Spiare i cellulari dei figli: è lecito?


Quando si può parlare di violazione della privacy e ripercussioni possibili. Come si concilia il diritto all’educazione con la tutela della riservatezza dei minori.
Grooming, sexting e cyber bullismo sono soltanto alcuni dei rischi connessi all’uso del cellulare da parte dei bambini. La prima reazione dei genitori, in genere, è quella di impedire che i figli possano maneggiare un telefonino. Tuttavia, in questo modo, si fa tabula rasa di tutti gli aspetti positivi connessi alla tecnologia: comunicazioni velocizzate, restare al passo coi tempi, stimoli educativi che non possono essere sottovalutati. Le due strade sembrano essere destinate a procedere in modo parallelo, senza mai trovare un punto d’incontro. Alcuni genitori risolvono questo problema spinoso vigilando in modo quasi ossessivo sull’attività dei minori quando questi sono al cellulare.
Tralasciando la portata psicologica e sociologica, il nostro intento è di porre la lente d’ingrandimento sugli aspetti legali connessi a questo modo di fare. Se stai leggendo questo articolo, probabilmente ti starai chiedendo se spiare i cellulari dei figli è lecito.
Potresti esserti imbattuto, per esempio, nelle proteste di tuo figlio, magari in disaccordo sul fatto di dover cancellare l’applicazione del suo social preferito. Oppure hai il tremendo sospetto che qualche amico o compagno di classe stia vessando tuo figlio. E, a quel punto, ti ha assalito un dubbio. Si tratta di violazione della privacy? Sei un genitore invadente agli occhi della legge? Rispondere a queste domande non è facile perché, occorre dirlo sin da subito, una risposta chiara e univoca non esiste, ma occorre valutare i casi specifici.
Indice
Diritti e doveri dei genitori: mantenimento, istruzione ed educazione
Al fine di garantire il pieno sviluppo del minore, la nostra Costituzione attribuisce ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli [1]. Questi diritti e doveri, che un tempo rientravano nella patria potestà, sono poi confluiti nel principio di corresponsabilità: entrambi i genitori, infatti, hanno pari diritti e doveri nei confronti del figlio minore [2].
Il principio di corresponsabilità è un cardine ineliminabile del nostro ordinamento giuridico, visto che, come tutti sanno, il minore acquista la capacità di agire solo al raggiungimento del diciottesimo anno di età [3].
A questo punto, abbandoniamo gli aspetti patrimoniali, quelli che fanno capo quindi al mantenimento del minore, e soffermiamoci solo sull’istruzione e l’educazione. Se i figli sono incapaci di agire, allora appare chiaro che spetta ai genitori esercitare una certa correzione sulle attività svolte dai minori. Ma in cosa consiste esattamente questa incapacità di agire? Spieghiamolo meglio con un esempio.
In seguito alla morte di uno zio molto ricco, il nipote minorenne eredita un appartamento. L’erede può disporne liberamente fittando o vendendo la proprietà? La legge dice di no. Fermo restando che l’appartamento sarà a lui intestato, saranno i genitori a poter decidere se fittare o vendere l’immobile.
Si tratta del cosiddetto diritto al controllo che sembra essere implicitamente sottinteso anche nel concetto di famiglia. Essa, intesa come società naturale, rimanda a uno spazio fisico ed emotivo all’interno del quale si condividono problemi, obiettivi, intenzioni e valori [4].
Questa condivisione non è un dato di poco conto, vista l’esistenza della responsabilità indiretta. Cosa significano queste parole? In altri termini, il padre e la madre sono responsabili, di fronte alla legge, dei fatti illeciti commessi dai figli minori [5].
Se un minorenne compie reati di bullismo, i genitori corrono il rischio di essere condannati se non forniscono la prova di aver impartito una buona educazione al figlio che ha commesso l’atto illegale.
