Estensione al trasferimento del credito derivante da cessione di azienda e principio generale della libera cedibilità dei crediti.
Indice
- 1 Conferimento di azienda o di un suo ramo
- 2 Il rimborso dell’Iva pagata in eccedenza
- 3 Iva: impresa individuale e società di persone
- 4 Divieto di cessione dei crediti d’imposta: applicabilità
- 5 Procedura di liquidazione e di versamento del tributo
- 6 Conferimento di azienda individuale in società commerciale
- 7 Crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario
- 8 La perdita imputabile al periodo d’imposta
Conferimento di azienda o di un suo ramo
Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’art. 69 del R.d. n. 2440 del 1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’art. 2559 c.c.
Cassazione civile sez. trib., 19/10/2021, n.28787
Il rimborso dell’Iva pagata in eccedenza
Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. In merito, non possono trarsi neppure argomenti contrari sulla circostanza che all’atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all’art. 2559 c.c.. Pertanto, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all’erario il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza.
Tale regolamentazione, dettata per esigenze antielusive, trova base logica nel limite posto in via generale dall’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione dell’anno successivo, stante che, la contiguità dei due periodi, rende riconoscibile e controllabile da parte dell’ufficio la complessiva posizione del contribuente nell’arco del biennio di riferimento.
Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. XII, 08/01/2018, n.4
Iva: impresa individuale e società di persone
Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all’atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all’art. 2559 c.c. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all’erario il rimborso dell’IVA pagata in eccedenza.
Cassazione civile sez. VI, 01/08/2018, n.20415
Divieto di cessione dei crediti d’imposta: applicabilità
In materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un’eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l’oggetto del negozio concluso e non, come nell’ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto.
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, n.12552
Procedura di liquidazione e di versamento del tributo
In tema di IVA, la disciplina di cui all’art. 73, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed al successivo d.m. attuativo del 13 dicembre 1979 (come modificato dal d.m. 18 dicembre 1989), dettata per la liquidazione dell’imposta da parte di gruppi di società, non costituisce una trasposizione dell’art. 4, primo comma, n. 4 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, ma rappresenta una mera agevolazione rispetto all’esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate, attraverso una procedura di liquidazione e di versamento del tributo da parte della società controllante, nella quale i soggetti del gruppo rimangono distinti e sottoposti agli altri obblighi tributari su di essi gravanti, senza divenire un unico soggetto d’imposta o sia configurabile alcuna cessione dei crediti d’imposta dalle controllate alla controllante.
Cassazione civile sez. trib., 01/10/2014, n.20708
Conferimento di azienda individuale in società commerciale
Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all’atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all’art. 2559 c.c. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all’erario il rimborso dell’Iva pagata in eccedenza.
Cassazione civile sez. trib., 09/04/2009, n.8644
Crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario
Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, ivi compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario. Ne consegue che, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all’erario il rimborso dell’Iva pagata in eccedenza.
Cassazione civile sez. trib., 12/03/2008, n.6578
La perdita imputabile al periodo d’imposta
Si verificano interessi passivi, nel caso di cessione di crediti, solo per la cessione pro-solvendo (contratto di cessione ex art. 1858 c.c.), al contrario non costituisce interesse di sconto la differenza tra il prezzo di cessione e il valore nominale, ma è perdita su credito nel caso di cessione del credito pro-soluto, ai sensi dell’art. 66 d.P.R. n. 597 del 1973; la perdita imputabile al periodo d’imposta in cui avviene la cessione, è limitata alla parte non coperta nel fondo rischi che è stato eventualmente attivato in bilancio, senza subire influenza dalla contemporanea esistenza di interessi attivi esenti.
Comm. trib. prov-distr. Livorno sez. V, 17/11/1993, n.258