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Periodo di comporto: ultime sentenze

20 Ottobre 2021 | Autore:
Periodo di comporto: ultime sentenze

Superamento del limite di tollerabilità dell’assenza del lavoratore; responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni subiti dal dipendente; ipotesi di legittimità e illegittimità del licenziamento.

Licenziamento per superamento periodo di comporto

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la risoluzione del rapporto costituisce la conseguenza di un caso di impossibilità parziale sopravvenuta dell’adempimento, in cui il dato dell’assenza dal lavoro per infermità ha una valenza puramente oggettiva.

Tribunale Torino sez. lav., 29/07/2021, n.1121

Responsabilità datoriale per carente sicurezza sui luoghi di lavoro

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

Tribunale Firenze sez. lav., 18/06/2021, n.478

Malattia del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

Il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore non giustifica il recesso del datore di lavoro ove l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme, incombendo, sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate.

Corte appello Roma sez. II, 29/04/2021, n. 1773

Tempestività del licenziamento

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto è rimessa al datore di lavoro la facoltà di recedere non appena terminato il periodo oppure di attendere il rientro del lavoratore. Ne deriva che solo a partire dal momento del rientro in servizio l’eventuale inerzia datoriale nel recedere potrebbe indicare la rinuncia al potere di licenziamento e, quindi, potrebbe ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.

Corte appello Roma sez. IV, 15/03/2021, n.1056

Licenziamento per superamento comporto: giorni festivi, non lavorativi o non lavorati

Ai fini del calcolo del comporto occorre tener conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell’episodio morboso e la presunzione di continuità opera sia per le festività ed i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale (ossia fino al venerdì) ed il secondo la certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (ovvero dal lunedì).

Tribunale La Spezia sez. lav., 02/01/2021, n.1

Riparto dell’onere probatorio

Incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’ onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova, sussiste per il datore di lavoro l’ onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno .. è il datore che deve dimostrare di avere rispettato l’obbligo di protezione ex art. 2087 c.c.

Corte appello Firenze sez. lav., 17/09/2020, n.438

Fruizione delle ferie non godute per sospendere il decorso del comporto

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, n.19062

Valutazione del giudice

Nel caso di licenziamento del lavoratore per l’avvenuto superamento del periodo di comporto, il giudizio sulla tempestività del recesso non può derivare da un’applicazione rigida di criteri cronologici predeterminati, dovendo il giudice verificare caso per caso le circostanze significative in concreto mediante apposita valutazione di congruità. Sarà il lavoratore a dover provare che l’intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, n.18960

Calcolo del periodo di comporto

In tema di calcolo di periodo di comporto, affinché l’assenza sia esclusa dal calcolo occorre l’allegazione e la prova che la malattia professionale sia dipendente da colpa del datore di lavoro, sub specie di violazione degli specifici obblighi di protezione su questo incombenti ai sensi dell’art. 2087 c.c. essendo necessario il collegamento causale fra la malattia e le condizioni morbigene presenti nell’ambiente di lavoro ed imputabili proprio alla violazione da parte del datore di lavoro degli specifici obblighi di cui all’art. 2087 c.c.

Tribunale Roma sez. lav., 25/06/2020, n.3754

Licenziamento lavoratore: assenza per malattia

Il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nell’esercitare il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109 c.c., comma 2), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita.

Cassazione civile sez. lav., 27/03/2020, n.7566

La riammissione in servizio del lavoratore

Per effettuare un licenziamento per superamento del periodo di comporto, è indispensabile la tempestività della comunicazione; inoltre, la riammissione in servizio del lavoratore, dopo che quest’ultimo ha superato il periodo massimo di tutela del posto di lavoro, è da considerare come una implicita manifestazione di volontà del non volersi avvalere del potere recessivo.

Tribunale Milano sez. lav., 18/02/2020, n.391

Decorso del periodo di comporto: sospensione

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2020, n.19062

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Nel caso di licenziamento del lavoratore per l’avvenuto superamento del periodo di comporto, il giudizio sulla tempestività del recesso non può derivare da un’applicazione rigida di criteri cronologici predeterminati, dovendo il giudice verificare caso per caso le circostanze significative in concreto mediante apposita valutazione di congruità.

Sarà il lavoratore a dover provare che l’intervallo temporale tra il superamento del periodo di comporto e la comunicazione di recesso ha superato i limiti di adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto.

Cassazione civile sez. lav., 11/09/2020, n.18960

Contestazione delle assenze del lavoratore

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare, bensì ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sicché solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.

Tribunale Catania sez. lav., 29/06/2020, n.2192

Invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto

Nel rito cd. Fornero, la fase di opposizione, a seguito della fase sommaria, non è una “revisio prioris istantiae”, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario; pertanto, non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della “causa petendi”, la deduzione in fase di opposizione di una modulazione del rapporto subordinato diversa da quella prospettata nella fase sommaria né la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.

Corte appello Roma sez. lav., 06/04/2020, n.947

Quando l’assenza per malattia va detratta dal periodo di comporto?

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c, sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc.

Più esattamente, la computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto non si verifica nelle ipotesi in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 cc, norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica – per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.

