Decreto penale di condanna; impossibilità di notificazione all’imputato; violazione del diritto di difesa; cambiamento del domicilio inizialmente dichiarato.
Indice
- 1 Cambio di domicilio dopo la conclusione del contratto
- 2 Mancanza di comunicazione di cambiamento di domicilio fiscale
- 3 Mancata notifica della citazione e cambio di domicilio
- 4 Cambio del domicilio non dichiarato nelle forme di legge
- 5 Istanza di cambio di domicilio
- 6 Omessa notifica al nuovo domicilio preannunciato
- 7 Cambiamento del domicilio
- 8 Cambiamento di domicilio inizialmente dichiarato
- 9 L’onere di comunicare all’autorità il cambiamento di domicilio
- 10 La notificazione presso il nuovo domicilio
- 11 Che valore ha la dichiarazione di domicilio?
- 12 Cambio di domicilio e decreto di irreperibilità
Cambio di domicilio dopo la conclusione del contratto
Nei casi di contratti conclusi tra banca e cliente, residenti nello stesso Stato, nell’ipotesi in cui il cliente cambi domicilio dopo la conclusione del contratto, ma prima dell’avvio dell’azione giudiziaria, la competenza a decidere spetta al giudice del domicilio del consumatore se si tratta di uno Stato vincolato dalla Convenzione di Lugano II. Ciò vale anche in considerazione del fatto che la norma sui contratti conclusi da consumatori è una regola di competenza esclusiva. Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’unione europea che chiarisce così i criteri per individuare il giudice competente in caso di cambio di domicilio dopo la conclusione del contratto.
Corte giustizia UE sez. VI, 30/09/2021, n.296
Mancanza di comunicazione di cambiamento di domicilio fiscale
In mancanza di comunicazione di cambiamento di domicilio fiscale da parte del contribuente, la competenza alla emissione della cartella di pagamento deve essere individuata in capo all’ufficio dove si trova l’unico domicilio fiscale conosciuto. Ai fini della comunicazione del cambio di domicilio fiscale, inoltre, non è sufficiente l’iscrizione del mutamento della sede presso il registro delle imprese.
Comm. trib. prov.le Mantova sez. I, 11/11/2019, n.179
Mancata notifica della citazione e cambio di domicilio
In materia di notificazione, la mancata notifica del decreto di citazione in appello all’imputato non detenuto, per intervenuto cambio del domicilio di quest’ultimo, con contestuale notifica al difensore d’ufficio, non invalida la citazione stessa.
Cassazione penale sez. VI, 27/04/2018, n.21541
Cambio del domicilio non dichiarato nelle forme di legge
È legittima la notifica mediante consegna dell’atto al difensore (nella specie, dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado), eseguita ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., in ragione dell’impossibilità di effettuarla presso il domicilio dichiarato, pur se dagli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui il mutamento o la revoca della precedente dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge.
Cassazione penale sez. V, 01/06/2016, n.31641
Istanza di cambio di domicilio
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici si compone, oltre che della consapevolezza dell’illegittimità dell’invasione dell’altrui bene, della finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto.
(Nella specie, l’imputata aveva inoltrato istanza di cambio di domicilio indicando all’ufficio dell’anagrafe, quale luogo di residenza, l’immobile abusivamente occupato).
Tribunale Napoli sez. I, 04/02/2015, n.1960
Omessa notifica al nuovo domicilio preannunciato
La mancata notificazione al condannato del decreto penale di condanna, prevista dall’art. 460 comma 3 c.p.p., in seguito ad un cambiamento di domicilio solo “preannunciato” ma non effettivamente revocato, non comporta un mancato esercizio del diritto di difesa, in quanto il procedimento per decreto consiste in un rito cui l’accusa può discrezionalmente accedere, non contraddistinto dal contraddittorio, a differenza di quanto accade nel rito ordinario.
Cassazione penale sez. IV, 25/09/2008, n.47373
Cambiamento del domicilio
In tema di reati fallimentari, l’allontanamento del fallito dal luogo di residenza, in assenza dell’autorizzazione del giudice delegato, non è più assoggettata a sanzione penale, considerato che il testo previgente dell’art. 49 legge fall. è stato sostituito ad opera dell’art. 46 del D.Lgs. n. 5 del 2006, il quale – prevedendo che gli imprenditori di cui sia dichiarato il fallimento nonché i legali rappresentanti di società o enti soggetti alla procedura fallimentare “sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio” – ha determinato la “abolitio criminis” della condotta integrata dalla mera formale violazione dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione del giudice delegato in vista di un cambiamento di domicilio, sostituendo, peraltro, tale obbligo con la previsione di un onere di comunicazione delle variazioni del domicilio o della residenza al curatore.
