Elementi sintomatici del condizionamento criminale; i presupposti per l’emanazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale e il sindacato del giudice amministrativo.
Indice
- 1 Interesse ad impugnare lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa
- 2 Scioglimento di un consiglio comunale: serve la comunicazione di avvio del procedimento?
- 3 Limiti del sindacato sulla ricostruzione dei fatti
- 4 Il grado di condizionamento mafioso del Consiglio comunale
- 5 Scioglimento del Consiglio Comunale: natura preventiva e cautelare
- 6 Valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi
- 7 Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa: gli elementi soggettivi
- 8 Sindacato di legittimità di tipo estrinseco
- 9 Consiglio comunale: scioglimento e sospensione
- 10 Scioglimento Consiglio comunale: presupposti
- 11 Diffida del Prefetto e scioglimento del consiglio comunale
- 12 La natura di provvedimento preventivo
- 13 Valutazione non atomistica dei fatti
- 14 Il decreto di scioglimento del Consiglio comunale
- 15 Gravissimo disordine nella gestione delle pratiche edilizie
- 16 Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa
- 17 Impugnazioni di provvedimenti di scioglimento di consiglio comunale
- 18 Scioglimento del Consiglio comunale: una misura straordinaria di prevenzione
Interesse ad impugnare lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa
Permane l’interesse al ricorso proposto avverso lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa anche se l’eventuale annullamento non potrebbe sortire l’effetto del ripristino della consiliatura, essendo questa destinata a cessare poco dopo l’adozione della misura dissolutoria, residuando un interesse morale all’acceleramento dell’inesistenza di forme di pressione e di vicinanza della compagine governativa alla malavita organizzata.
Consiglio di Stato sez. III, 07/04/2021, n.2793
Scioglimento di un consiglio comunale: serve la comunicazione di avvio del procedimento?
Lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Consiglio di Stato sez. III, 07/04/2021, n.2793
Limiti del sindacato sulla ricostruzione dei fatti
In sede di impugnazione del provvedimento di scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazione mafiosa il sindacato del giudice amministrativo sulla ricostruzione dei fatti e sulle implicazioni desunte dagli stessi non può spingersi oltre il riscontro della correttezza logica e del non travisamento dei fatti, svolgendosi quindi come scrutinio finalizzato a verificare eventuali vizi di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine perseguito.
Consiglio di Stato sez. III, 07/04/2021, n.2793
Il grado di condizionamento mafioso del Consiglio comunale
Nell’esercizio del potere di scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, trovano giustificazione i margini, particolarmente estesi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione Statale nel valutare gli elementi su collegamenti, diretti o indiretti, o su forme di condizionamento da parte della criminalità di stampo mafioso.
Dall’esame complessivo degli elementi raccolti, che devono essere “concreti, univoci e rilevanti”, come è richiesto dalla n nuova formulazione dell’art. 143, comma 1, T.U.E.L., si può ricavare, da un lato, il quadro e il grado di condizionamento mafioso e, dall’altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell’ente, potendo essere sufficiente allo scopo anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e di controllo, incapacità di gestione della “macchina” amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti “controindicati”.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/03/2021, n.2537
Scioglimento del Consiglio Comunale: natura preventiva e cautelare
La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 non è necessaria, tenuto conto della natura preventiva e cautelare del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale e della circostanza che gli interessi coinvolti non concernono, se non indirettamente, persone, riguardando piuttosto la complessiva operatività dell’ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell’intera collettività comunale e non dei singoli amministratori.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/03/2021, n.2537
Valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi
Ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa gli elementi soggettivi — e cioè i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose — e quelli oggettivi — sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, sin qui esaminate — vanno valutati complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione.
Consiglio di Stato sez. III, 22/09/2020, n.5548
Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa: gli elementi soggettivi
Ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa gli elementi soggettivi – e cioè i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative – vanno valutati complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione.
Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2020, n.3067
Sindacato di legittimità di tipo estrinseco
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 143, co. 1, T.U.E.L., nell’esame delle impugnazioni dei provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale, può esercitare solo un sindacato di legittimità di tipo estrinseco, senza che lo stesso possa svolgere valutazioni che, al di fuori dell’espressione dell’ipotesi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, rientrino nel merito amministrativo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/05/2020, n.5022
Consiglio comunale: scioglimento e sospensione
Ai fini dello scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, comma 1 del d.lg. n. 267/2000 sono sufficienti elementi indizianti che permettono di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all’Amministrazione pubblica, avendo lo scioglimento natura non sanzionatoria, ma preventiva.
Consiglio di Stato sez. III, 23/01/2020, n.232
Scioglimento Consiglio comunale: presupposti
Ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa è sufficiente anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della “macchina” amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati.
Consiglio di Stato sez. III, 11/10/2019, n.6918
Diffida del Prefetto e scioglimento del consiglio comunale
Il termine di venti giorni stabilito dall’art. 227 comma 2, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 (e nella specie anche dal regolamento di contabilità del Comune) entro il quale la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione, deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali, può essere derogato nel caso in cui intervenga un atto del Prefetto che assegni il termine di 20 (venti) giorni dalla notifica del provvedimento per l’approvazione del rendiconto, con l’avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si procederà in via sostitutiva all’adempimento, mediante apposito Commissario, dando avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale; invero, di fronte all’alternativa dello scioglimento deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 17/01/2020, n.16
La natura di provvedimento preventivo
Lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose non ha natura di provvedimento di tipo “sanzionatorio”, ma preventivo, essendo finalizzata a salvaguardare l’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 18/06/2019, n.7937
Valutazione non atomistica dei fatti
La valutazione ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa deve essere non atomistica ma complessiva, in ordine non soltanto a singoli episodi, ma soprattutto ai collegamenti tra fatti, persone e andamenti nel tempo della amministrazione locale; le mafie costituiscono una minaccia asimmetrica e fortemente adattabile a tempi, luoghi, relazioni fra persone e operatori economici: la scomposizione atomistica della valutazione condurrebbe, quindi, a non cogliere il « valore aggiunto negativo » della contaminazione mafiosa, che non è statica ma dinamica e non è mai rigida ma variamente adattabile; si richiede, in altri termini, che la valutazione costituisca « bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi ».
Consiglio di Stato sez. III, 17/06/2019, n.4026
Il decreto di scioglimento del Consiglio comunale
Nel caso di impugnazione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, emanato ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, il giudice adìto deve tener conto dell’imprescindibile contesto locale e dei suoi rapporti con l’amministrazione del territorio: la valutazione del giudice amministrativo (il cui sindacato non può estendersi oltre il profilo della logicità delle valutazioni) deve quindi fondarsi sulla permeabilità degli organi elettivi a logiche e condizionamenti mafiosi sulla base di un loro complessivo, unitario e ragionevole vaglio, costituente bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi.
Consiglio di Stato sez. III, 24/06/2020, n.4074
Gravissimo disordine nella gestione delle pratiche edilizie
È legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale disposto con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 143 t.u.e.l., in caso di gravissima situazione di disordine nella gestione delle pratiche edilizie, di mancata applicazione delle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 e di consapevole, ormai incancrenito, omesso controllo del territorio. Tale situazione di illegalità, in assenza di un’effettiva azione di contrasto da parte del Comune, ha infatti favorito il dilagare dell’abusivismo edilizio, consentendo a tutti i più importanti esponenti delle locali cosche mafiose di realizzare anche imponenti costruzioni, alcune delle quali addirittura su terreni pubblici.
Consiglio di Stato sez. III, 18/07/2019, n.5077
Scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa
In sede di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa gli elementi indicativi del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per concretezza, ed essere, anzitutto, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica.
Consiglio di Stato sez. III, 26/09/2019, n.6435
Impugnazioni di provvedimenti di scioglimento di consiglio comunale
Il giudice amministrativo, nell’esaminare le impugnazioni di provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, può esercitare solo un sindacato di legittimità di tipo “estrinseco”, senza poter effettuare valutazioni che riguardino il merito amministrativo.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 16/07/2019, n.9381
Scioglimento del Consiglio comunale: una misura straordinaria di prevenzione
Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose costituisce una misura straordinaria di prevenzione, finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell’autogoverno locale.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/07/2019, n.8864