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Cessione di contratto di lavoro: ultime sentenze

7 Ottobre 2021 | Autore:
Cessione di contratto di lavoro: ultime sentenze

Accertamento del diritto del lavoratore al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria; passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse; controversie e giurisdizione.

Trasferimento d’azienda

In tema di trasferimento d’azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio che nel complesso di beni oggetto di trasferimento non è ravvisabile un ramo d’azienda, e, quindi, in difetto del suo consenso, l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Tale interesse non viene meno né in caso di svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell’eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all’esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario.

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2021, n.18948

Trasloco per cambio tra aziende diverse

Il trasloco per cambio fra aziende diverse, ai sensi dell’art. 20, secondo comma, lett. c), dell’all. a) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, realizza (validamente) un’ipotesi di cessione del contratto di lavoro e cioè determina una successione a titolo particolare della cessionaria nel rapporto contrattuale originario, che resta in vita con la sostituzione di un nuovo soggetto nella posizione giuridica, attiva e passiva, della cedente originaria contraente.

Corte appello Roma sez. V, 07/06/2021, n.1921

Cessione dei contratti di lavoro

Nell’ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ex art. 2112 c.c.: solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del proprio contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. deve fare valere la relativa impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), l. n. 183/2010, e non già anche colui che agisce per fare accertare il passaggio alle dipendenze della cessionaria.

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2021, n.9821

Procedura di mobilità esterna: controversia

La controversia inerente la procedura di mobilità esterna, con passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, non avendo ad oggetto fatti inerenti la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo, bensì la mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro preesistente e, quindi, una cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato, comportando solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto, rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 12/11/2020, n.3000

Giurisdizione del giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest’ultima come cessione del contratto di lavoro che si verifica nel corso di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporti di lavori già in atto.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 05/10/2020, n.435

Contestazione della cessione del contratto di lavoro

In caso di trasferimento di azienda, solo il lavoratore, che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 cod. civ., deve far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), d.lvo n. 165/2001.

Corte appello Palermo sez. lav., 19/05/2020, n.322

Cessione del contratto di lavoro del dipendente pubblico: giurisdizione

Ove, come nella specie, non venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma si verifichi una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente, si realizza una cessione del contratto e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale.

In sostanza un provvedimento che, come quello in esame, disponga del rapporto esistente e non incida sull’organizzazione in generale dell’amministrazione, individuandone uffici, stabilendone la rilevanza, determinandone le dotazioni organiche complessive, attività questa demandata agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, rientra tra gli atti di cd. “organizzazione minore” adottati dai dirigenti, al pari degli atti di gestione del rapporto in senso stretto, nell’esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro e nell’ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale.

Cassazione civile sez. un., 14/04/2020, n.7826

Passaggio diretto tra PA: le controversie

In tema di procedura di mobilità per passaggio diretto tra le pubbliche amministrazioni regolate dall’art. 30 d.lvo n. 165/2001, come quella in esame, le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tribunale Firenze sez. lav., 08/07/2020, n.347

Procedura di mobilità esterna

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia inerente la procedura di mobilità esterna, con passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse, non riguardando fatti inerenti la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo, ma la mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro preesistente e, quindi, una cessione del contratto di lavoro nel corso di un rapporto già instaurato.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 22/04/2020, n.662

Diritti del prestatore di lavoro

In tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., la decadenza di cui all’art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni intervenute prima dell’entrata in vigore della predetta legge, come emerge dall’interpretazione letterale della norma – di carattere eccezionale – che individua espressamente il “dies a quo” del termine di decadenza nella “data del trasferimento”, nonché, sul piano logico-sistematico, dall’assenza, nel comma 4 dell’art. 32 citato, di disposizione analoga a quella prevista per i contratti a termine, ove invece è stata disciplinata chiaramente l’ipotesi anche per quelli già scaduti.

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2020, n.6649

Cessione del ramo d’azienda e cessione del rapporto di lavoro

La nullità della cessione di ramo d’azienda, con conseguente inapplicabilità dell’arte. 2112 cc, non esclude che sia configurabile la cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell’arte. 1406 cc, laddove – con accertamento di fatto che, ove immune da vizi logici adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità risultante che il lavoratore manifestato tacitamente il proprio consenso mediante atti concludenti. (Nella specie, la prosecuzione del rapporto con la società cessionaria per oltre nove anni, senza qualunque contestazione).

Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, n.4870

Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro

La controversia avente ad oggetto questioni attinenti ad una procedura di mobilità per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse deve essere devoluta al giudice ordinario, ciò in quanto la procedura di mobilità esterna costituisce una cessione del contratto di lavoro che si svolge nell’ambito di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 20/02/2020, n.808

Trasferimento del lavoratore

Le disposizioni di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c) e d), relative al regime di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., il lavoratore escluso chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze dell’azienda cessionaria.

Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, n.28750

Giurisdizione del giudice ordinario

La controversia afferente a una procedura di mobilità per passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la procedura di mobilità esterna costituisce una cessione del contratto di lavoro che si svolge nell’ambito di un rapporto già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta solo la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto; la giurisdizione del giudice ordinario sulla procedura di mobilità esterna deve ritenersi poi sussistente anche a fronte di una valutazione comparativa dei candidati partecipanti alla selezione; e invero, l’esistenza di una commissione per l’esame delle domande, dei curricula con l’attribuzione di un punteggio nonché il successivo colloquio conoscitivo, non valgono a modificare la natura della procedura per passaggio diretto finalizzata ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti e delle competenze professionali richieste al fine di selezionare il soggetto più idoneo all’incarico e ben potendo l’ente fissare preventivamente i criteri di scelta o i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 31/12/2019, n.1035

Impiego pubblico privatizzato: la cessione di contratto

La collocazione di una cessione di contratto, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 165/2001, nell’alveo dell’impiego pubblico privatizzato impone che la condotta dell’amministrazione si informi non solo alla normativa civilistica che regola i contratti, ma anche a quella, di matrice pubblicistica, che richiede la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, chiaro in tal senso l’art. 5, comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001.

Dunque, la revocabilità o meno del consenso alla cessione del contratto d’impiego per mobilità, essendo ascrivibile al genus dell’attività contrattuale, è questione che va risolta in coerenza con il predetto postulato, per cui, se è vero che ogni contraente può esercitare lo ius poenitendi nel rispetto dei limiti di legge (e, per quanto qui interessa, nel rispetto degli artt. 1328 ss cc), è altrettanto vero che, anche in tal caso, l’amministrazione deve adeguarsi alle norme pubblicistiche volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza delle sue deliberazioni.

Corte appello Roma sez. lav., 08/08/2018, n.2533

Cessione di contratto senza costituzione di un nuovo rapporto di lavoro

La controversia in materia di procedura di mobilità esterna, investendo una fattispecie di passaggio diretto tra p.a., con conseguente cessione di contratto senza costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Cassazione civile sez. un., 17/12/2018, n.32624

Impugnazione della cessione del contratto di lavoro

La previsione ex art. 32, comma 4 L. n. 183/2010, secondo la quale le disposizioni di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, si applicano alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 cc. con termine decorrente dalla data del trasferimento, non è applicabile estensivamente all’impugnazione della cessione di contratto di lavoro conseguente alla cessazione di un contratto d’affitto di ramo d’azienda.

Tribunale Napoli sez. lav., 14/09/2017, n.5977

La cessione del contratto di lavoro a favore di altro datore di lavoro

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, i termini di cui all’art. 32, c. 4, lett. c) della legge 183/2010 non trovano applicazione per il lavoratore che agisce per vedere estesi nei suoi confronti gli effetti della cessione con costituzione del rapporto in capo alla cessionaria.

Tali termini trovano applicazione solo nelle ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione del suo contratto di lavoro a favore di altro datore di lavoro, come da interpretazione letterale della norma (che non parla di cessione di azienda o di ramo di azienda, ma di cessione di contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c.). Né può ritenersi possibile un’interpretazione estensiva della norma stante il carattere eccezionale dell’istituto.

Tribunale Venezia sez. lav., 05/06/2017, n.177

Trasferimento di ramo d’azienda e cessione di contratto di lavoro

L’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice.

(Nella specie, riguardante la cessione di contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento di ramo d’azienda, la S.C. ha ritenuto sussistente l’interesse ad agire al fine di individuare il reale datore di lavoro pur non avendo i lavoratori ceduti dedotto alcuna concreta conseguenza pregiudizievole).

Cassazione civile sez. lav., 31/07/2015, n.16262

Cessione di contratto di lavoro subordinato e mancanza del consenso del lavoratore ceduto

Non è configurabile un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. nella cessione del tabulato dei clienti di un settore aziendale e di alcuni dipendenti, in quanto veniva ceduta un’attività dell’impresa ma non l’organizzazione aziendale relativa a tale attività e ad essa finalizzata. Nella specie non è configurabile neppure una cessione di contratto di lavoro subordinato, per mancanza del consenso del lavoratore ceduto.

Pertanto, in mancanza dei requisiti di cui all’art. 1406 c.c., la manifestazione di volontà dell’azienda cedente contenuta nella lettera indirizzata al dipendente ceduto, deve ritenersi abbia il contenuto sostanziale e gli effetti di un recesso.

Tribunale Bologna, 21/02/1990



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