Rilascio dell’immobile; diniego del rinnovo del contratto; pagamento del canone locativo; morte del locatore.
Indice
- 1 Controversia locatizia
- 2 Locazione immobiliare ad uso abitativo
- 3 Danno per il ritardo nella restituzione del bene locato
- 4 Contratto di locazione stipulato senza la forma scritta
- 5 Termine per la registrazione del contratto di locazione
- 6 Sanatoria del contratto non registrato
- 7 Sanatoria: gli effetti su durata e determinazione del canone
- 8 L’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
- 9 Mancato versamento di due mensilità
- 10 Risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ad uso abitativo
Controversia locatizia
L’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.
(Nella specie, in una controversia locatizia, il conduttore aveva richiesto il risarcimento dei danni patiti perché la locatrice, ottenuto il rilascio dell’immobile per diniego del rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo, non lo aveva destinato allo scopo comunicato; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che, non attenendosi al principio massimato, aveva rilevato d’ufficio, senza consentire alle parti di dedurre sul punto, la questione di diritto concernente la circostanza che la disdetta era relativa alla seconda scadenza, con conseguente inapplicabilità dell’art. 3, comma 5, l. n. 431 del 1998, disposizione invocata dal menzionato conduttore).
Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11308
Locazione immobiliare ad uso abitativo
In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato dall’usufruttario il quale, nel corso del rapporto, abbia indebitamente percepito somme eccedenti quelle dovute a titolo di canone, alla morte del locatore, la domanda del conduttore volta a conseguire la ripetizione delle somme deve essere proposta nei confronti degli eredi dell’usufruttuario, e non già del nudo proprietario divenuto “medio tempore” pieno proprietario.
Cassazione civile sez. III, 30/09/2019, n.24222
Danno per il ritardo nella restituzione del bene locato
La previsione contenuta in un contratto di locazione ad uso abitativo con la quale si determina in via preventiva e forfettaria il danno per il ritardo nella restituzione del bene locato, prevedendo che, oltre al pagamento di una somma corrispondente al canone, sia dovuta anche una somma ulteriore pari al 50% del canone stesso, va qualificata alla stregua di una clausola penale, assoggettata all’imposta id registro ex art. 9 tariffa, parte prima, del testo unico dell’imposta di registro.
Comm. trib. prov.le Brescia sez. IV, 29/05/2019, n.334
Contratto di locazione stipulato senza la forma scritta
Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, l. 431/98 è affetto da nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio con la conseguenza che il conduttore assume la posizione di occupante sine titulo dell’immobile stesso.
Corte appello Roma sez. IV, 01/03/2019, n.1482
Termine per la registrazione del contratto di locazione
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo, la perentorietà del termine per la registrazione impedisce al locatore una sanatoria della nullità mediante registrazione tardiva, lasciando soltanto al conduttore la facoltà di convertire il contratto nullo in quello conforme al modello legale.
Tribunale Catania, 18/02/2019
Sanatoria del contratto non registrato
Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato.
(Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 5 novembre 2011, ma registrato il 20 settembre 2012 con indicazione della data di inizio del rapporto del 1° settembre 2012).
Cassazione civile sez. III, 20/12/2018, n.32934
Sanatoria: gli effetti su durata e determinazione del canone
Nel caso di mancata registrazione nei termini del contratto di locazione ad uso abitativo, la registrazione tardiva del medesimo, consentita dalle disposizioni tributarie, determina la “sanatoria per adempimento” della nullità funzionale del contratto, già prevista dall’art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004, salvaguardando, al contempo, in applicazione del principio del legittimo affidamento, sancito espressamente dal novellato art. 13, comma 5, della l. n. 431/1998 (recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”) la posizione del conduttore, il quale abbia medio tempore uniformato la propria condotta alla previgente normativa di cui al d.lgs.n. 23/2011 e successiva norma di proroga, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, ponendo in essere una condotta di fatto corrispondente a quella di diritto tutelata dalla norma.
Tribunale Forli’, 12/12/2018, n.973
L’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Il diritto di prelazione, previsto dall’art. 1, comma 6, della l. n. 560 del 1993 per l’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiede non solo che gli assegnatari e i familiari conviventi detengano l’immobile sulla base di un valido contratto di locazione ad uso abitativo, ma anche che sussista l’ulteriore requisito dell’effettiva e personale utilizzazione del bene da oltre un quinquennio, gravando su colui che agisce per far valere tale diritto l’onere di provare i relativi fatti costitutivi.
(Nella specie, il familiare dell’assegnataria, l’unica ad avere inizialmente inoltrato l’atto di impegno all’acquisto, aveva manifestato l’intenzione di acquisto “iure proprio” soltanto dopo la cessazione della convivenza con la stessa).
Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, n.30721
Mancato versamento di due mensilità
Nel contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto dalle parti la clausola che prevede esplicitamente la risoluzione di diritto nell’ipotesi di mancato versamento di due mensilità del canone pattuito, attribuisce il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi di tale clausola risolutiva espressa, diritto che può essere fatto valere con il verificarsi dell’inadempimento.
Tribunale Latina sez. II, 13/11/2018, n.2735
Risoluzione per inadempimento del contratto di locazione ad uso abitativo
In tema di locazione ad uso abitativo, costituisce grave inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 c.c., il mancato versamento della pigione, posto che il non adempimento da parte del conduttore dell’obbligo principale comporta come conseguenza la risoluzione del rapporto contrattuale e della condanna al rilascio dell’immobile locato, non rilevando la presunta inidoneità dell’appartamento per la presenza di vizi mai denunciati nel corso del rapporto locatizio.
Tribunale Bologna sez. II, 27/10/2017, n.2236
DA un po’ di tempo, mi ritrovo a pagare un affitto eccessivo rispetto alle mie possibilità. Inizialmente, io e il proprietario di casa avevamo concordato un prezzo ed io ho pagato senza problemi perché non avevo difficoltà economiche, ma ora ho difficoltà a mandare avanti la mia famiglia, le spese dei figli ecc. Vi dico che il canone concordato è parzialmente in nero. Grazie agli articoli che ho letto sul sito, ho compreso che è mio diritto sospendere il pagamento della parte in nero non riportata nel contratto di locazione fissato per un importo inferiore e questo nonostante qualche discussione iniziale con il locatore mi ha consentito di risparmiare qualche soldino
Il proprietario di casa devo dire che mi è venuto incontro in questo periodo di emergenza covid. Avrebbe potuto tranquillamente procedere allo sfratto e dare la casa ad un altro suo contatto perché non riuscivo a pagare l’appartamento per ben due mesi, ma lui ha deciso di aiutarmi dicendomi di provvedere a sostenere le spese per la mia famiglia e cercare di recuperare un lavoretto visto che ho dovuto chiudere la mia attività e gli aiuti non erano sufficienti per mandare avanti la baracca. Ecco, questa è umanità e solidarietà
Io e mio marito abbiamo dato in affitto la mia casa ad una famiglia. I primi tempi erano assillanti e chiamavano per ogni piccola riparazione a cui dovevano provvedere loro. Poi, abbiamo messo le cose in chiaro dicendogli con educazione e cortesia che ci sono spese specifiche a cui devono rimediare loro e noi proprietari possiamo intervenire per un altro tipo di spese. Ora, per fortuna, non chiamano più per le piccole riparazioni, però sono onesti e ci avvisano chiedendoci il permesso per qualsiasi cambiamento che intendono fare. Un tempo, ci è capitato che un altro inquilino facesse una modifica in casa senza interpellarci e presentandoci il conto. Ovviamente, non vi dico la discussione che ne è uscita fuori