E, dunque, vista la condivisione di cui abbiamo appena detto e considerato il rischio di trovarsi esposti legalmente, uniti al diritto e al dovere di un genitore di istruire ed educare i propri figli, si possono trarre conclusioni alquanto ovvie. Non solo potrebbe risultare lecito spiare i cellulari dei figli, ma ai genitori non servirebbe nemmeno il permesso del minore per accedere al contenuto del dispositivo mobile.
Tuttavia, questa deduzione tiene conto soltanto di una parte del nucleo familiare (i genitori, appunto), trascurando i diritti dei figli. Pertanto, almeno per ora, teniamola da parte.
Diritti dei minori: la tutela della legge contro le interferenze genitoriali
A partire dal 1991, anche l’Italia ha adottato la Convenzione sui diritti dell’infanzia già approvata nell’89 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite [6]. In essa, viene espressamente dichiarato che nessun minorenne deve subire interferenze nello svolgimento della sua vita privata [7].
Inoltre, il minore ha diritto, per legge, all’ascolto da parte della legge. Questa audizione si svolge proprio dinanzi a un giudice, che ha l’obbligo di ascoltare l’opinione espressa dal minore [8]. In linea con questa tendenza, la posizione del figlio viene tutelata riconoscendogli la possibilità di invocare la protezione legale nel caso in cui ritenga sia stata commessa una violazione della propria privacy [9].
Mettendo insieme quanto espresso sinora, se il bambino ritiene che l’invadenza dei genitori nel controllo del cellulare abbia leso la sua libertà, egli può richiedere l’intervento del giudice, che sarà costretto a prendere in seria considerazione la posizione del fanciullo.
Guardando la questione da quest’altro punto di vista, spiare i cellulari dei figli risulta un fatto illecito.
La via per risolvere il conflitto: la giusta motivazione
Giunti a questo punto, il lettore potrebbe avere le idee un po’ confuse. Da un lato, abbiamo un complesso di norme che quasi sembrano giustificare l’attività di controllo esercitata dai genitori sul cellulare del figlio. D’altro canto, la legge sembra schierarsi anche dalla parte della privacy dei minorenni.
In un quadro così altalenante, ad avere la meglio sembra essere l’interesse del minore, che risulta essere preminente rispetto a qualsiasi altra motivazione [10]. In tal senso, i genitori non possono spiare i cellulari dei figli per mera curiosità, ma possono farlo se ritengono che l’interesse del figlio sia in qualche modo minacciato.
Quindi, come cambia il quadro legale con l’aggiunta di queste informazioni? Cerchiamo di spiegarlo facendo degli esempi concreti.
Marco e Anna sono il padre e la madre di Antonio, un ragazzo di 10 anni. I due genitori hanno divorziato e il giudice ha assegnato l’affidamento al padre che è incuriosito da cosa dice la sua ex moglie al figlio. Pertanto, Marco ha installato sul telefono di Antonio un’app che registra le telefonate con la madre per poi inviare il file direttamente nella casella elettronica del padre.
Marco è legittimato a compiere un’azione del genere? Assolutamente no e, anzi, commette tutta una serie di reati. Per cominciare, uno penale, visto che è entrato in possesso, in maniera fraudolenta, di conversazioni di cui non è parte [11]. Anche qualora Marco si appellasse alla sua potestà genitoriale per giustificare la sua vigilanza, questa poterebbe essere facilmente contraddetta: i genitori, infatti, non possono intromettersi in modo ingiustificato nelle conversazioni dei figli [12].
Vediamo ora un altro esempio, sempre con gli stessi attori, Marco, Anna e Antonio. Nell’arco di qualche tempo, il rendimento scolastico di Antonio è calato. Il piccolo, oltre a questa improvvisa flessione, presenta anche un senso di malessere generale che si acuisce soprattutto dopo aver usato il cellulare. Attraverso un’applicazione di monitoraggio, i genitori riescono a entrare in possesso delle conversazioni che il figlio ha intrapreso su WhatsApp, scoprendo che è vittima di adescamento sessuale.
