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Crisi d’impresa e insolvenza: ultime sentenze

6 Giugno 2021
Crisi d’impresa e insolvenza: ultime sentenze

Le norme incriminatrici contenute nel Codice della crisi d’impresa sono in continuità normativa con quelle contenute nella Legge fallimentare.

Codice della crisi d’impresa e insolvenza: applicabilità

Il cd. codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è in generale non applicabile alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore, potendosi, peraltro, rinvenire nello stesso delle norme idonee a rappresentare un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare solo ove ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro.

(Nella specie, la S.C., in un giudizio concernente l’impugnazione del rigetto della proposta di trattamento dei crediti tributari avanzata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ter l.fall., ha affermato la sussistenza di tale continuità fra gli artt. 180,182 bis e 182 ter l.fall., nel testo anteriore all’entrata in vigore del menzionato d.lgs. n. 14 del 2019, applicabile nel caso in esame, e gli stessi artt. 180,182 bis e 182 ter l.fall., come successivamente modificati dall’art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dall’art. 3, comma 1 bis, d.l. n. 125 del 2020).

Cassazione civile sez. un., 25/03/2021, n.8504

Durata del piano di risanamento

In relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, con riguardo alla previsione di cui all’art. 8 dello schema che sostituisce integralmente l’articolo 56 del codice, ampliando il contenuto necessario del piano attestato di risanamento, deve osservarsi che, intervenendo sull’articolo 56, non si è considerato un altro elemento che appare fondamentale in ogni piano economico finanziario e del relativo accordo, ossia la durata prevista del piano di risanamento; al riguardo va valutata l’opportunità di prevedere espressamente nell’articolo in esame, tra i contenuti necessari del piano di risanamento, anche la durata prevista dello stesso.

Consiglio di Stato atti norm., 24/04/2020, n.811

Apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio

È opinione comune che le norme dettate dal d.lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) costituiscano un valido punto di riferimento per orientare l’interprete nell’individuazione del significato delle disposizioni vigenti, destinate ad essere “soppiantate” dalla futura disciplina della materia.

In quest’ottica si osserva che gli artt. 268, 269 e 270 del d.lgs. 14/2019 condizionano l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (ora denominata “liquidazione controllata”) all’attestazione dell’O.C.C. sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, senza imporre l’ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti.

Tuttavia è bene chiarire che, se il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza può senz’altro orientare l’interpretazione delle disposizioni vigenti, allo stesso tempo è da escludere che esso possa valere a giustificare un’interpretazione antiletterale ed anzi abrogativa delle norme che ad oggi governano la materia.

Anche se ci si ponesse in un’ottica evolutiva, quindi, non si potrebbe mai pervenire alla totale obliterazione del requisito sancito a chiare lettere dall’art. 14-quinquies, comma 1, legge 3/2012, che impone al giudice di verificare, già in sede di scrutinio dell’ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione del patrimonio, l’eventuale compimento di “atti in frode ai creditori”.

Tribunale Ivrea, 10/04/2020

Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Con il decreto in commento il Tribunale di Torino è stato chiamato a pronunciarsi su una norma la cui applicazione non è molto ricorrente nella prassi ma che, ad ogni modo, assume significativa rilevanza sistematica nel più ampio contesto della disciplina delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La norma in questione è quella che, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al d.l.23 dicembre 2003, n. 347, consente al giudice delegato di autorizzare il pagamento di debiti anteriori all’apertura della procedura medesima.

Quanto detto è espressamente sancito dall’art. 3, comma 1-bis, del menzionato d.l. n. 347/2003, a mente del quale “il giudice delegato, prima dell’autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell’attività d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa”; già prima dell’inserimento di tale disposizione nel corpo del citato art. 3 (per opera dell’art. 1, d.l. 3 maggio 2004, n. 119), peraltro, una regola analoga poteva trarsi dall’art. 18, comma 2, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui “sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall’imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l’autorizzazione del giudice delegato”.

Entrambe le disposizioni richiamate prevedono, in sostanza, che l’organo gestorio della procedura possa chiedere di essere autorizzato dal giudice delegato al pagamento dei debiti anteriori, rispettivamente, alla dichiarazione di insolvenza pronunciata dal Tribunale (per la procedura di cui al d.lgs. n. 270/1999) o al decreto di ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003. Rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 270/1999, tuttavia, la previsione di cui all’art. 3 d.l. n. 347/2003 si contraddistingue per l’espressa indicazione dei presupposti al ricorrere dei quali l’autorizzazione può essere concessa, e cioè che i pagamenti in discussione appaiano funzionali ad evitare “un grave pregiudizio alla continuazione dell’attività d’impresa o alla consistenza patrimoniale dell’impresa stessa”.

Come anticipato, si tratta di una regola di notevole importanza sistematica, per ragioni che lo stesso Tribunale di Torino non ha mancato di mettere in luce: rappresenta infatti una palese deroga al principio della par condicio creditorum sancito dall’art. 2741 c.c. il quale, pur se correttamente inteso nel senso del necessario rispetto delle regole di graduazione dei crediti nell’attuazione del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore, costituisce ancora uno dei connotati fondamentali di tutte le procedure concorsuali, tra le quali vanno ricondotte le procedure di cui al d.lgs. n. 270/1999 ed al d.l. n. 347/2003.Tali considerazioni, unitamente alle peculiarità del caso concreto, inducono a ritenere utile la disamina del provvedimento in oggetto.

