Danni da cose in custodia; riparto dell’onere probatorio; condotta incauta del danneggiato e prova liberatoria per il custode.
Indice
- 1 Natura oggettiva della responsabilità del custode
- 2 Risarcimento per danni da cose in custodia
- 3 Esclusione della responsabilità del custode
- 4 Danni da cose in custodia e onere probatorio delle parti
- 5 Danno cagionato da cose in custodia: risarcimento
- 6 Incidenza causale della condotta incauta del danneggiato
- 7 Il comportamento negligente del danneggiato
- 8 Responsabilità per i danni da cose in custodia
- 9 Elementi di cui si compone il dovere di custodia
- 10 Criteri per l’individuazione della responsabilità del custode
- 11 Caso fortuito che esime il custode da responsabilità
Natura oggettiva della responsabilità del custode
La responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Corte appello Lecce sez. II, 04/09/2020, n.842
Risarcimento per danni da cose in custodia
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.
Corte appello Roma sez. VIII, 28/07/2020, n.3818
Esclusione della responsabilità del custode
Il comportamento colposo del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando il soggetto che sia venuto in contatto con la cosa non abbia posto la dovuta attenzione alle condizioni della medesima: infatti la disattenzione del danneggiato incide sul nesso causale, potendo interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e l’evento e costituire la causa unica del danno. Ciò avviene non tanto per il principio di autoresponsabilità, quanto piuttosto per il principio di causalità, per il quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile.
Corte appello Genova sez. II, 22/06/2020, n.539
Danni da cose in custodia e onere probatorio delle parti
Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno.
Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.
Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11096
Danno cagionato da cose in custodia: risarcimento
La richiesta di risarcimento dei danni subiti da un immobile per effetto della rottura di una condotta idrica configura un’ipotesi inquadrabile nell’art. 2051 c.c. che prevede che il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salva la prova del caso fortuito. Presupposti della responsabilità per danni da cose sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa in capo al convenuto. La res deve dunque essere capace di produrre lesioni a cose o persone e deve essere nella custodia di un soggetto determinato che ne abbia la disponibilità e la presunzione legale di responsabilità del custode può essere superata solo dalla prova del caso fortuito e, dunque, con la dimostrazione che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa.
Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3517
Incidenza causale della condotta incauta del danneggiato
Il comportamento colposo del danneggiato può escludere in tutto o in parte la responsabilità del custode quando il soggetto che sia venuto in contatto con la cosa non abbia posto la dovuta attenzione alle condizioni della cosa stessa: in tal caso detto comportamento incide sul nesso causale, e può, in forza del principio di causalità (in virtù del quale al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile), anche interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e l’evento e costituire la causa unica del danno.
Corte appello Trento sez. II, 08/05/2020, n.100
Il comportamento negligente del danneggiato
Si deve ritenere sussistente il caso fortuito integrato totalmente dalla condotta imprudente o distratta del danneggiato, caso fortuito che recide il nesso eziologico tra danno e responsabilità del custode, qualora la caduta sia avvenuta quando ancora c’era luce diurna, su un luogo pianeggiante e non inclinato, ove l’insidia è chiaramente visibile, se il danneggiato avesse camminato con la dovuta accortezza, prudenza e diligenza richiesta all’utente medio nell’uso ordinario e diretto dei beni pubblici o privati ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità.
Tribunale Roma sez. XIII, 15/04/2020, n.6149
Responsabilità per i danni da cose in custodia
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall’altro, che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Tribunale Lecce, 06/04/2020, n.934
Elementi di cui si compone il dovere di custodia
In tema di responsabilità del custode della cosa (art. 2051 c.c.) la potestà di fatto che esprime il dovere di custodia si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi intervenendo su ciò che ha provocato il danno, in modo tale e sufficiente ad evitarlo attraverso la preventiva opera di controllo e di sorveglianza, e il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. (Nel caso di specie, si trattava del custode di una discoteca in cui era avvenuta un’aggressione che dopo la lite non aveva allontanato l’aggressore consentendogli di colpire ancora la vittima senza chiamare per l’intervento della croce rossa dopo l’aggressione).
