisi economica dell’azienda, peraltro considerata nel complesso non grave, non essendo sfociata in alcuna procedura concorsuale).
Cassazione penale sez. fer., 11/08/2020, n.23939
L’entità della somma annualmente non versata
In caso di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, è “irrilevante il numero di lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva, penalmente sanzionata, la quale si perfeziona nella entità della somma annualmente non versata, indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l’omissione è riferita”.
Cassazione penale sez. III, 23/06/2020, n.23185
L’impossibilità di adempiere il debito di imposta
In tema di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto.
È necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.
Cassazione penale sez. III, 13/03/2019, n.36278
La contestazione dell’accertamento
La contestazione e la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, di cui al d.l. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1-bis, conv., con modificazioni, dalla l. n. 638 del 1983, prescindono dall’iscrizione a ruolo dei relativi crediti ai sensi del d.lg. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25, perché tale iscrizione attiene al successivo procedimento di riscossione e non può assumere, perciò, rilevanza a fini penali.
Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.41056
La mancata notifica della diffida ad adempiere
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv., con modificazioni, in l. n. 638 del 1983, nella ipotesi di società di persone nella quale l’amministrazione sia riservata indistintamente a tutti i soci, la mancata notifica della diffida ad adempiere ad alcuni di essi non impedisce l’esercizio dell’azione penale nel confronti degli altri, a cui invece sia stata notificata.
Cassazione penale sez. III, 12/12/2019, n.4413
Difficoltà economica: la scelta del datore di pagare i dipendenti
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non può essere scriminato, ai sensi dell’art. 51 c.p., dalla scelta del datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni, perché, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice.
Cassazione penale sez. III, 16/05/2019, n.36421
Omesso versamento delle ritenute previdenziali e obbligo di adempiere alla diffida
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se “medio tempore” abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l’autore del reato.
(In motivazione la Corte ha precisato che la tempestiva consegna di un assegno con l’importo dovuto da parte dell’ex amministratore della società al curatore del fallimento, anche nel caso di rifiuto di ricevere il pagamento eventualmente opposto dall’agente della riscossione, legittima l’applicazione della causa di non punibilità del reato).
Cassazione penale sez. III, 11/01/2019, n.17695
Esclusione della punibilità per il legale rappresentante della società
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legale rappresentante della società tenuta agli obblighi contributivi può beneficiare della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, anche nel caso in cui, medio tempore, la società sia stata ammessa al concordato preventivo, eventualmente attivando la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall. al fine di estinguere le passività.
Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.31327
La prova della corresponsione della retribuzione ai lavoratori
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori agricoli può essere desunta dall’invio telematico del modello DMAG da parte dell’imprenditore all’istituto previdenziale.
Cassazione penale sez. III, 15/10/2019, n.51214
Quando non sussiste il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali?
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non può ritenersi sussistente nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla corresponsione delle retribuzioni in favore dei dipendenti.
Il termine ritenuta, infatti, va inteso come trattenuta di una parte della somma dovuta al prestatore a titolo di stipendio, compenso o altro emolumento. Di conseguenza, non può esservi alcuna ritenuta in assenza dell’effettivo pagamento della somma dovuta al lavoratore. Il legislatore con l’articolo 2 del Dl 463/1983 ha inteso cioè reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, ma il più grave fatto commissivo dell’appropriazione indebita da parte del datore di lavoro di somme prelevate dalla retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di non poter condannare l’imputato, accusato di non aver versato le somme a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, per un importo di poco più di 15mila euro, mancando la prova dell’effettivo pagamento delle retribuzioni.
Tribunale Frosinone, 01/10/2019, n.1209
Omesso versamento di ritenute previdenziali: il modesto superamento della soglia di legge
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali il modesto superamento della soglia di legge può integrare se sono presenti gli altri requisiti previsti dall’articolo 131 – bis c.p. la non punibilità per lieve entità del fatto. (Nel caso di specie, si trattava del superamento di circa 800 €).
Tribunale Terni, 07/01/2019, n.1
Determinazione dell’ammontare delle ritenute omesse
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso).
Cassazione penale sez. un., 18/01/2018, n.10424
Omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali: prova
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova del materiale esborso, anche in nero, della retribuzione. Il relativo onere probatorio grava sulla pubblica accusa, che può assolverlo mediante il ricorso a prove documentali e testimoniali, ovvero attraverso il ricorso alla prova indiziaria – quale quella insita nei cc.dd. DM10, ovverosia i modelli dichiarativi trasmessi dal datore di lavoro – , “in assenza di elementi contrari”.
Tribunale Chieti, 17/07/2017, n.813
L’omissione relativa al mese di dicembre
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, previsto come illecito dall’art. 2 d.l. n. 463 del 1983, conv., con modificazioni, in l. n. 638 del 1983, ai fini della verifica circa il superamento o meno della soglia di rilevanza penale, fissata in euro 10.000 per ciascun anno, deve tenersi conto, nel computo di tale importo, anche della eventuale omissione relativa al mese di dicembre, nulla rilevando che, con riguardo a tale mese, il termine per la effettuazione del versamento scada nel corso del mese di gennaio dell’anno successivo.
Cassazione penale sez. III, 11/01/2017, n.22140