Incentivi: la retribuzione non deve essere legata solo alla carica sociale.
Tra il personale altamente specializzato, ai fini del rispetto dei requisiti per la qualificazione di start-up innovativa, può esserci anche il socio-amministratore purché la retribuzione sia in funzione della specifica qualifica professionale e non della carica sociale ricoperta. Lo ha detto l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione di ieri [1].
Le società possono essere definite start-up quando l’attività non sia esercitata da più di 48 mesi, la sede e gli affari siano in Italia, il valore della produzione non superi i 5 milioni a partire dal secondo anno, la società non abbia distribuito, né distribuisca utili, l’oggetto sociale preveda un’attività di produzione o servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Infine, la nascita della società non può avvenire per effetto di operazioni straordinarie, eccetto la trasformazione.
I requisiti alternativi che le start-up innovative devono possedere sono la presenza di spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up, oppure che la società sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale e, infine, che sia impiegato personale altamente qualificato.
Secondo l’Agenzia, la forza lavoro può essere individuata anche nella persona dell’amministratore-socio. Quest’ultimo, però, per rientrare tra il personale specializzato, come indicato dalla norma, deve essere socio-lavoratore o avere un impiego retribuito che non sia di pura e semplice amministrazione della società.
Con riguardo agli stagisti, purché retribuiti, il documento chiarisce che possono essere annoverati tra i soggetti rilevanti ai fini della forza lavoro. Non possono essere, invece, considerati rilevanti ai fini della normativa, i consulenti esterni titolari di partita Iva.
Infine, la percentuale del personale specializzato rispetto alla forza lavoro complessiva deve essere calcolata “per teste” e non in base alla retribuzione percepita.
note
[1] Ag. Entrate, risoluzione n. 87/E.
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