Procedura di separazione e divorzio consensuale e giudiziale: tutto l’iter e le pratiche da svolgere per far cessare il matrimonio.
Chi ha intenzione di interrompere il matrimonio deve sapere che, per raggiungere questo risultato, deve passare attraverso due gradini: il primo è quello della separazione e il secondo consiste nel divorzio vero e proprio. Cosa bisogna fare per chiedere il divorzio? Innanzitutto, bisogna separarsi. Per comprendere però, passo passo, tutta la procedura da percorrere è bene fare alcune precisazioni. Di tanto parleremo qui di seguito: forniremo cioè le istruzioni pratiche per mettere fine al matrimonio.
Ma procediamo con ordine.
Indice
Primo passo: la separazione
Non è possibile comprendere cosa bisogna fare per chiedere il divorzio se prima non si procede alla separazione.
In realtà, separazione e divorzio sono procedure sostanzialmente identiche, sebbene gli accordi eventualmente raggiunti nella prima non influenzano la seconda e possono essere oggetto di ripensamento.
Per divorziare bisogna dunque prima separarsi.
Ci si può separare con l’accordo di entrambi i coniugi o, in assenza di accordo, con decisione rimessa al giudice del tribunale del luogo di residenza dei coniugi.
Se marito e moglie si mettono d’accordo sulle condizioni della separazione – dall’eventuale assegno di mantenimento alla divisione dei beni, dall’affidamento dei figli all’assegnazione della casa coniugale – è possibile procedere alla separazione in tre modi diversi:
- con un ricorso depositato in tribunale a mezzo dei rispettivi avvocati (o anche di uno solo). Il presidente del tribunale fissa un’udienza in cui convalida l’accordo e dichiara la separazione dei coniugi;
- con la firma di un accordo stilato dai rispettivi avvocati delle due parti, senza bisogno del tribunale (è la cosiddetta negoziazione assistita);
- con una richiesta in Comune, dinanzi al sindaco o, in sua vece, all’ufficiale di Stato civile. La procedura innanzi al Comune è possibile solo se la coppia non ha figli minori, o maggiorenni non ancora autosufficienti o portatori di handicap. Inoltre, nella procedura in questione non è possibile stipulare accordi di separazione dei beni, se non solo la previsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge meno benestante.
Se invece l’accordo non c’è o uno dei due coniugi si rifiuta di procedere alla separazione, l’unica via per separarsi è un ricorso in tribunale, ricorso che può essere quindi depositato anche singolarmente.
In tal caso, viene istruita una vera e propria causa civile nel corso della quale il giudice, valutate le prove addotte dalle parti, decide tutti i termini della separazione: mantenimento, collocazione dei figli, assegnazione della casa coniugale, divisione dei beni in caso di coppia in comunione.
Che fare se il coniuge non vuole separarsi?
Potrebbe succedere, e anzi avviene di frequente, che uno dei due coniugi non voglia acconsentire alla separazione e faccia da “bastian contrario”. In questo caso, si può procedere autonomamente, depositando la richiesta in tribunale e notificandola alla controparte. Quest’ultima poi deciderà se costituirsi o meno (in quest’ultimo caso rimanendo “contumace” ossia assente).
La presenza dell’altro coniuge non è dunque necessaria per avviare la procedura di separazione. Stessa cosa dicasi per il divorzio di cui parleremo a breve.
Dopo quanto tempo il divorzio?
Una volta eseguita la separazione, i coniugi devono attendere un periodo più o meno lungo prima di poter divorziare e, così, decretare la definitiva cessazione del matrimonio. Questo periodo è di:
- 6 mesi se la separazione è stata consensuale;
- 12 mesi se la separazione è stata giudiziale. In tal caso, il termine inizia a decorrere non dalla sentenza finale di separazione ma dal provvedimento provvisorio emesso, prima dell’inizio del giudizio, dal presidente del tribunale. Provvedimento rivolto a dettare le condizioni di separazione in attesa della decisione definitiva.
Dopo la separazione, il matrimonio non si scioglie ma vengono meno alcuni doveri come quello di convivenza e di fedeltà. La coppia resta quindi ancora formalmente sposata. Di tanto abbiamo già parlato nell’articolo “Da separati si è ancora sposati?“.
Cosa bisogna fare per chiedere il divorzio?
Per chiedere il divorzio, bisogna innanzitutto essere separati, aver cioè già ottenuto la sentenza di separazione e aver atteso il termine di sei mesi o di un anno a seconda del caso (v. sopra).
Eccezionalmente, si può divorziare senza separazione. Ciò avviene per:
- mancata consumazione del matrimonio;
- condanna per reati particolarmente gravi;
- rettifica del sesso.
Si può chiedere il divorzio seguendo la stessa trafila appena vista per la separazione; pertanto:
- è possibile chiedere un divorzio consensuale, con ricorso in tribunale (e udienza unica davanti al presidente), con negoziazione assistita o con procedura davanti al sindaco;
- in assenza di accordo, si può procedere con il divorzio giudiziale, ossia intraprendendo una causa contro l’ex coniuge al fine di rimettere la decisione al giudice.
In entrambi i casi, gli accordi conclusi in sede di separazione consensuale non sono vincolanti. Questo significa che il coniuge che ha prestato il proprio consenso a una determinata distribuzione degli asset familiari (patrimonio, figli, ecc.) può ben cambiare idea e richiedere qualcosa in più (o, poco verosimilmente, in meno).
Anche il giudice, nell’ambito di un divorzio giudiziale, non è tenuto a mantenersi alla decisione della separazione precedente potendo mutare le condizioni se sono cambiate le condizioni personali o patrimoniali dei due coniugi (si pensi a uno dei due coniugi che, nel frattempo, ha ottenuto un lavoro o un aumento dello stipendio).
Dunque, tutto ciò che bisogna fare per chiedere il divorzio è dotarsi della precedente sentenza della separazione e, verificato se sia possibile un accordo con l’ex coniuge, affidare la pratica a un avvocato.
La richiesta di divorzio in Comune può essere inoltrata direttamente dalle parti, senza bisogno di assistenza legale. Negli altri casi, però, anche se si tratta di divorzio consensuale, è necessario l’avvocato. Anche qui, come visto nel caso di separazione, non è necessario il consenso dell’ex. Se uno dei due coniugi infatti si dovesse rifiutare di dare il divorzio l’altro potrebbe agire ugualmente notificando l’atto di ricorso alla controparte e agendo eventualmente in sua assenza (contumacia).
Per chiedere la separazione e il divorzio non è necessario fornire delle prove circa l’intollerabilità della convivenza. Basta semplicemente addurre il fatto che la stessa è divenuta impossibile: è sufficiente insomma la sola affermazione per dar vita alla procedura. E ciò perché separazione e divorzio sono due procedure che spettano di diritto e non subordinate alla dimostrazione di particolari eventi.
Se però si vuol chiedere il cosiddetto addebito – ossia imputare la responsabilità della cessazione del matrimonio – all’altro coniuge sarà necessario fornire le prove di ciò, prove cioè della violazione dei doveri del matrimonio (coabitazione, fedeltà, assistenza).