Sequestro preventivo per mancanza della prescritta autorizzazione sanitaria; impiego principale di energie fisiche e manuali; esercizio di un’attività sanitaria svolta con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati.
Indice
- 1 Struttura sanitaria privata e laserterapia
- 2 L’esercizio non autorizzato di un’attività sanitaria
- 3 Prestazioni di laserterapia antalgica
- 4 Reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
- 5 Apparecchiature elettromedicali
- 6 L’esercizio di un’attività sanitaria svolta con finalità speculative
- 7 Ambulatorio destinato alla terapia medica extra ospedaliera
Struttura sanitaria privata e laserterapia
Una struttura sanitaria privata, accreditata con il S.s.n. per le branche di radiologia e di terapia fisica con apparecchiature (ionoforesi e laserterapia), non può ritenersi legittimata di per sé ad erogare tutte le prestazioni comunque afferenti alla nuova branca denominata Terapia fisica, Terapia respiratoria, Riabilitazione e procedure collegate.
Consiglio di Stato sez. III, 02/07/2012, n.3840
L’esercizio non autorizzato di un’attività sanitaria
In relazione alla contravvenzione prevista dall’art. 193 t.u.l. san., che punisce l’esercizio non autorizzato di un’attività sanitaria svolta con finalità speculative da operatori privati, è legittimo il sequestro probatorio di uno studio odontoiatrico e delle relative attrezzature, gestito senza la prescritta autorizzazione sanitaria.
Infatti, le “istituzioni sanitarie private” svolgenti attività ambulatoriale, che devono essere autorizzate, sono gli ambulatori dotati di propria individualità e autonomia organizzativa o comunque aperti al pubblico, a eccezione degli studi privati senza dipendenti e che non presentano targhe di pubblicità sanitaria (in pratica sono esclusi dal regime autorizzatorio quegli studi privati, sovente coincidenti con l’abitazione del sanitario, dove questi, senza strutture di sorta, riceve i propri pazienti).
Cassazione penale sez. III, 22/03/2005, n.17434
Prestazioni di laserterapia antalgica
Le prestazioni sanitarie non inserite nei livelli essenziali di assistenza fissati dal d.P.C.M. del 29 novembre 2001 non possono essere escluse dal novero delle funzioni temporaneamente assicurate fino all’elaborazione di nuovi protocolli che individuino nuove indicazioni cliniche specifiche (nella specie si trattava delle prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia). Va pertanto sospesa, perché irrazionale e fonte di disparità di trattamento, una nota con cui una Ausl ha determinato che le relative prestazioni non siano più erogabili a carico del S.s.n.
T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. II, 01/06/2002, n.499
Reato di esercizio abusivo della professione sanitaria
Sia la “mesoterapia” sia la “laserterapia” costituiscono attività terapeutiche, tali da richiedere una competenza qualificata. Al medico, in assenza di una specifica normativa, non è consentito delegarne l’esercizio al personale ausiliario; diversamente egli concorrerà con il suo comportamento nel reato di esercizio abusivo della professione sanitaria commesso dalla persona delegata.
Pretura Torino, 19/10/1985
Apparecchiature elettromedicali
L’attività libero professionale di fisioterapista può essere esercitata senza autorizzazione solo se è non caratterizzata da particolare complessità e tale condizione risulta garantita. Inoltre è necessario che l’aspetto professionale non prevalga su quello organizzativo ed il fisioterapista eserciti l’attività in forma individuale secondo il modello organizzativo del rapporto fisioterapista-paziente e senza l’ausilio di collaboratori.
È necessario inoltre che non vengano utilizzate apparecchiature o attrezzature rischiose per la sicurezza del paziente, come infrarossi, ultravioletti, elettroterapia a bassa e media frequenza, ultrasuonoterapia e laserterapia di classe 1: tuttavia questo è un mero elenco esemplificativo e non tassativo, in quanto non risulta necessaria l’autorizzazione per l’utilizzo di tutte quelle apparecchiature e/o attrezzature semplici, strettamente connesse all’attività terapeutica esercitata attraverso l’impiego principale di energie fisiche e manuali.
TAR Basilicata – Potenza, Sezione 1, Sentenza, 14/02/2014, n. 131
L’esercizio di un’attività sanitaria svolta con finalità speculative
E’ legittimo il sequestro preventivo di uno studio medico in cui viene praticata l’agopuntura e la laserterapia, essendo ravvisabile il “fumus” della contravvenzione prevista dall’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, che punisce l’esercizio di un’attività sanitaria svolta con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati, in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria, essendo irrilevante a questi fini che a praticare le cure siano medici specialisti.
Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 10/02/2005, n. 4882
Ambulatorio destinato alla terapia medica extra ospedaliera
È legittimo il sequestro preventivo di uno studio medico in cui viene praticata l’agopuntura e la laserterapia, essendo ravvisabile il “fumus” della contravvenzione prevista dall’art. 193 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, che punisce l’esercizio di un’attività sanitaria svolta con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati, in assenza della prescritta autorizzazione sanitaria, essendo irrilevante a questi fini che a praticare le cure siano medici specialisti.
Cassazione penale sez. III, 14/01/2005, n.4882