Cassazione penale sez. V, 21/02/2007, n.13812
Cambiamento di domicilio inizialmente dichiarato
La domanda di affidamento in prova ai servizi sociali è valida anche se il condannato non comunica il cambiamento di domicilio inizialmente dichiarato.
Cassazione penale sez. I, 11/05/2005, n.34345
L’onere di comunicare all’autorità il cambiamento di domicilio
A differenza della elezione di domicilio, che ha l’effetto di costituire il luogo prescelto dall’imputato come proprio recapito ai fini delle notificazioni con la designazione di una persona legittimata alla ricezione, la dichiarazione di domicilio ha valore di semplice comunicazione di una situazione reale implicante l’effettiva esistenza di un rapporto tra l’imputato e il luogo indicato per ragioni di abitazione o di lavoro.
Essa pertanto diviene inefficace, con l’effetto di rendere impossibile la notificazione a norma dell’art. 169 c.p.p., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti che il suddetto rapporto sia venuto a cessare per essersi il destinatario trasferito altrove senza dare notizia del suo nuovo recapito. In tal caso la legge, per soddisfare esigenze connesse al celere funzionamento della giustizia e per ovviare a possibili inconvenienti che potrebbero intralciare il regolare corso del processo, ricollega all’inosservanza da parte dell’imputato dell’onere di comunicare all’autorità procedente il cambiamento di domicilio in precedenza dichiarato, l’automatica conseguenza di consentire l’immediata esecuzione della notifica mediante deposito dell’atto in cancelleria, senza necessità di esperire la procedura prevista dall’art. 170 c.p.p..
Cassazione penale sez. IV, 04/10/1989
La notificazione presso il nuovo domicilio
In tema di notificazioni, nel caso di cambiamento di domicilio da parte dell’imputato non comunicato ai sensi del comma 4 dell’art. 171 c.p.p., la notificazione divenuta impossibile presso il domicilio originariamente dichiarato va eseguita presso il nuovo domicilio e non mediante il deposito nella cancelleria solo se si abbia del nuovo domicilio precisa notizia e cioè, oltre al Comune in cui si trova, se ne conosca la via ed il numero, perché, considerato il disposto dell’art. 171 c.p.p., è da escludere che l’autorità sia tenuta a svolgere ulteriori ricerche.
Cassazione penale sez. VI, 18/11/1989
Che valore ha la dichiarazione di domicilio?
A differenza della elezione di domicilio, che ha l’effetto di costituire il luogo prescelto dall’imputato come proprio recapito ai fini delle notificazioni con la designazione di una persona legittimata alla ricezione, la dichiarazione di domicilio ha valore di semplice comunicazione di una situazione reale implicante l’effettiva esistenza di un rapporto tra l’imputato e il sito indicato per ragioni di abitazione o di lavoro: essa pertanto diviene inefficace, con l’effetto di rendere impossibile la notificazione a norma dell’art. 169 c.p.p., qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario risulti che il suddetto rapporto sia venuto a cessare per essersi il destinatario trasferito altrove senza dare notizia del suo nuovo recapito. In tale caso la legge, per soddisfare esigenze connesse al celere funzionamento della giustizia e per ovviare a possibili inconvenienti che potrebbero intralciare il regolare corso del processo, ricollega all’inosservanza da parte dell’imputato dell’onere di comunicare alla autorità procedente il cambiamento di domicilio in precedenza dichiarato l’automatica conseguenza di consentire l’immediata esecuzione della notifica mediante deposito dell’atto in cancelleria, senza necessità di esperire la procedura prevista dall’art. 170 c.p.p.
Tuttavia, quando si abbia aliunde precisa notizia del luogo in cui l’imputato abbia trasferito l’abitazione o la sua attività, in tal luogo deve essere disposta la notifica sì da consentire al destinatario di avere conoscenza reale dell’atto a lui diretto.
Cassazione penale sez. VI, 23/07/1986
Cambio di domicilio e decreto di irreperibilità
In mancanza della dichiarazione formale, personale ed intenzionale di domicilio, di carattere negoziale, di cui all’art. 171 c.p.p., le informazioni pervenute comunque all’autorità che procede (inadeguate come tali a rendere l’autorità sicuramente ed efficacemente edotta del loro contenuto e del loro scopo) non fanno venir meno l’efficacia del decreto di irreperibilità per tutto il grado di giudizio (e fino alla pronuncia della sentenza, anche in grado di appello).
Infatti, le modalità di cui la legge circonda sia la dichiarazione che il cambiamento di domicilio, dopo la prima notificazione cui si riferisce l’art. 169, costituiscono un criterio generale, avente una sua ragione di principio che non consente di ritenere la cessazione di efficacia del decreto di irreperibilità a seguito di semplici informazioni.
Cassazione penale sez. III, 11/02/1980