In questo caso, l’interesse superiore del minore coincide perfettamente con il diritto/dovere all’istruzione e all’educazione, sicché Marco e Anna non sono imputabili di alcun reato di invasione della privacy.
Minorenni sui social: è possibile?
“Ai miei tempi esisteva solo la strada”. È, questo, il ritornello più abusato dai genitori per impedire ai figli di iscriversi a uno dei tanti social oggi a disposizione. Tuttavia, YouTube, Facebook, Snapchat, F3, Instagram e TikTok sembrano avere una vastissima platea composta da ragazzi minorenni.
Cosa dice la legge a tal proposito? Ebbene, l’età minima per poter accedere autonomamente ai social network è stata fissata a 14 anni [13]. La decisione è stata presa nel 2018 e, prima di questa data, non esisteva un chiaro riferimento legislativo che fissasse un’età precisa. Tuttavia, la stessa la si poteva desumere dal quadro normativo generale e si tendeva a prendere l’età di 16 anni come termine minimo per assegnare al minore una facoltà giuridica attenuata.
Un ragazzo di 16 anni può dare il consenso al trattamento medico in completa autonomia. Dunque, in tutta Europa, questo limite di età era preso in considerazione per autorizzare il trattamento dei dati personali.
Il provvedimento del 2018 è giunto a stabilire con più chiarezza che i ragazzi di età inferiore ai 14 anni non possono iscriversi sui social network, a meno che i suddetti minori non abbiano l’autorizzazione dei genitori. La prova di questa concessione, inoltre, è a carico dei social stessi. Cioè sono le piattaforme online che devono appurare che il genitore di un minore di 14 anni abbia effettivamente concesso l’autorizzazione all’iscrizione.
E cosa accade se, per esempio, un ragazzo di 13 anni scarica sul proprio cellulare un’applicazione, entrando a far parte di una community e dichiarando di avere più di 13 anni? In tal caso, i genitori possono:
- segnalare il profilo all’amministratore del sistema, fornendo le prove della minore età del ragazzo (in questo caso, minore età si riferisce a 14 anni) e dichiarando di non aver fornito l’autorizzazione all’iscrizione;
- intervenire attivamente, obbligando il figlio a eliminare il profilo e cancellare l’applicazione;
- obbligare il figlio a eliminare il precedente profilo e crearne uno che dichiari la corretta età, fornendo opportuna autorizzazione.
In tutti e tre i casi, l’intervento della potestà genitoriale non è considerata illecita, ma volta a tutelare l’interesse del minore, in linea con i riferimenti normativi già esposti.
note
[1] Art. 30 Cost.
[2] L. n. 151/1975.
[3] Art. 2 cod. civ.
[4] Art. 29,Cost.
[5] Art. 2048 cod. civ.
[6] L. n. 176/1991.
[7] Art. 16 co. 1, l. n. 176/1991.
[8] Art. 315-bis cod. civ.
[9] Art. 16 co. 2 L. n. 176/1991.
[10] Art. 3, co. 1 L. n. 176/1991.
[11] Art. 617 cod. pen.
[12] Cass. sent. n. 41192/2014.
[13] D. L. n. 101/2018.
Allora, io credo che in qualche modo se vediamo comportamenti strani nei nostri figli dobbiamo parlarne e se loro cercano di evitare e chiudersi in se stessi rivolgersi a degli specialisti psicologi o psicoterapeuti. Insomma, io sono per evitare di ledere la loro privacy e procedere al dialogo.
Io credo che qui se c’è in ballo la sicurezza di mio figlio, me ne frego della sua privacy e vado a controllargli il cellulare e tutti i social. Sapete quanta gente cerca di accalappiare i minori su Internet? Non tutti i giovani sono furbi, ma ci sono ragazzi anche molto ingenui che possono interpretare male certe cose o non riconoscere certe violenze psicologiche. Quindi, la cosa migliore da fare è intervenire senza esitazione e parlarne prima con loro e poi verificare il tutto.