Tribunale Avezzano, 26/03/2020, n.55
Criteri per l’individuazione della responsabilità del custode
La responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. – pur in linea di principio innegabile – presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all’ente gestore e “custode”, la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell’estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l’usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d’olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Tribunale Rimini, 11/03/2020, n.154
Caso fortuito che esime il custode da responsabilità
La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. – di natura oggettiva, non essendo necessario l’addebito di una condotta colpevole – incontra un limite nel caso fortuito, inteso come fatto estraneo alla sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Pur ritenendosi che non può affermarsi che una pioggia di eccezionale intensità costituisca sempre e comunque un caso fortuito e che dunque debba essere verificato in concreto se detta eccezionalità basti da sola ad escludere la responsabilità del custode, qualora sia siano verificati fenomeni atmosferici di carattere eccezionale e gli stessi abbiano costituito un accadimento causale sufficiente da solo a produrre l’evento e quindi tale da escludere il nesso eziologico ai sensi dell’art. 41 II comma c.p. e si integra proprio il caso fortuito richiamato dall’art. 2051 c.c.
Tribunale Savona, 03/03/2020, n.193
Buongiorno, ho subito un danno in casa. Le infiltrazioni responsabili del danno sono state provocate non solo dalla cattiva manutenzione di un bene comune, ma anche da quella di una proprietà privata. A chi spetta pagare: al condominio o al mio vicino di casa?
La risposta al quesito è stata data da una recente sentenza della Cassazione, secondo la quale, in un’ipotesi come quella appena descritta, la vittima dell’evento lesivo può tranquillamente pretendere l’intero indennizzo dal condominio. Questa conclusione, precisano gli Ermellini, si ricava da una specifica disposizione normativa e, per l’esattezza, da quella per cui se l’evento lesivo è attribuibile a più soggetti, tutti sono tenuti al risarcimento per intero del danno verificatosi. In pratica, ciò significa che il danneggiato non sarà costretto a fare più cause, ma potrà pretendere il dovuto, senza alcuna limitazione dal condominio. Quest’ultimo dovrà, poi, procedere al rimborso nei riguardi degli altri corresponsabili, ma senza che tale circostanza possa in qualche modo ostacolare il danneggiato e i suoi diritti.
A proposito della responsabilità per le cose in custodia, chi paga in condominio? Ad esempio, se un pezzo di cornicione si è staccato e guarda caso cade sulla mia automobile danneggiandola, a chi posso chiedere il risarcimento?
Il condominio è responsabile per i danni generati dai beni comuni, in quanto proprietario e custode degli stessi. Si tratta di una conseguenza inevitabile e di una responsabilità di carattere oggettivo. In termini più semplici, ciò significa che il condominio deve provvedere al risarcimento nel momento in cui il danneggiato dimostra il solo nesso di collegamento tra quanto accaduto (la caduta del cornicione) e l’evento lesivo (il danno alla macchina sottostante). Per eludere questa situazione, al condominio spetta il compito di dimostrare che tutto ciò è accaduto in virtù del cosiddetto caso fortuito; un concetto, però, che non potrà essere invocato ogniqualvolta il danno si è verificato per l’omessa o cattiva manutenzione del bene comune. Sono queste, pertanto, le motivazioni per le quali la domanda rivolta ad ottenere l’indennizzo per i danneggiamenti subiti dovrà essere rivolta al condominio. Sarà, quindi, necessario avvisare l’amministratore (preferibilmente anche in forma scritta, come una mail pec o una raccomandata) ed attendere il suo riscontro. A questo proposito, il professionista interpellato, verificherà l’accaduto e informerà l’assemblea. Se non ci saranno contestazioni e se, quindi, non sarà necessario ricorrere ad un’azione legale, il danneggiato verrà risarcito.