Tribunale Torino sez. VI, 27/01/2020

Domanda di concordato preventivo

L’ art. 27, comma 1, CCII, a mente del quale “per i procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi d’impresa di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d’impresa […]” riguarda anche le domande di concordato preventivo (o di accordo di ristrutturazione).

Tribunale Bergamo sez. II, 08/07/2020

Codice della crisi d’impresa

Le norme incriminatrici contenute nel d.lg. 12 gennaio 2019 n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Cci), che entreranno in vigore il 15 agosto 2020, sono in continuità normativa con le precedenti norme incriminatrici contenute nel Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (affermazione resa relativamente al reato di cui all’articolo 223, comma 2, numero 1, del Regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all’articolo 2621 del codice civile, rapportato al “nuovo” articolo 329, comma 2, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

Cassazione penale sez. V, 10/12/2019, n.4772

L’ammissibilità dell’azione revocatoria

Saranno le sezioni Unite a definire il profilo dell’ammissibilità dell’azione revocatoria avanzata nei confronti della curatela fallimentare, anche alla luce dell’introduzione del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

L’ordinanza della Prima sezione prende le mosse da una decisione con la quale il tribunale di merito ha accolto la tesi del curatore secondo il quale era da considerare inammissibile un’azione revocatoria proposta nei confronti di un fallimento dopo l’apertura del concorso, in virtù del principio della cristallizzazione del passivo fallimentare.

Tuttavia, per i giudici remittenti con l’articolo 290 comma 3 del d.lg. 14/2019 sembra ora generalizzato il principio contrario di ammissibilità dell’azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, nei confronti della procedura concorsuale.

Cassazione civile sez. I, 23/07/2019, n.19881

Dichiarazione dello stato d’insolvenza di società in house

Anche per le società in house, sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo, sussiste il requisito del controllo proprio: le società in house rientrano, quindi, nell’ambito delle società a partecipazione pubblica, con conseguente applicazione della normativa sulla crisi d’impresa di cui all’art. 14 TUSP. Le società a partecipazione pubblica sono sottoposte alla legge fallimentare, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria, senza che le società in house abbiano ragione di distinguersi: ove ne ricorrano i presupposti può, dunque, essere dichiarato lo stato di insolvenza, ex art. 3 d.lgs. n. 270/1999.

Tribunale Catania, 20/07/2018, n.128

Grandi imprese in stato di insolvenza: amministrazione straordinaria

Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l’art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall’art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione “ope legis” dei contratti in corso in funzione della conservazione dell’impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall’altro, i crediti maturati dal contraente “in bonis” dopo l’apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell’attività d’impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in prededuzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all’apertura della procedura, maturato tra quest’ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto).

Cassazione civile sez. I, 09/11/2018, n.28797

Criteri di accertamento dello stato di insolvenza

Ai fini dell’accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza (“scientia decoctionis”), che costituisce presupposto della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, come quella fondata sul fatto che, secondo l’“id quod plerumque accidit”, una notevole parte della popolazione (ivi inclusa quella che dirige o collabora all’attività d’impresa) sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica, comprese le notizie relative allo stato di dissesto della società poi fallita.

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2017, n.3299

L’azione revocatoria fallimentare

In tema di azione revocatoria fallimentare, la finalità della norma di cui all’art. 67 comma 3, lett. a) fall., va ravvisata nell’intento di rassicurare gli interlocutori di imprese che versano in sospetto o certo stato di insolvenza, e di evitare che i primi, preoccupati di vedere assoggettati a futura revoca i pagamenti ottenuti, possano indursi ad interrompere i normali rapporti di fornitura, privando così l’impresa di ogni residua possibilità operativa.

In tal modo, si consente, pur in presenza dello stato di insolvenza, la normale continuazione dell’attività d’impresa, in modo tale da non soffocare possibili processi di superamento della crisi e di non precludere all’imprenditore in crisi, l’accesso a soluzioni alternative al fallimento, capaci di sfociare nella conservazione, piuttosto che nella distruzione di complessi aziendali in difficoltà.

Tribunale Roma sez. fallimentare, 05/01/2015, n.161

Quando non può essere dichiarato lo stato di insolvenza?

Non può essere dichiarato lo stato di insolvenza, ai fini della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, d’impresa di un gruppo (la mera appartenenza al quale non vale a coinvolgere automaticamente nella procedura concorsuale prevista per impresa decorra quella non insolvente, pur se collegata alla prima) che si sia accollata il finanziamento agevolato concesso ad altra impresa del gruppo, per esso debitoriamente esposta (nella specie si trattava di accollo cumulativo privo di data certa, stipulato solo pochi giorni prima del deposito dell’istanza di ammissione alla procedura, e non irrevocabile per non avervi aderito, quale terzo beneficiario, l’istituto mutuante).

Corte appello Roma, 17/07/1980



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