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Aspettativa periodo di comporto: ultime sentenze

28 Settembre 2021 | Autore:
Aspettativa periodo di comporto: ultime sentenze

Facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie; scadenza del periodo di aspettativa; mancato rientro del lavoratore; onere del datore di lavoro di avvertire preventivamente il dipendente assente per malattia dello scadere del periodo di comporto.

Licenziamento lavoratore: assenza per malattia

Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109 c.c., comma 2), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

Cassazione civile sez. lav., 27/03/2020, n.7566

Le assenze imputabili a scelta volontaria

Per la computabilità nel periodo di comporto delle assenze successive alla scadenza del periodo di aspettativa per malattia previsto dal contratto collettivo è necessario accertare, anche in via presuntiva, che il mancato rientro in servizio del lavoratore – o la sua successiva assenza – siano dovuti ad una condizione di malattia, non essendo invece rilevanti le assenze imputabili ad una scelta volontaria, fattispecie suscettibile, ove del caso, di valutazione sul diverso piano disciplinare. (Nella specie, era rimasto accertato che le assenze erano ascrivibili alla volontà del lavoratore di non riprendere servizio per mancata accettazione della proposta di trasferimento).

Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19927

Licenziamento per superamento del tempo di comporto

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, dal combinato disposto dei commi 9 e 10 dell’art. 58 c.c.n.l. del settore credito si desume, avuto riguardo ai canoni esegetici di cui all’art. 1363 c.c., che il preavviso in prossimità della scadenza del predetto periodo non è dovuto ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici, in quanto lo stesso è funzionale all’opzione per l’aspettativa non retribuita di cui i predetti lavoratori non possono fruire.

Cassazione civile sez. lav., 16/07/2018, n.18820

Calcolo del periodo di comporto in caso di aspettativa

Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, ai sensi dell’art. 43 c.c.n.l. 2007, per i dipendenti delle Poste Italiane s.p.a., i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell’aspettativa, sicché il mancato rientro del lavoratore alla scadenza dell’aspettativa deve ritenersi idoneo a giustificare il recesso datoriale, in quanto il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria, in tal caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

Cassazione civile sez. lav., 05/04/2017, n.8834

Mancato rientro del lavoratore alla scadenza dell’aspettativa

In ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, in particolare di un dipendente di una fondazione musicale, ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 25 c.c.nl delle fondazioni liriche e sinfoniche e conformemente ai canoni di cui agli art. 1363 e 1371 c.c., anche il decorso del termine cosiddetto esterno del periodo di comporto è sospeso durante i periodi di aspettativa o di ferie del lavoratore.

Cassazione civile sez. lav., 13/01/2017, n.799

Casi di illegittimità del licenziamento

In caso di malattia dei dipendente, la concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro, del periodo di aspettativa previsto dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesto allorquando il periodo di comporto sia già esaurito, non elimina l’effetto di giustificare l’assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa, restando escluso che il licenziamento intimato pochi giorni dopo l’esaurimento della detta aspettativa, possa considerarsi illegittimo, sia sotto il profilo della rinuncia tacita al recesso per superamento dei comporto, sia sotto il profilo dell’affidamento del dipendente circa la prosecuzione dei rapporto.

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2016, n.6697

Superamento del comporto e fruizione dei permessi

La fruizione dei permessi ex l. n. 104 del 1992, non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza per malattia od aspettativa (non essendo – questa – una condizione prevista dalla legge), ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro. Di conseguenza, l’assenza dal lavoro verificatasi nel giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto far rientro al lavoro, al termine del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, se imputabile a permesso ex l. n. 104 del 1992, non è computabile ai fini del superamento del periodo massimo di comporto.

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2016, n.3065

Periodo di aspettativa successivo a quello di malattia

Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, ai sensi dell’art. 40 del c.c.n.l. 4 luglio 2008 per i dipendenti dell’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e dell’industria delle materie plastiche, il relativo periodo non può essere computato nell’arco temporale dei trentasei mesi previsti dal comma secondo del “chiarimento a verbale” seguente all’art. 40 del c.c.n.l. citato, ma va considerato come periodo “neutro”, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l’assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo cosiddetto “interno” entro l’arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa.

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2015, n.2794

Assenza per infortunio sul lavoro subito durante il periodo di aspettativa sindacale

In caso di aspettativa per motivi sindacali il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione e, per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 171 del 2002 e n. 136 del 2003, è il sindacato tenuto a corrispondere all’Inail il premio assicurativo computato sull’indennità erogata al lavoratore presso di esso distaccato, sicché, una volta riattivato il rapporto di lavoro, l’assenza conseguente ad un infortunio sul lavoro, verificatosi nel periodo di aspettativa, va imputata ad attività extralavorativa e, nell’ambito dell’originario rapporto, non può essere computata come infortunio sul lavoro ai fini del superamento del periodo di comporto.

Cassazione civile sez. lav., 22/10/2015, n.21499

Diritto alla conservazione del posto

Nel rapporto di lavoro i principi di correttezza e buone fede rilevano, come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 cod. civ.), ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata; ne consegue che, in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al lavoratore di esercitare eventualmente la facoltà, prevista dal contratto collettivo, di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa.

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2014, n.12563

Limiti temporali per poter procedere al licenziamento

Nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, ai sensi dell’art. 40 del c.c.n.l. 11 luglio 2003, per i dipendenti della Poste Italiane s.p.a., i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto devono essere ulteriormente dilatati, in modo da comprendere anche la durata dell’aspettativa, sicché il mancato rientro del lavoratore alla scadenza dell’aspettativa deve ritenersi idoneo a giustificare il recesso datoriale, in quanto il superamento del dato temporale è condizione sufficiente a legittimare il recesso, non essendo necessaria, in tal caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2013, n.12233

Concessione del periodo di aspettativa

L’art. 51 c.c.n.l. multiservizi deve essere interpretato nel senso che, in caso di concessione del periodo di aspettativa dopo la scadenza di quello di comporto, il datore di lavoro deve attendere la fine dell’assenza per aspettativa per poter risolvere il rapporto di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 18/03/2013, n.6711



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