Modalità di notifica della cartella di pagamento; effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale.
Indice
- 1 Irreperibilità relativa del destinatario
- 2 Notifica della cartella di pagamento
- 3 Perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali
- 4 Gli adempimenti richiesti dalla legge
- 5 La validità della notifica di una cartella di pagamento
- 6 Contribuente temporaneamente irreperibile
- 7 Modalità di notifica della cartella di pagamento
- 8 L’invio della raccomandata informativa
- 9 Quando è nulla la notificazione della cartella esattoriale?
- 10 Notifica a mezzo posta e irreperibilità relativa
- 11 Notifica della cartella di pagamento: casi di irreperibilità relativa
Irreperibilità relativa del destinatario
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, va applicato l’art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art.26, ultimo comma, del D.P.R. n.602 del 1973 e dell’art.60, comma 1, lett.e), del D.P.R. n.600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Comm. trib. prov.le Lecce sez. II, 10/06/2020, n.837
Notifica della cartella di pagamento
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3 (ora comma 4), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, n.14250
Perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali
L’art. 12 D. Lgs. 46/1999, in tema di notifica delle cartelle di pagamento, nel sostituire integralmente il comma 1 dell’art. 26 del D.P.R 602/1973, prevede che la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma; ciò porta quindi ad escludere che la notifica possa perfezionarsi in questi casi per compiuta giacenza, in assenza di consegna dell’atto al destinatario o ad altro soggetto legittimato a riceverlo.
In sostanza la notifica segue sì le regole ordinarie in tema di comunicazioni a mezzo posta, con raccomandata a/r, con la limitazione però costituita dal perfezionamento della notifica solo in caso di ricezione da parte del destinatario o di alcuna delle persone a ciò legittimate, secondo il regolamento postale, in difetto dovendo trovare applicazione le disposizioni per la irreperibilità cd. relativa del destinatario, di cui sopra. In mancanza quindi della consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l’atto e in mancanza dell’attivazione degli ulteriori adempimento per le notifiche agli irreperibili, anche le suddette notifiche degli avvisi di addebito, esitate con la compiuta giacenza, non possono essere ritenute regolari.
Tribunale Roma sez. III, 25/06/2020, n.3742
Gli adempimenti richiesti dalla legge
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità c.d. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n.258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art.26, ultimo comma, del D.P.R. n.602 del 1973 e dell’art.60, comma 1, lett.e), del D.P.R. n.600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. III, 13/12/2019, n.535
La validità della notifica di una cartella di pagamento
Ai fini della validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art.140 c.p.c., occorre l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 23/07/2019, n.4563
Contribuente temporaneamente irreperibile
Si ha irreperibilità cd. relativa” del destinatario, quando sia nota la residenza del contribuente ma lo stesso risulti temporaneamente irreperibile, in questo caso va applicato l’art. 140 c.p.c. in virtù del combinato disposto del citato art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la Casa Comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione, o comunque che siano decorsi 10 giorni dalla spedizione di detta lettera informativa.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IV, 27/04/2018, n.2702
Modalità di notifica della cartella di pagamento
In caso di irreperibilità relativa del destinatario della cartella di pagamento, la notifica di quest’ultima deve effettuarsi secondo le modalità stabilite dall’art. 140 c.p.c., nel rispetto della disposizione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 risultante dall’intervento della Corte Costituzionale.
Tribunale Caltanissetta sez. lav., 05/03/2018, n.110
L’invio della raccomandata informativa
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa.
Cassazione civile sez. trib., 31/03/2017, n.8433
Quando è nulla la notificazione della cartella esattoriale?
In base alla interpretazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 258/2012, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione della cartella esattoriale va eseguita applicando le disposizioni dell’art. 140 c.p.c. È quindi nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata mediante il solo deposito presso il comune (e non secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c.) qualora, pur essendo conosciuta la residenza e l’indirizzo del destinatario, questo sia solo temporaneamente assente, con la conseguente dichiarazione di invalidità del preavviso di fermo amministrativo di autoveicolo del quale la cartella di pagamento è presupposto.
Tribunale Pescara sez. lav., 08/01/2016, n.7
Notifica a mezzo posta e irreperibilità relativa
Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, deducendone che laddove dalla sola annotazione dell’agente postale riportata nell’avviso non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità e, segnatamente, il luogo di emissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata.
(Fattispecie di notifica di cartella di pagamento in relazione alla quale non solo non risultava compiutamente indicato dall’Ufficio finanziario l’indirizzo del contribuente, per mancanza del numero civico, ma anche non era annotato sull’avviso di ricevimento quale fosse il numero dello stabile in cui l’agente postale si era introdotto per effettuare la notifica).
Cassazione civile sez. VI, 28/05/2013, n.13278
Notifica della cartella di pagamento: casi di irreperibilità relativa
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
Cassazione civile sez. VI, 19/04/2018, n.9782