Rinnovo reddito di cittadinanza: come fare


Come inviare la nuova domanda Rdc una volta terminati i 18 mesi di fruizione del sussidio: requisiti, procedura da seguire.
Il reddito di cittadinanza è già “al primo giro di boa”: per i beneficiari che hanno iniziato a percepire il sussidio ad aprile 2019, avendo presentato domanda a marzo 2019, il sostegno economico termina difatti a settembre 2020. Il 30 settembre 2020, per la precisione, finiscono i primi 18 mesi di fruizione del Rdc: per ricevere ulteriori 18 mensilità, è necessario presentare una nuova domanda.
Ma per il rinnovo reddito di cittadinanza come fare? Ci si chiede, in particolare, quale sia la procedura da seguire per fruire nuovamente del beneficio e quali requisiti si debbano soddisfare.
A questo proposito, è bene sapere innanzitutto che il rinnovo comporta la sospensione di un mese del sussidio: non è possibile continuare percepirlo senza interruzioni, nemmeno se si presenta la domanda tempestivamente. Peraltro, le nuove domande di reddito di cittadinanza, che interessano chi ha iniziato a percepirlo da aprile 2019, possono essere presentate soltanto da ottobre in poi. Non è possibile presentare le richieste in anticipo, qualunque sia il mese di scadenza del beneficio.
Se, poi, l’invio dell’istanza avviene nei mesi successivi a quello di scadenza, i mesi non coperti si perdono: non è previsto il diritto agli arretrati in caso di domanda tardiva.
Nessuna sospensione è invece prevista in relazione alla pensione di cittadinanza.
Ma procediamo con ordine e, dopo aver ricordato quali sono i requisiti necessari per il diritto al reddito di cittadinanza, vediamo quale procedura deve essere seguita per inviare la domanda di rinnovo.
Indice
Quali sono i requisiti per il rinnovo del reddito di cittadinanza?
Le condizioni da soddisfare perché il nucleo familiare abbia diritto al reddito di cittadinanza non cambiano in caso di rinnovo, rispetto al riconoscimento per la prima volta del beneficio. In primo luogo, è importante sapere che sono esclusi dal nucleo familiare ai fini del sussidio i membri che hanno presentato le dimissioni nei 12 mesi precedenti la domanda; i lavoratori dimissionari sono esclusi dal reddito per un anno, ma il nucleo può beneficiare del sussidio;
Sono esclusi anche i membri della famiglia detenuti ed i ricoverati in una struttura a carico dello Stato, per i quali il sussidio è sospeso (la famiglia ha diritto al reddito, ma nel calcolo dell’importo spettante non si tiene conto di queste persone); il diritto al reddito è ugualmente sospeso per chi ha subito una misura cautelare personale, anche adottata all’esito di convalida dell’arresto o del fermo, o una condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati.
Di seguito, i requisiti necessari per il diritto al sussidio:
- il richiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, o essere familiare di un titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadino di altro Stato in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o dello status di titolare di protezione internazionale;
- è inoltre richiesta la residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo; per gli stranieri non comunitari sono previste particolari procedure, in merito alla verifica della residenza: ne abbiamo parlato in Adempimenti reddito di cittadinanza stranieri;
- l’indicatore Isee del nucleo familiare deve essere inferiore a 9.360 euro;
- il valore del reddito familiare deve essere inferiore a 6 mila euro, riferito al singolo componente, o a 7.560 euro, in caso di pensione di cittadinanza; l’importo è elevato sino a 9.360 euro per chi paga l’affitto ed è da adeguare col parametro della scala di equivalenza;
- gli immobili posseduti, oltre alla prima casa, non possono avere un valore totale superiore a 30mila euro, anche se si trovano all’estero;
- il patrimonio mobiliare familiare (conti, carte prepagate, titoli, libretti, depositi, obbligazioni, partecipazioni…) non può essere superiore a 6mila euro; questa soglia è incrementata di 2mila euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10 mila euro, gli importi possono essere incrementati di ulteriori mille euro per ogni figlio successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di 5mila euro per ogni componente con disabilità media, come definita a fini Isee, e di 7500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- nessun componente della famiglia deve possedere autoveicoli immatricolati da meno di 6 mesi, o con cilindrata superiore a 1.600 cc e motoveicoli immatricolati nei 2 anni precedenti, o con cilindrata superiore a 250 cc; nessuno deve possedere navi o imbarcazioni da diporto; fanno eccezione i veicoli per disabili;
- la famiglia deve avere in corso di validità una dichiarazione Isee (ordinario, minorenni, corrente); l’Isee, dal 2020, è disponibile anche in forma precompilata (vedi Guida all’Isee precompilato).