Corte appello Firenze sez. lav., 17/09/2020, n.438

Superamento del periodo di comporto: legittimità del licenziamento

Le regole dettate dall’art. 2110 c.c. per le ipotesi di assenze determinate da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sia sulla disciplina dei licenziamenti individuali che su quella degli articoli 1256, 1463 e 1464 c.c., e si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cosiddetto comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso; le stesse regole hanno quindi la funzione di contemperare gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento e l’occupazione), riversando sull’imprenditore, in parte ed entro un determinato tempo, il rischio della malattia del dipendente.

Ne deriva che il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente a legittimare il recesso, e pertanto non è necessaria, nel caso, la prova del giustificato motivo oggettivo né dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa né quella della correlativa impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse.

Tribunale Roma sez. II, 18/05/2020, n.2474

Superamento del periodo di comporto: illegittimità del licenziamento

Le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro – in ipotesi di superamento del periodo di comporto – ove l’infermità sia, comunque, imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro – in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) o di specifiche norme – incombendo, peraltro, al lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia – che ha determinato l’assenza (e, segnatamente, il superamento del periodo di comporto) – ed il carattere morbigeno delle mansioni espletate. A tale onere di allegazione e prova non si sottrae la fattispecie dell’infortunio in itinere.

Tribunale Brescia sez. lav., 12/02/2020, n.75



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7 Commenti

  1. Salve, vorrei capire meglio come funziona questo meccanismo. Per tute le patologie è prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro ed usufruire del comporto? Cioè esistono malattie escluse dal periodo di comporto, situazioni alle quali non può applicarsi il comporto?

    1. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, sono escluse dal periodo di comporto tutte le malattie contratte o subite sul luogo di lavoro per colpa dell’attività lavorativa (in quanto nociva in sé) o del datore che non ha adottato le misure di sicurezza e di prevenzione. Più nel dettaglio, non sono computabili nel periodo di comporto le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale in due casi: qualora tali assenze abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, e siano pertanto collegate allo svolgimento dell’attività lavorativa. Si pensi a una malattia polmonare contratta in un impianto di verniciatura; quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’articolo 2087 del Codice civile, norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. Si pensi alla caduta su una scala non a norma o su un pavimento scivoloso. In tal caso, il datore di lavoro può recedere solo per giustificato motivo oggettivo (ad esempio, in ipotesi di crisi, licenziamenti collettivi, cessazione dell’attività o cessione del ramo d’azienda), con preventivo obbligo di ricercare altre mansioni compatibili con lo stato di salute del dipendente. 

  2. Il fatto di poter stare a casa durante la malattia non giustifica qualsiasi comportamento del lavoratore. Mica che si tratta di una vacanza. Ma nel dettaglio, cosa deve fare il lavoratore?

    1. In tale frangente dovrà: astenersi da comportamenti che possano pregiudicare la pronta guarigione; rendersi reperibile durante le fasce orarie stabilite per la visita fiscale dell’Inps; non porre attività lavorative in concorrenza con il proprio datore. 

  3. In pratica, fino a quando dura il comporto? Cioè se il lavoratore continua ad essere assente per malattia dopo la fine del periodo di comporto l’azienda può licenziarlo? ed il licenziamento è legittimo?

    1. Nel caso degli impiegati è direttamente la legge a prevedere quando finisce il periodo di comporto e cioè: dopo tre mesi di malattia, nel caso di impiegato con anzianità inferiore a dieci anni di servizio; dopo sei mesi di malattia, nel caso di impiegato con anzianità superiore a dieci anni di servizio. Se, tuttavia, il rapporto di lavoro dell’impiegato è disciplinato anche da un contratto collettivo nazionale di lavoro, occorrerà allora verificare quanto dura il comporto nel Ccnl. Se la durata del comporto prevista nel contratto collettivo è superiore a quella di legge allora prevale la disciplina contrattuale. Per tutte le altre categorie legali di lavoratori (operai, quadri, dirigenti) diverse dagli impiegati, la durata del periodo di comporto è prevista dai Ccnl o, in mancanza, dagli usi.Il dipendente deve, dunque, conoscere le regole del comporto previste nel suo caso specifico e tenere con accuratezza il computo delle giornate di malattia già effettuate.

    2. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, se sono stati correttamente conteggiati i giorni di assenza, è difficilmente impugnabile da parte del dipendente. Tuttavia, esiste la possibilità che il licenziamento per superamento del periodo di comporto sia dichiarato illegittimo soprattutto in due casi: lo stato morboso del dipendente, che ha determinato l’assenza prolungata dal lavoro, è stato indotto dall’ambiente di lavoro e, quindi, dalle condizioni psicologiche del lavoro (es. mobbing, stress da lavoro correlato) oppure dalle condizioni di salubrità dell’ambiente di lavoro (es. intossicazione per aver inalato sostanze presenti nel posto di lavoro); il licenziamento per superamento del periodo di comporto è tardivo. Ciò accade quando, dalla data in cui il periodo di comporto è finito, l’azienda aspetta troppo tempo per intimare il recesso. Un simile comportamento genera la convinzione nel dipendente circa la non volontà dell’azienda di esercitare il recesso per superamento del periodo di comporto. In casi come questi, può essere consigliabile l’impugnazione, da parte del dipendente licenziato, del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

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