Pensione di anzianità agevolata con ricalcolo contributivo per le lavoratrici: nuova platea di beneficiarie.
Nuova proroga per la pensione di anzianità agevolata con opzione donna [1]: la novità è stata inserita nel disegno di legge di bilancio 2021. In particolare, il beneficio potrà essere fruito dalle nate sino al 1962, se dipendenti, o sino al 1961, se lavoratrici autonome.
La data entro la quale maturare il requisito contributivo necessario al trattamento, pari a 35 anni di contributi, è stata spostata al 31 dicembre 2020.
Le proroghe dell’opzione donna, negli anni, sono risultate numerose: ad oggi, possono richiedere il trattamento le nate sino al 1961, se dipendenti, o sino al 1960, se lavoratrici autonome, purché abbiano maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2019.
Con la proroga al 2021 potranno invece fruire dello strumento le lavoratrici che maturano i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2020: 58 anni di età e 35 anni di contributi, se dipendenti; 59 anni di età e 35 anni di contributi, se autonome.
A partire dalla maturazione dell’ultimo requisito e sino alla liquidazione della pensione, è previsto un periodo di attesa, detto finestra, pari a 12 mesi per le dipendenti ed a 18 mesi per le autonome.
In cambio del forte sconto nei requisiti di età e assicurativi, per l’accesso alla pensione è richiesto il calcolo contributivo di tutto l’assegno pensionistico, con una penalizzazione media del 25-30% (il taglio, comunque, non è uguale per tutte; in rare ipotesi, il ricalcolo contributivo può risultare più conveniente).
Particolarità: requisito contributivo
Per perfezionare il requisito contributivo, come osservato pari a 35 anni, può essere valutata la contribuzione versata o accreditata a favore della lavoratrice a qualsiasi titolo: se la lavoratrice è iscritta all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), è tuttavia necessario che i 35 anni di contributi siano valutati al netto degli accrediti figurativi per i periodi di disoccupazione e malattia non integrata.
Non è possibile ottenere l’opzione donna sommando i contributi accreditati in casse diverse, quindi tramite cumulo o totalizzazione: può essere sommata soltanto la contribuzione presente presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti e presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in quanto interna all’Assicurazione generale obbligatoria, nonché la contribuzione ex Enpals con gli accrediti presso l’Assicurazione generale obbligatoria, in caso di totalizzazione in regime di convenzione [2].
Possono essere sempre utilizzati, invece, i contributi ricongiunti verso una sola cassa, cioè derivanti da un’operazione di ricongiunzione, che normalmente avviene a titolo oneroso.
note
[1] Art. 16 DL 4/2019.
[2] Art. 16 DPR 1420/1971.