Conto corrente cointestato: quando può essere sequestrato


I limiti di applicabilità della misura cautelare quando nella contitolarità del rapporto bancario ci sono soggetti estranei al reato per cui si procede.
Tuo marito è finito nei guai: è un dipendente pubblico che ha commesso illeciti, timbrando il cartellino in maniera truffaldina ed appropriandosi di una somma dell’Ente pubblico in cui lavora. È stato scoperto e denunciato penalmente; il processo deve ancora svolgersi, ma intanto gli è stato sequestrato il conto corrente.
Così sono state bloccate tutte le disponibilità presenti sul conto in quel momento ed anche, automaticamente, le somme di tutti i successivi accrediti. Il problema è che quel conto corrente è cointestato con te e su di esso arriva ogni mese anche il tuo stipendio. Adesso, è congelato e ti è stato detto che potrà essere confiscato e non potrai più riavere quei soldi, anche se sei del tutto estranea ai reati contestati a tuo marito ed al debito che egli ha verso l’Ente.
Pertanto, ti chiedi quando può essere sequestrato un conto corrente cointestato, quali sono le condizioni per adottare questa severa misura e se ci sono rimedi per evitare di esserne colpiti se non si ha a che fare con le condotte illecite attribuite all’altro cointestatario.
Fino a poco tempo fa, la giurisprudenza aveva adottato un orientamento estremamente severo, ma di recente ha cambiato rotta ed ha affermato che non sempre il conto può essere sequestrato interamente, ma ci sono dei casi in cui tale possibilità non è consentita e perciò deve essere esclusa.
Indice
Il sequestro preventivo dei conti correnti
Il sequestro preventivo di un conto corrente è una misura cautelare, preordinata alla successiva confisca , che viene adottata in caso di commissione di determinati reati contro la pubblica amministrazione, dal peculato alla corruzione [1], ed altre gravi fattispecie delittuose offensive dell’Erario, come la truffa ai danni dello Stato [2] ed i reati tributari [3].
In tali casi, la confisca (e prima di essa, ovviamente, il sequestro) avviene per equivalente, cioè colpisce non direttamente il profitto o il prezzo del reato, ma una somma di denaro di pari ammontare a quanto illecitamente realizzato dall’autore del reato.
Il sequestro va tenuto distinto dal diverso fenomeno del pignoramento del conto corrente cointestato, che si adotta nel caso di debiti non pagati (specialmente i tributi erariali) a prescindere dalla commissione di un reato.
Se hai imposte non pagate per 10mila euro subirai solo il pignoramento ad opera dell’Agente della Riscossione, mentre se hai omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e le imposte evase superano i 50mila euro potrai avere anche il sequestro preventivo.
Trattandosi di una misura cautelare, gli effetti tipici della confisca vengono anticipati, per evitare il pericolo di dispersione o occultamento delle somme. Così, normalmente, il sequestro preventivo del conto corrente viene applicato già in fase di indagini preliminari, quando si procede per uno dei reati descritti, a condizione che sussistano gravi indizi di colpevolezza dell’autore che è anche il titolare del conto; deve esserci, infatti, un collegamento soggettivo tra il profitto ed il rapporto bancario da sottoporre a sequestro.
Il sequestro del conto cointestato: limiti
Le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo non cambiano neppure quando il conto corrente è cointestato con altri soggetti, familiari o estranei che siano; ma, come ora vedremo, questo necessario collegamento soggettivo ha importanti implicazioni in proposito.
Fino a poco tempo fa, la Cassazione [4] riteneva possibile applicare il sequestro all’intero conto, e dunque a tutte le disponibilità presenti in esso, a prescindere dall’apporto di denaro fornito da ciascun contitolare. Questo penalizzava notevolmente coloro che, pur essendo cointestatari, erano estranei alle condotte delittuose commesse e contestate dalle Procure.
Inoltre, in questo modo, veniva derogata la norma civilistica [5] che presume che le somme presenti sul conto corrente siano da attribuirsi in parti uguali tra gli intestatari (a prescindere dalla facoltà di ciascuno di disporre anche per l’intero ammontare del deposito: la regola vale solo nei rapporti interni tra le parti, quindi chi spende per l’eccedenza sarà tenuto alla restituzione della differenza all’altro contitolare).
Quale parte del conto è sequestrabile
Adesso, invece, la Cassazione ha cambiato rotta e, come abbiamo anticipato nell’articolo “conto corrente non sempre sequestrabile al 100%“, con una recente sentenza [6] ha detto stop alla possibilità di sequestro automatico e indiscriminato delle somme proprio quando il vincolo colpisce un conto corrente cointestato tra l’indagato e soggetti terzi, che non sono coinvolti nel reato per cui si procede.
La Suprema Corte ha stabilito che in questi casi può sequestrarsi l’intero ammontare soltanto previa verifica che il conto corrente sia alimentato esclusivamente da somme di pertinenza dell’indagato; altrimenti il sequestro potrà essere disposto solo sulla parte delle somme ad egli riferibili, intendendo come tali quelle che, anche a livello indiziario, possono ritenersi provenienti da lui medesimo e non da altri.
La sentenza dà atto della presenza del precedente orientamento – che consentiva la misura su tutti i beni «comunque nella disponibilità dell’indagato» – ma lo supera considerando che non può applicarsi una presunzione di riferibilità all’indagato di tutte le disponibilità giacenti ed affluenti sul conto: occorre, invece, verificare che vi sia un nesso di appartenenza tra il denaro da sequestrare ed il soggetto indagato, escludendo i cointestatari estranei al reato per cui si procede.
In altre parole, nella nuova pronuncia, gli Ermellini hanno sottolineato che l’oggetto dell’accertamento non è la possibilità dell’indagato di disporre delle somme giacenti sul conto corrente (che è ovvia in quanto compresa nelle facoltà connesse al rapporto bancario) e neppure la circostanza della contitolarità del conto, che è altrettanto pacifica; ma è, invece, la riferibilità concreta all’indagato di quel denaro, perché solo così è possibile affermare che esso sia profitto o prezzo del reato, anche in forma equivalente e dunque integrare il necessario presupposto di applicabilità del sequestro preventivo preordinato alla confisca [7].
note
[1] Art. 322 ter Cod. pen.
[2] Art. 640 quater Cod. pen.
[3] Art. 12 bis del D.Lgs. n. 74/2000 e art.1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
[4] Cass. sent. n.29079 del 3 luglio 2019.
[5] Art. 1289 Cod. civ. e art. 1834 Cod. civ.
[6] Cass. sent. n. 25427/2020 del 8 settembre 2020.
[7] Cass. Sez. Un. sent. n. 31617 del 26 giugno 2015.