Corretta notifica degli atti tributari; decorrenza di dieci giorni dall’invio della raccomandata o dal momento della ricezione della stessa; contribuente non reperito in quanto trasferito in luogo sconosciuto.
Indice
- 1 Irreperibilità assoluta: cos’è?
- 2 Notifica effettuata secondo la procedura dell’irreperibilità assoluta: quando è inesistente?
- 3 Irreperibilità assoluta del contribuente
- 4 Perfezionamento della notificazione
- 5 Irreperibilità temporanea e irreperibilità assoluta
- 6 Oneri incombenti sul messo o sull’ufficiale giudiziario
- 7 Notificazioni: irreperibilità assoluta
- 8 L’irreperibilità del contribuente deve essere assoluta e verificata
- 9 Modalità di accertamento dell’irreperibilità assoluta
- 10 Decorrenza del termine per ricorrere
- 11 Il contenzioso tributario
Irreperibilità assoluta: cos’è?
In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell’art.60, lett.e), del D.P.R. n.600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.
(Nella specie, il giudice ha dichiarato l’irritualità della notificazione della cartella di pagamento in ragione del fatto che il mancato reperimento del notificando era dovuto all’incompletezza dell’indirizzo o comunque da un insufficiente verifica, da parte del messo, del nominativo sui citofoni all’ingresso del comprensorio).
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 09/12/2020, n.3896
Notifica effettuata secondo la procedura dell’irreperibilità assoluta: quando è inesistente?
La notifica della cartella di pagamento è da considerarsi inesistente laddove il messo postale abbia eseguito la notifica secondo la procedura dell’irreperibilità assoluta, mediante deposito dell’atto in Comune, mentre in realtà da visure anagrafiche risulta che il contribuente ha la residenza anagrafica conosciuta, dunque la notifica andava eseguita secondo la procedura dell’irreperibilità relativa, ai sensi dell’art.140 c.p.c..
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 30/07/2020, n.2396
Irreperibilità assoluta del contribuente
In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un’ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall’ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune).
Cassazione civile sez. VI, 08/03/2019, n.6765
Perfezionamento della notificazione
In materia di cartelle di pagamento, la notifica in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, va effettuata ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Nei casi di irreperibilità relativa si applica l’art.140 c.p.c., si avrà il perfezionamento della notificazione decorsi dieci giorni dall’invio della raccomandata o dal momento della ricezione della stessa, se anteriore.
Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. IV, 19/11/2018, n.1109
Irreperibilità temporanea e irreperibilità assoluta
Nei casi di temporanea irreperibilità, rientranti nella fattispecie dell’irreperibilità “relativa”, la notificazione degli atti dell’Amministrazione Finanziaria va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. allorquando sia conosciuta la residenza del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perché questi non è stato momentaneamente rinvenuto. L’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973, invece, introduce delle modifiche alla procedura di notificazione ex artt. 137 e segg. c.p.c. stabilendo che “e) quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”. La disposizione si riferisce all’irreperibilità “assoluta”, allorquando il contribuente non venga reperito in quanto trasferito in luogo sconosciuto.
In definitiva, la notificazione dell’atto impositivo va effettuata ex art. 60 lettera e) D.P.R. n. 600 del 1973 “quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.
Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXV, 21/06/2018, n.2877
Oneri incombenti sul messo o sull’ufficiale giudiziario
Notificazione di atti impositivi, prima di effettuare la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) , D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c. , il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero verificare che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XVII, 17/05/2018, n.2217
Notificazioni: irreperibilità assoluta
Con riferimento, al procedimento di notifica seguito ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, si deve richiamare la nota differenza tra irreperibilità assoluta ed irreperibilità relativa in tema di notifica, che deriva da circostanze oggettive accertate dal messo notificatore. Nel primo caso, pur risultando anagraficamente residente nel comune, il soggetto non viene reperito in alcun luogo (abitazione, ufficio o azienda del contribuente), né è possibile risalire al nuovo domicilio o residenza; nel secondo caso il destinatario non è rinvenuto dall’ufficiale giudiziario presso il proprio domicilio in quanto temporaneamente assente.
Diversa è la disciplina giuridica applicabile. Nel caso di irreperibilità assoluta si applica l’articolo 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 c.p.c. si affigge (in busta chiusa e sigillata) nell’albo del Comune ed, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, la notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XVII, 27/04/2018, n.2716
L’irreperibilità del contribuente deve essere assoluta e verificata
In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l’effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile).
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2018, n.2877
Modalità di accertamento dell’irreperibilità assoluta
Per effettuare una corretta notificazione, l’accertamento di irreperibilità assoluta richiede una concreta attività di ricerca dell’effettiva residenza del soggetto destinatario dell’imposizione fiscale, attività che può suddividersi in vari tentativi nell’arco del termine decennale di prescrizione.
Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. I, 15/05/2017, n.151
Decorrenza del termine per ricorrere
L’art. 60, comma 1, lett. e) del d.p.r. n. 600/1973 prevede che, in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. venga affisso nell’albo del Comune, e la notifica, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione. Tale procedura si applica unicamente quando nel Comune di esecuzione della notifica non esiste né abitazione, né ufficio, né azienda di proprietà del contribuente.
Comm. trib. prov.le Treviso sez. VI, 22/02/2013, n.69
Il contenzioso tributario
In tema di contenzioso tributario, sia nel caso che nel ricorso non sia dichiarata la residenza, né eletto domicilio o tali indicazioni siano assolutamente incerte, sia qualora il ricorrente non adempia all’onere di comunicare le successive variazioni di detti dati (e, quindi, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, il quale non venga reperito all’indirizzo del domicilio eletto o della residenza dichiarata perché sconosciuto, sloggiato, trasferito) trova applicazione l’art. 32 bis , comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (introdotto dall’art. 20 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739) e la notifica della decisione della Commissione tributaria deve eseguirsi presso la segreteria della Commissione stessa (per modo che risultano inapplicabili, in materia, i tipi di notificazione previsti dagli art. 142 e 143 c.p.c.).
A fronte di detto onere deve escludersi che la segreteria della Commissione, cui compete l’iniziativa della notificazione, debba o possa (fuori della notificazione a mani proprie del destinatario) disporre che le notificazioni avvengano in luogo diverso da quello dichiarato o eletto dal ricorrente, ricercando la residenza o il domicilio effettivo attraverso indagini anagrafiche o utilizzando gli elementi di informazione (in ordine ad abitazione o ufficio) che pur risultassero dagli atti dello stesso o di un diverso procedimento.
Cassazione civile sez. I, 11/02/2000, n.1508