Ricorribilità in Cassazione della liquidazione del compenso; valore della controversia in base al “disputatum” e non al “decisum”.
Indice
- 1 L’autoliquidazione del compenso degli arbitri
- 2 La disciplina sui diritti degli arbitri per l’opera prestata
- 3 Arbitrato rituale e immodificabilità del compenso
- 4 Liquidazione del compenso degli arbitri
- 5 Difetto della preventiva quantificazione contrattuale
- 6 L’arbitrato irrituale
- 7 L’autoliquidazione delle spese e dell’onorario
- 8 Il valore della controversia deferita in arbitri
- 9 La quantificazione del compenso
- 10 La delega delle funzioni del presidente del tribunale
- 11 Controversie sulla determinazione del compenso degli arbitri
- 12 Provvedimento del presidente del tribunale determinativo del compenso degli arbitri
L’autoliquidazione del compenso degli arbitri
Solo se tutte le parti accettano, anche per facta conludentia, l’autoliquidazione del compenso degli arbitri, essa è fonte di obbligazione nei loro confronti; in questo caso, può dar luogo anche ad obbligazioni parziarie, ove i debitori abbiano accettato la divisione dell’obbligazione originaria in due o più obbligazioni di diversa entità, ciascuna posta a carico delle parti del giudizio corrispondenti a diverse frazioni aritmetiche del tutto.
Cassazione civile sez. I, 27/03/2017, n.7772
La disciplina sui diritti degli arbitri per l’opera prestata
In tema di arbitrato, qualora il lodo preveda che la quantificazione del compenso degli arbitri sarà effettuata dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, l’accettazione del lodo integra una convenzione tra le parti, riconducibile all’art. 1349 c.c., che determina l’inapplicabilità dell’art. 814 c.p.c. (Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006).
Cassazione civile sez. II, 05/08/2016, n.16594
Arbitrato rituale e immodificabilità del compenso
L’ordinanza emessa nel procedimento di determinazione giudiziale del compenso degli arbitri dal giudice del reclamo non è suscettibile di modifica ai sensi dell’art. 742 c.p.c.
Corte appello Potenza, 21/03/2016
Liquidazione del compenso degli arbitri
Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità che la Corte di Cassazione pronunci a Sezioni Unite sulla questione di massima importanza, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, c.p.c., riguardante la natura del procedimento di cui all’art. 814 c.p.c., previsto per la liquidazione del compenso agli arbitri, in particolare al fine di stabilire se l’ordinanza conclusiva del procedimento in parola sia suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..
Cassazione civile sez. I, 08/03/2016, n.4517
Difetto della preventiva quantificazione contrattuale
L’ordinanza emessa dal presidente del tribunale, con la quale vengono determinati, in difetto di preventiva quantificazione contrattuale, le spese e l’onorario degli arbitri irrituali è insuscettibile di impugnazione con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. dal momento che la decisione che conclude il procedimento è sfornita pure dell’attitudine a divenire “sentenza” ed il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito “ex mandato”, per l’adempimento del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.
Cassazione civile sez. I, 10/10/2013, n.23086
L’arbitrato irrituale
Il ricorso al presidente del tribunale per la liquidazione del compenso degli arbitri, inammissibile per l’arbitrato irrituale, non può convertirsi in ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.
Corte appello Venezia sez. I, 03/01/2012
L’autoliquidazione delle spese e dell’onorario
La determinazione del compenso degli arbitri operata dai collegio arbitrale vincola le parti se viene da loro accettata. L’accettazione può intervenire per fatti concludenti. Tale è il silenzio serbato da una delle parti nel caso in cui il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti che si sono instaurati tra loro, impongano l’onere o il dovere di parlare. Se ricorrono queste circostanze, il tacere di una delle parti deve intendersi come assentimento alla proposta di compenso formulata dagli arbitri. Non si applica, pertanto, in caso di assenso alla proposta degli arbitri, quanto dispone il comma 2 dell’art. 814 c.p.c. che riguarda il caso in cui l’autoliquidazione delle spese e dell’onorario operata dagli arbitri non sia stata accettata dalle parti.
Tribunale Frosinone, 13/04/2010
Il valore della controversia deferita in arbitri
Il valore della controversia deferita in arbitri è stimato in base alla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio con l’aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati fino al giorno della proposizione delle domanda. Nella concreta liquidazione del compenso degli arbitri deve tenersi conto del valore della controversia in base al “disputatum” e non al “decisum”.
Tribunale Perugia, 26/04/2007
La quantificazione del compenso
La quantificazione del compenso spettante al segretario del collegio arbitrale è riservata all’apprezzamento del giudice del merito che provvede alla liquidazione del compenso degli arbitri ai sensi dell’art. 814, c.p.c., in quanto è riferibile alle spese che le parti sono tenute a rimborsare agli arbitri.
Cassazione civile sez. I, 08/09/2004, n.18061
La delega delle funzioni del presidente del tribunale
Il Presidente del tribunale, competente per la liquidazione del compenso degli arbitri ai sensi dell’art. 814 c.p.c., può delegare le proprie funzioni in casi diversi da quelli previsti dall’art. 104 Ord. Giud., se la delega sia adottata in esecuzione di prescrizioni tabellari, o comunque di provvedimenti generali. La delega è illegittima se disposta da un provvedimento presidenziale non ancorata ad una preventiva previsione di carattere generale.
Cassazione civile sez. I, 07/07/2004, n.12414
Controversie sulla determinazione del compenso degli arbitri
Nelle controversie in tema di determinazione del compenso degli arbitri da parte della Camera arbitrale dei lavori pubblici, poiché il relativo provvedimento incide su posizioni di diritto soggettivo degli arbitri, sussiste la giurisdizione del g.o.
Cassazione civile sez. un., 01/07/2008, n.17930
Provvedimento del presidente del tribunale determinativo del compenso degli arbitri
Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell’ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.
Cassazione civile sez. un., 07/12/2016, n.25045