La contravvenzione riguardante l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia; la comminazione di sanzioni amministrative.
Indice
- 1 Configurabilità del reato di abuso d’ufficio
- 2 Oggetto della contravvenzione
- 3 Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: la contravvenzione
- 4 Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
- 5 Il provvedimento adottato tardivamente
- 6 L’adozione di provvedimenti amministrativi
- 7 Provvedimenti amministrativi: il termine per l’adozione
- 8 Adozione provvedimenti amministrativi: la natura ordinatoria e non perentoria del termine
- 9 Le sanzioni amministrative
- 10 Canone di concessione di un bene demaniale
- 11 Provvedimenti amministrativi: l’obbligo di motivazione
Configurabilità del reato di abuso d’ufficio
Anche a seguito della modifica apportata al reato di abuso d’ufficio ad opera del d.-l. 16 luglio 2020 n. 76 deve ribadirsi che l’adozione di un permesso di costruire in violazione delle disposizioni contenute nel piano regolatore o negli altri strumenti urbanistici integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, così come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 323 c.p..
Cassazione penale sez. III, 08/04/2021, n.33419
Oggetto della contravvenzione
La contravvenzione riguardante l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell’art. 650 c.p. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all’attività propria del giudice, con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale.
(Fattispecie in tema di inosservanza del provvedimento del giudice civile intimante il rilascio di un fondo rustico, consistita nell’impedimento ad un ausiliario del tribunale di accedere al suddetto fondo).
Cassazione penale sez. I, 08/01/2020, n.2968
Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: la contravvenzione
La contravvenzione riguardante l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità dati per ragioni di giustizia a norma dell’art. 650 cod. pen. può avere a presupposto solo provvedimenti oggettivamente amministrativi i quali, pur se emanati per ragioni inerenti a finalità di giustizia, hanno come contenuto un esercizio della potestà amministrativa destinata ad operare nei rapporti esterni all’attività propria del giudice, con la conseguenza che, fra tali atti, non rientrano quelli tipici della funzione giurisdizionale. (Fattispecie in tema di inosservanza del provvedimento del giudice civile intimante il rilascio di un fondo rustico, consistita nell’impedimento ad un ausiliario del tribunale di accedere al suddetto fondo).
Cassazione penale sez. I, 08/01/2020, n.2968
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
In tema di inosservanza di provvedimento dell’autorità, la disposizione di cui all’art. 650 c.p. è norma di natura sussidiaria, che si applica solo quando la violazione del provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionata.
Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.25322
Il provvedimento adottato tardivamente
Il termine previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990 per l’adozione di provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria e la sua inosservanza da parte della P.A. non esaurisce il potere di provvedere, né determina di per sé l’illegittimità dell’atto adottato fuori termine.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04/01/2019, n.64
L’adozione di provvedimenti amministrativi
Il termine previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990 per l’adozione di provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria: pertanto, l’inosservanza da parte dell’amministrazione non esaurisce il potere di provvedere né determina di per sé l’illegittimità dell’atto adottato fuori termine.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 18/11/2014, n.2895
Provvedimenti amministrativi: il termine per l’adozione
Il termine previsto dall’art. 2, l. n. 241 del 1990 per l’adozione dei provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria e pertanto la sua inosservanza da parte dell’amministrazione non esaurisce il potere di provvedere né determina di per sé l’illegittimità dell’atto adottato fuori termine.
Consiglio di Stato sez. IV, 12/06/2012, n.2264
Adozione provvedimenti amministrativi: la natura ordinatoria e non perentoria del termine
Il termine previsto dall’art. 2 l. n. 241 del 1990 per l’adozione dei provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria, e pertanto la sua inosservanza da parte dell’amministrazione non esaurisce il potere di provvedere né determina di per sé l’illegittimità dell’atto adottato fuori termine.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 19/01/2012, n.238
Le sanzioni amministrative
L’abrogazione dell’art. 106 t.u. com. prov. 1934 preclude la prospettazione della competenza dell’ente locale relativamente alla irrogazione di sanzioni, posto che l’art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689, dispone nel senso della comminazione di sanzioni amministrative solo in base a fonte primaria. Pertanto in assenza di altra fonte legislativa l’art. 1 è di ostacolo all’introduzione di fattispecie di illecito amministrativo mediante fonte regolamentare. L’inosservanza di provvedimenti amministrativi può importare la responsabilità penale, giusto l’art. 650 c.p.
Consiglio di Stato sez. I, 17/10/2001, n.885
Canone di concessione di un bene demaniale
Allorché l’amministrazione nel determinare il canone di concessione di un bene demaniale ai sensi del combinato disposto degli art. 32 l. n. 724 del 1994 e 5, comma 6, d.l. n. 415 del 1995, faccia riferimento al prezzo di mercato anziché al previsto coefficiente di rivalutazione, è tenuta a motivare e ad esplicitare gli accertamenti effettuati dal competente organo tecnico, dovendosi altrimenti considerare il provvedimento di concessione illegittimo per inosservanza dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 (obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi).
Corte Conti sez. contr., 17/07/1997, n.110
Provvedimenti amministrativi: l’obbligo di motivazione
La pubblica amministrazione, nel disporre l’espulsione di cittadini stranieri, non può limitarsi ad affermare genericamente che essi hanno violato la normativa di cui alla l. n. 39 del 1990, ma deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che inducono all’adozione di simile provvedimento. Infatti, se l’obbligo della motivazione è principio generale per i provvedimenti amministrativi, (art. 3 l. n. 241 del 1990), tanto più ciò deve valere per gli atti che sacrificano gravemente situazioni giuridiche e soprattutto per quelli la cui inosservanza determina anche sanzioni penali, come si verifica per le espulsioni pronunciate ex art. 7 l. n. 39 del 1990.
T.A.R., (Liguria) sez. II, 14/03/1995, n.192