Quando si presenta la domanda di rinnovo del reddito di cittadinanza?
Qualora l’interessato abbia iniziato a percepire il reddito di cittadinanza nel mese di marzo 2019, può presentare una nuova domanda per il rinnovo da ottobre 2020, per beneficiare di altri 18 mesi di sussidio a partire dalla mensilità di novembre 2020.
Il sussidio viene comunque sospeso per un mese, che corrisponde al mese di presentazione della nuova domanda (ad esempio, se l’istanza è presentata nel mese di ottobre 2020, questo sarà il mese di sospensione).
L’Rdc di Riccardo, che lo ha richiesto a marzo 2019 e ha iniziato a percepirlo da aprile 2019, scade a settembre 2020. Riccardo presenta la domanda tempestivamente, nel mese di ottobre 2020. Da novembre percepisce il sussidio in fase di rinnovo, per altri 18 mesi.
Nel caso di presentazione oltre il mese di sospensione, il beneficio viene ugualmente liquidato dal mese successivo alla data di presentazione dell’istanza, ma senza poter recuperare le mensilità precedenti.
L’Rdc di Federico, che lo ha richiesto a marzo 2019 e ha iniziato a percepirlo da aprile 2019, scade a settembre 2020. Federico si dimentica però di presentare la domanda a ottobre, ma la inoltra a novembre 2020.Può percepire il sussidio in fase di rinnovo solo da dicembre, per altri 18 mesi, ma non recupera il mese di novembre.
Come si presenta la domanda di reddito di cittadinanza?
In fase di rinnovo, si deve seguire la stessa procedura di presentazione della domanda valida per la prima richiesta.
È necessario dunque compilare il modello di domanda SR 180, Domanda Rdc/ Pdc. Il modulo di domanda di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza, si può:
- scaricare dal sito web dell’Inps o dal portale web del reddito di cittadinanza, stampare, compilare e consegnare alle Poste;
- compilare direttamente online, sul portale del reddito di cittadinanza (se si dispone di Spid);
- compilare con l’aiuto di un Caf, tramite i servizi telematici dello sportello.
Bisogna indicare:
- nel quadro A, i dati del richiedente;
- nel quadro B, i requisiti relativi alla residenza e la cittadinanza;
- nel quadro C, i requisiti familiari;
- nel quadro D, i requisiti economici;
- nel quadro E, eventuali attività lavorative in corso;
- nel quadro F, le condizioni necessarie per il beneficio;
- nel quadro G deve essere infine sottoscritta la dichiarazione.
Al momento di presentazione della domanda Rdc bisogna anche comunicare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d’impresa avviate prima della presentazione della domanda di sussidio, da parte dei componenti del nucleo familiare. La comunicazione, da inoltrare attraverso il modello RdC/Pdc Com Ridotto (SR182), deve essere compilata quando il reddito derivante dall’attività lavorativa non è confluito nella dichiarazione Isee, in quanto la dichiarazione include i redditi del secondo anno precedente e non considera gli eventuali redditi percepiti successivamente (a meno che non si tratti di Isee corrente).
Bisogna infine compilare e inviare il modello Rdc/Pdc – Com esteso (SR181) per comunicare:
- lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, autonomo o d’impresa avviate dopo la presentazione della domanda di reddito di cittadinanza;
- alcune particolari variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda;
- qualsiasi variazione del patrimonio immobiliare o di possesso di beni durevoli intervenuta dopo rispetto a quella comunicata nella dichiarazione Isee, che comporti il venir meno dei requisiti.
In sintesi, l’interessato deve presentare:
- il modello di domanda Rdc/Pdc SR 180;
- il modello RdC/Pdc Com Ridotto SR182, se vi sono variazioni posteriori alla situazione “fotografata” nell’Isee, ma anteriori alla domanda di Rdc;
- il modello Rdc/Pdc – Com esteso SR 181 per le variaizoni successiva alla domanda di reddito di cittadinanza (per determinate variazioni è necessario presentare un nuovo Isee o un Isee corrente).
Per approfondire: Guida alla domanda di reddito di cittadinanza.