Giurisdizione amministrativa; autorizzazioni e concessioni di pubblici servizi.
Indice
- 1 Revoca della concessione
- 2 Revoca della concessione di un servizio pubblico
- 3 Revoca concessione di servizi: controversia
- 4 Giurisdizione del giudice amministrativo
- 5 Revoca concessione servizi: competenza del Consiglio comunale
- 6 Concessione non preceduta da pubblica gara
- 7 Inidoneità allo svolgimento del servizio
- 8 Rapporti di concessione di beni e servizi pubblici
- 9 Natura pubblicistica dei servizi affidati
- 10 Giurisdizione generale di legittimità
Revoca della concessione
Il rifiuto di procedere alla revisione mediante l’erogazione di un maggiore contributo – individuato quale unico strumento per procedere al riequilibrio economico -finanziario – non costituisce inadempimento grave dell’ente convenuto agli obblighi previsti dalla convenzione. Ne consegue che non può farsi applicazione del disposto dell’art. 37 -septies della l. 109/94 che si occupa delle ipotesi di risoluzione per inadempimento e di revoca della concessione.
Tribunale Bari, 29/09/2016, n.4863
Revoca della concessione di un servizio pubblico
Trova applicazione il rito ordinario per il contenzioso derivante dalla revoca della concessione di un servizio pubblico, nell’ambito della giurisdizione esclusiva sulle concessioni dei pubblici servizi.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 13/12/2018, n.12159
Revoca concessione di servizi: controversia
Ai sensi dell’art. 33 comma 1, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo introdotto dall’art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205, come riscritto dalla sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la revoca della concessione di servizi (nella specie, uso degli impianti sportivi di proprietà comunale).
T.A.R. Perugia, (Umbria), 26/01/2006, n.24
Giurisdizione del giudice amministrativo
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune revoca l’originario atto di concessione del servizio di illuminazione votiva cimiteriale perché ritenuto non più rispondente agli interessi pubblici ad esso affidati, trattandosi di determinazione espressiva dei poteri pubblici di cui l’ente locale dispone ed a fronte dei quali la posizione del gestore del servizio è quella del titolare dell’interesse legittimo.
Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2006, n.863
Revoca concessione servizi: competenza del Consiglio comunale
Ai sensi dell’art. 42 comma 2, t.u. 18 agosto 2000 n. 267, rientra nella competenza del Consiglio comunale la revoca della concessione di servizi (nella specie, uso degli impianti sportivi di proprietà comunale).
T.A.R. Perugia, (Umbria), 26/01/2006, n.24
Concessione non preceduta da pubblica gara
Nel caso in cui il capitolato speciale preveda che il concessionario non possa in nessun caso, pena la revoca della concessione e fatta salva ogni responsabilità per danno, cedere ad altri la gestione dei servizi affidati non trova applicazione l’art. 35 l. 11 febbraio 1994 n. 109, avente la finalità – per il caso di affidamento di lavori pubblici – di escludere ogni dubbio quanto agli effetti che la cessione d’azienda produce in relazione ai contratti d’appalto relativi ai lavori pubblici, considerato che nella fattispecie il contratto di affidamento dei servizi – avvenuto con concessione non preceduta da pubblica gara – ha definito come incedibili i servizi affidati e che la cessione d’azienda o di ramo d’azienda, ex art. 2558 c.c., comporta la cessione dei soli contratti aventi natura non personale.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 02/04/2004, n.2270
Inidoneità allo svolgimento del servizio
La revoca della concessione di un servizio pubblico, affidato da un comune ad un’impresa privata, non va necessariamente preceduta da un atto di diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, quando la stessa concessionaria riconosca la propria inidoneità allo svolgimento del servizio, perché, pure se l’impresa fosse stata edotta dall’intento della p.a. di procedere alla decadenza, comunque non avrebbe potuto ovviare alle carenze riscontrate o assumere iniziative volte ad impedirne l’adozione.
Consiglio di Stato sez. V, 03/10/1997, n.1093
Rapporti di concessione di beni e servizi pubblici
In tema di controversie relative alla impugnazione del provvedimento di revoca di assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, la giurisdizione è del giudice amministrativo, sia in quanto a quest’ultimo appartengono tutte le controversie che, pur insorgendo nella fase successiva all’assegnazione dell’alloggio, attengono ai presupposti ed ai requisiti dell’atto di assegnazione (anche se incidono sul rapporto già instaurato), sia in quanto l’art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 comporta la concentrazione nella giurisdizione amministrativa (salve le eccezioni previste dalla stessa norma, in materia di indennità, canoni ed altri corrispettivi) di tutte le controversie anche involgenti diritti soggettivi derivanti da rapporti di concessione di beni e servizi pubblici.
Consiglio di Stato sez. IV, 22/04/1996, n.533
Natura pubblicistica dei servizi affidati
Non può essere ipotizzato un trasferimento di azienda quando l’esercizio dell’attività imprenditoriale sia subordinato al rilascio di una concessione amministrativa, poiché le attività imprenditoriali, per la natura pubblicistica dei servizi affidati, ripetono dalla concessione amministrativa la loro origine ed il loro titolo senza alcun collegamento di natura derivativa o causale fra le gestioni uscenti e quelle subentranti con la conseguenza che con il loro scadere o la revoca della concessione, la precedente attività si esaurisce e viene meno senza possibilità di ipotizzare un rapporto diverso da una successione meramente cronologica.
Perché si possa, invece, ipotizzare un trasferimento d’azienda è, invece, necessario che la nuova concessione non preveda il trasferimento al nuovo concessionario di tutti i beni del concessionario uscente, che il libero accordo fra le parti e che i beni ed il personale, così trasferiti, siano impegnati per l’esercizio di un’attività estranea all’oggetto della concessione.
Cassazione civile sez. lav., 16/06/1979, n.3409
Giurisdizione generale di legittimità
L’art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 ha esteso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie involgenti diritti soggettivi derivanti da rapporti di concessione di beni o di servizi, fermo restando che le controversie in materia di interessi legittimi derivanti dai medesimi rapporti già rientravano nella preesistente sfera della giurisdizione generale di legittimità; pertanto, il ricorso con il quale sia stato impugnato, anteriormente al 1 aprile 1974, un provvedimento di un ente pubblico territoriale di revoca di una concessione di un pubblico servizio, quando si deduca la sola lesione di interessi legittimi, per cui non trova applicazione l’art. 5 l. n. 1034 cit., rientra nella competenza in primo grado del T.A.R. e non in quella di primo e unico grado del Consiglio di Stato o del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, ai sensi dell’art. 38 l. del 1971 cit.
Cons. giust. amm. Sicilia, 04/04/1979, n.37