Clausola di non trasferibilità; pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore; responsabilità di tipo oggettivo in capo all’istituto di credito.
Indice
- 1 Responsabilità della banca
- 2 Gli oneri a carico della banca
- 3 L’incasso dell’assegno non trasferibile
- 4 Responsabilità della banca ed onere probatorio
- 5 Pagamento di assegno non trasferibile
- 6 L’inadempimento contrattuale della banca
- 7 Banca: l’obbligo professionale di protezione
- 8 Pagamento a persona diversa dal prenditore
- 9 Emissione assegno: la clausola “non trasferibile”
- 10 L’azione promossa dal danneggiato
- 11 L’esonero di responsabilità
Responsabilità della banca
Dal punto di vista della prova liberatoria richiesta alla banca convenuta, l’art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, a mente del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento, va interpretato nel senso che esso non configura una responsabilità di tipo oggettivo in capo all’istituto di credito (essendo la natura oggettiva della responsabilità predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d’illecito extracontrattuale), e che quindi la banca negoziatrice dell’assegno (bancario, di traenza o circolare) munito di clausola d’intrasferibilità, chiamata a rispondere del danno cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall’effettivo beneficiario, per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ.. La diligenza dovuta dall’istituto di credito è quindi quella nascente, ai sensi dell’art. 1176, co. 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore specializzato del settore, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.
Tribunale Reggio Calabria sez. II, 21/08/2020, n.756
Gli oneri a carico della banca
In tema di pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o bancario giratario, a carico della banca è posto non solo l’onere in generale di identificazione del soggetto presentatore, ma anche di verifica della assoluta regolarità formale e materiale del titolo, in quanto l’onere di esatta identificazione del prenditore dell’assegno presuppone la genuinità del titolo, ovvero l’assenza di alterazioni nell’indicazione nominativa del prenditore ove si risolvano in un’incertezza sull’identificazione del soggetto legittimato a ricevere la prestazione, dovendo in ipotesi di positiva verifica della regolarità formale, con la normale diligenza relativa all’attività bancaria, necessariamente provvedere a pagare.
Tribunale Roma sez. XVII, 24/02/2020
L’incasso dell’assegno non trasferibile
Risponde l’istituto bancario dell’incasso di un assegno non trasferibile da parte di chi non ne sia legittimato. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la responsabilità della banca perché il soggetto che si era presentato per l’incasso di un assegno non trasferibile non era conosciuto dal personale dell’ufficio e nonostante l’identificazione con carta d’identità e codice fiscale , quest’ultimo documento non conteneva la firma in modo da consentire la comparazione delle sottoscrizioni)
Corte appello Firenze sez. II, 10/02/2020, n.355
Responsabilità della banca ed onere probatorio
La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore di identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario -, é ammessa a provare che l’inadempimento non le é imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 2° comma cod. civ..
Di conseguenza, trattandosi di una responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato non é sufficiente la circostanza che l’assegno circolare non trasferibile sia stato pagato a soggetto diverso dall’originario intestatario per riconoscere la responsabilità della banca che abbia effettuato il pagamento, o che l’abbia emesso, a meno che il pagamento non sia avvenuto a favore di un soggetto che non appaia legittimato all’incasso in base all’apparenza del titolo, dovendosi al di fuori di tale particolare ipotesi sempre accertare l’esistenza di una colpa anche lieve della banca rapportata alla diligenza professionale richiestale ex art. 1176 comma 2° cod. civ..
Tribunale Roma sez. X, 09/06/2020, n.8324
Pagamento di assegno non trasferibile
La banca girataria per l’incasso di assegno bancario non trasferibile, oltre ad essere mandataria del prenditore girante, si sostituisce alla banca trattaria nell’espletamento del servizio bancario, di tal che viene a trovarsi in rapporto contrattuale con il traente, derivante dalla convenzione di assegno. Ciò detto, il prenditore danneggiato è legittimato ad esperire l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti della banca negoziatrice.
Corte appello Firenze sez. II, 06/08/2020, n.1541
L’inadempimento contrattuale della banca
In ipotesi di pagamento di assegno non trasferibile a persona differente dal prenditore e, in particolare, a cliente nuovo, cioè a persona sino a quel momento sconosciuta che si è presentata ad aprire il conto corrente proprio effettuando il versamento delle somme portate dall’assegno o che ha aperto il suddetto conto qualche giorno prima del versamento e dell’incasso del titolo, la banca è responsabile di inadempimento contrattuale.
Tribunale Milano sez. VI, 23/01/2020, n.593
Banca: l’obbligo professionale di protezione
La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
Per andare esente da responsabilità, la banca negoziatrice, che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dal suo prenditore, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell’art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Corte appello Milano sez. I, 21/07/2020, n.1929
Pagamento a persona diversa dal prenditore
L’art. 43 co. 1 R.D. n. 1736/1933 prevede che l’assegno bancario munito di clausola “non trasferibile” non possa essere pagato se non al prenditore del titolo, oppure accreditato sul suo conto corrente, ed al banchiere giratario per l’incasso.
A tutela della certezza del pagamento eseguito con assegno non trasferibile ed in deroga rispetto alla disciplina generale prevista dall’art. 1189 c.c., secondo cui il debitore che provi di aver pagato al legittimato apparente è liberato dall’obbligazione se prova di aver agito in buonafede, l’art. 43 co. 2 R.D. n. 1736/1933 stabilisce che chi paga un assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario (sia esso prenditore o banchiere giratario per l’incasso) risponde del pagamento erroneamente compiuto.
Di conseguenza, la banca negoziatrice andrà esente da responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile solo ove dimostri di aver pagato ad un soggetto diverso dal reale beneficiario del titolo per causa a lei non imputabile.
Tribunale Bari sez. IV, 08/07/2020, n.2038
Emissione assegno: la clausola “non trasferibile”
L’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.
Tribunale Monza sez. III, 16/04/2020, n.625
L’azione promossa dal danneggiato
Nell’azione promossa dal danneggiato, la banca che abbia pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, n.1177
L’esonero di responsabilità
E’ responsabile contrattualmente la banca nel caso di pagamento di un assegno non trasferibile a persona differente dal prenditore e ciò va coordinato con la regola dettata dall’art. 43 legge sugli assegni secondo cui l’assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore o al banchiere giratario per l’incasso e colui che paga a persona diversa risponde del pagamento e va verificato se ricorre o meno l’esonero di responsabilità del soggetto obbligato per il caso di impossibilità della prestazione ad esso non imputabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.
(Nel caso di specie la banca ha pagato l’assegno a clienti nuovi, cioè a persone sino a quel momento sconosciute che non abitavano o risiedevano in loco e che si erano presentate per aprire il conto corrente proprio effettuando il versamento delle somme portate dall’assegno) e tale esonero di responsabilità non si verifica quando la banca procede a pagare l’assegno presentatole all’incasso a persona diversa dal prenditore mai vista prima senza adottare una particolare cautela consistente non solo nel richiedere copia del documento d’identità e del codice fiscale ma a procedere ad un controllo più approfondito richiedendo un secondo documento d’identità o la presenza di soggetti fidefacenti).
Tribunale Milano sez. VI, 13/01/2020, n.223