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Danno patrimoniale futuro: ultime sentenze

1 Giugno 2022 | Autore:
Danno patrimoniale futuro: ultime sentenze

Presunzioni semplici; liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa; decesso di congiunto disoccupato; postumi permanenti di piccola entità.

Perdita della capacità lavorativa specifica

In danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’ articolo 1223 del Cc , deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.

Cassazione civile , sez. III , 21/03/2022 , n. 9002

Quantificazione del danno patrimoniale

“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano”.

Cassazione civile sez. lav., 10/03/2022, n.7821

Prova del danno alla capacità lavorativa specifica

Il danno alla capacità lavorativa specifica rappresenta un pregiudizio patrimoniale e futuro; va valutato su base prognostica e, in caso di lesioni macro -permanenti (pari o superiori al 10%), il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici.

Tribunale Cosenza sez. II, 13/07/2021, n.1614

Liquidazione del danno patrimoniale futuro

Il grado di invalidità permanente, determinato da una lesione all’integrità psicofisica, non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è onere del danneggiato – per ottenere la liquidazione del danno patrimoniale futuro anche con criteri presuntivi – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata.

Corte appello Lecce sez. I, 06/05/2021, n.561

Danno patrimoniale futuro in caso di fatto illecito lesivo della persona: valutazione

Il danno patrimoniale futuro nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette “micopermanenti”, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività o presumibilmente la svolgerà .

Corte appello Ancona sez. II, 29/04/2021, n.497

Onere della prova del danneggiato

Ai fini della valutazione del quantum del danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso

Corte appello Ancona sez. I, 22/04/2021, n.470

Danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale: prova e liquidazione

Il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno – conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti.

Tribunale Imperia sez. I, 15/01/2021, n.29

Calcolo del danno patrimoniale futuro

Il danno patrimoniale futuro derivante da perdita della capacità lavorativa e di guadagno non va liquidato moltiplicando il reddito mensile percepito (e perduto per effetto della morte del percipiente) per il numero dei mesi per i quali la vittima avrebbe presumibilmente svolto attività lavorativa, perché tale criterio è matematicamente e giuridicamente errato. Il danno va invece capitalizzato, ossia il reddito perduto va moltiplicato per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto in tal modo si tiene conto del “montante di anticipazione “, ossia del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire subito una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro.

Corte appello Napoli sez. VIII, 08/01/2021, n.17

Legittimazione ad agire per danno patrimoniale futuro

Quando la persona defunta in conseguenza dell’illecito altrui lascia più congiunti, ciascuno di essi vanta un diritto patrimoniale da esercitare jure proprio al fine di conseguire il risarcimento del danno consistito nella perdita delle elargizioni che il defunto, se fosse rimasto in vita, avrebbe destinato alla famiglia. Di conseguenza il danno patrimoniale dei superstiti va determinato individuando la quota di reddito destinata a ciascuno degli eredi danneggiati e capitalizzandola mediante l’applicazione di un coefficiente di capitalizzazione vitalizia.

Corte appello Napoli sez. VIII, 08/01/2021, n.17

Presunzioni semplici

Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica e il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’articolo 1226 del Cc, perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.

Cassazione civile sez. III, 09/11/2020, n.24987

Rendita vitalizia e danno patrimoniale futuro

Lo strumento della costituzione di una rendita, nonostante la sua scarsissima applicazione pratica (come già affermato dalla Suprema Corte, cfr. Cass. civ., n. 24451/2005) offre un importante criterio di liquidazione del lucro cessante, consentendo al giudice, d’ufficio (e dunque senza la necessità di una specifica domanda in tal senso), di valutare la particolare condizione della parte danneggiata e la natura del danno, con tutte le sue conseguenze.

Tribunale Milano sez. I, 09/06/2017, n.4690

Danno patrimoniale futuro e relativa valutazione

Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.

Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

Corte appello Bari sez. III, 04/08/2020, n.1485

Risarcimento del danno patrimoniale futuro

Ai prossimi congiunti di un soggetto disoccupato, deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo, compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro che si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale ed alla stregua di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda sulla base della mera mancanza di un reddito attuale di fonte lavorativa in capo alla vittima deceduta, madre ventunenne dell’attrice).

Cassazione civile sez. III, 25/02/2020, n.5099

Onere della prova incombente sul danneggiato

In tema di danno patrimoniale futuro il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. E’ onere del danneggiato , quindi, dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.

Corte appello Bari sez. III, 28/11/2019, n.2493

Errata prestazione sanitaria e danno patrimoniale futuro

Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale pure nel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell’ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all’inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderlo in sostanza equiparabile ad un disoccupato.

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17690

Danneggiato minorenne e risarcimento del danno patrimoniale futuro

Il risarcimento del danno patrimoniale futuro, ove il danneggiato sia un minore, non può consistere nella incapacità lavorativa specifica, ma solo nella lesione della capacità lavorativa generica e richiede necessariamente una valutazione prognostica. Tale pregiudizio, pertanto, potrà essere risarcito se possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito Inferiore a quello che avrebbe diversamente conseguito ove non fosse rimasta vittima dell’infortunio.

La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni manifestate dalla vittima: in secondo luogo, sulla base della condizione economico-sociale della famiglia.

Nella fattispecie, sulla scorta degli elementi emersi e del grado di invalidità permanente accertato, la Corte d’appello ha ritenuto che detta invalidità permanente avrà inevitabili ripercussioni sul futuro della vita lavorativa del ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale, nel senso della capacità lavorativa generica e di incidenza sul reddito che potrà costui percepire rispetto a quello che avrebbe presumibilmente percepito ove non avesse subito il sinistro.

Corte appello Ancona, 29/10/2019, n.1542

Lesioni personali e danno patrimoniale futuro

Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura non necessariamente in modo proporzionale qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa; tale presunzione, peraltro, copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa esse-re provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vitti-ma continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.

Tribunale Livorno, 08/08/2019, n.835

Quantificazione del danno patrimoniale futuro

Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento sancito dall’artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall’altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano.

(Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell’imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell’anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali).

Cassazione civile sez. III, 25/06/2019, n.16913

Valutazione danno patrimoniale futuro

Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.

Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.

Cassazione civile sez. III, 15/06/2018, n.15737

Danno alla salute subito dal minore nel momento della nascita

Il risarcimento del danno patrimoniale (futuro) conseguente al danno alla salute subito dal minore nel momento della nascita richiede necessariamente una valutazione prognostica che è affidata al giudice di merito. Il danno patrimoniale potrà essere risarcito allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio, mentre il danno da lesione della «cenestesi lavorativa », che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e va liquidato omnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto.

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2018, n.12572

Liquidazione del danno futuro da presunta riduzione della capacità di guadagno

Con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane età, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minore, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno.

La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e dell’entità dei postumi medesimi, in secondo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni manifestate dal danneggiato e, infine, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia e di ogni altra circostanza rilevante.

Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11750



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